Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-03-2011, n. 10362 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 Aprile 2010, il Tribunale di Macerata ha applicato al Sig. G. la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 Euro di multa per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis per la detenzione di circa 104 grammi di sostanza stupefacente, marijuana.

Avverso tale decisione ricorrono sia l’imputato sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona.

Il Sig. G. lamenta violazione di legge in relazione al citato art. 73, comma 1-bis, per essere manifestamente errata l’indicazione contenuta nel capo di imputazione relativa al numero di "dosi medie" e manifestamente errata la quantificazione così formulata della sostanza stupefacente, con conseguente erroneità del giudizio operato dal Tribunale in ordine alla quantificazione della pena.

Il Pubblico Ministero lamenta violazione di legge per avere il Tribunale omesso di disporre in ordine alla pericolosità sociale e all’ordine di espulsione previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86.
Motivi della decisione

Il ricorso del Sig. G. è manifestamente infondato. Il capo di imputazione, infatti, contiene l’indicazione del peso complessivo della sostanza stupefacente e il numero delle dosi medie giornaliere costituisce un parametro volto a confermare la presenza del principio attivo vietato dalla legge e a fornire una indicazione quantitativa del medesimo.

Tale formulazione del capo di imputazione non risulta in contrasto con la legge, ne può avere alcun effetto distorsivo rispetto alla prospettazione del fatto storico e all’apprezzamento da parte del giudice.

Il motivo è dunque manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, attesa la manifesta infondatezza del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento che ha accolto le richieste dello stesso imputato, la condanna al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Merita, invece, accoglimento il ricorso del Procuratore Generale.

Effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame il tema della pericolosità sociale dell’imputato, che viene in luce obbligatoriamente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 96 e di disporre in merito all’eventuale espulsione dell’imputato stesso. La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Macerata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa decisione sull’ordine di espulsione del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 96 con rinvio al Tribunale di Macerata. Dichiara inammissibile il ricorso del ricorrente che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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