Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha escluso la legittimazione passiva della cooperativa in ordine alla domanda di risarcimento danni, in quanto la realizzazione delle opere sull’area occupata venne curata direttamente dal Comune, ed intervenne il 24 giugno 1998, come accertato dal primo giudice, quando era ormai scaduto il termine d’occupazione legittima sin dal 23 marzo 1997. Ed infatti, il Comune, malgrado detenesse il fondo senza titolo, il 17 giugno 1997 affidò in appalto l’esecuzione delle opere ad impresa appaltatrice, in tal modo realizzando l’irreversibile trasformazione del fondo e l’accessione invertita conseguente, di cui non può rispondere la cooperativa G. T., rimasta estranea all’espletamento delle opere.
Autore dell’illecito aquiliano è perciò il solo Comune benché la mancata definizione della procedura ablativa sia imputabile a colpevole inerzia della cooperativa, che non può – nondimeno – rispondere dell’occupazione abusiva susseguente alla scadenza del periodo d’occupazione legittima.
Col primo motivo il Comune ricorrente denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione di questa decisione in relazione a punto decisivo della controversia. Assume che la cooperativa, delegata ad attivare direttamente la procedura espropriativa, attesa la sua conclamata negligenza, è responsabile del danno procurato dall’occupazione protrattasi oltre la scadenza del termine di legge.
Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze processuali, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la domanda non meritava accoglimento in quanto venne introdotta con citazione del 10.12.97, in mancanza del presupposto dell’accessione invertita, verificatasi il 26 giugno del ‘98. Contesta peraltro la propria legittimazione passiva, essendo pacifico che la cooperativa, pur avendo assunto l’incarico di esperire direttamente le procedure espropriative, colpevolmente non adempì a tale compito.
Con ricorso incidentale condizionato i controricorrenti censurano anch’essi l’impugnata statuizione nella parte in cui ha escluso che, poiché il rapporto di delega non si era esaurito col termine d’occupazione legittima, competesse alla società cooperativa di perfezionare nei termini la procedura.
Il primo motivo, che deve essere esaminato congiuntamente al ricorso incidentale, è fondato.
Nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante abbia affidato ad una cooperativa, mediante concessione ex art. 35 l. 22.10.1971 n. 865, la realizzazione dell’opera di edilizia residenziale delegandole nel contempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’inadempimento del delegato all’obbligo di attivarsi per il completamento della procedura concorre a cagionare l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa a danno del privato, in quanto s’inserisce nel suo determinismo causale anche se le opere siano state materialmente eseguite da un terzo soggetto, con cui resta solidalmente obbligato, unitamente altresì con l’ente espropriante – cfr. Cass. 4.9.1999 nn. 9381, 21096/2007, 14959/2007; v.24885/2008 -.
Il riconoscimento della concorrente responsabilità del delegante e del delegato non può infatti escludersi per il solo fatto che l’avvenuta trasformazione dell’area sia intervenuta successivamente alla scadenza dell’occupazione legittima ed ad opera di un terzo soggetto, in quanto l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla delega da parte del delegato ha comportato la connotazione dell’occupazione in termini d’illegittimità.
Nella specie la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, ed il dato è incontestato, che le opere vennero realizzate sul fondo di proprietà degli odierni ricorrenti oltre il termine di scadenza dell’occupazione legittima da impresa cui il Comune affidò direttamente i lavori di realizzazione delle strade previste dal PEEP, e non già da parte della Cooperativa G. T., che aveva però omesso l’espletamento della delega al compimento degli atti della procedura ablatoria conferita in base alla convenzione. Siffatto inadempimento impedì che il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente e che quindi si mantenesse entro la sua fisiologica cornice di legittimità, sicché è evidente che rappresenta titolo di responsabilità dell’illecito aquiliano denunciato a sostegno della domanda di risarcimento del danno conseguente all’accessione invertita, che deve essere ascritta in via solidale tanto alla cooperativa che all’autore materiale delle opere che infine al Comune.
Come si è già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “chiaro che l’esistenza della delega per gli atti procedurali non spoglia ex art. 60 l. 865/71 detto ente delle responsabilità relative al procedimento secondo i suoi parametri temporali, poiché conservava poteri di controllo e di stimolo sull’operato del delegato” anche il mancato o insufficiente esercizio di tale potere è fonte di responsabilità (Cass. 9424/2001, 17.12.1998, n. 12631, 21096/2007).
La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione di questo principio e risulta pertanto errata.
Il secondo motivo introduce questione coperta da giudicato interno. La statuizione del tribunale sull’ammissibilità della domanda, conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’irreversibile trasformazione del fondo rappresenta condizione dell’azione – Cass. n. 10344/1995 – e non presupposto processuale, non è stata fatta segno d’impugnazione dal Comune di Carini, che col suo appello incidentale sollecitò lo scrutinio sulla propria responsabilità e censurò la statuizione sulle spese.
La censura è perciò inammissibile.
Tutto ciò premesso il ricorso principale deve essere accolto nei sensi che precedono con assorbimento del ricorso incidentale.
L’esaustività delle acquisizioni probatorie consente pronuncia nel merito di condanna della cooperativa G. T., in solido col Comune di Carini, al pagamento in favore degli attori delle somme già liquidate in sede di merito, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di cui alla statuizione impugnata. Le spese, a carico della società cooperativa T. vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e pronunciando nel merito condanna il Comune di Carini e la cooperativa G. T. in solido al pagamento in favore di V.R., S.R., B.S. nella qualità di procuratore generale di G.R., P.C., L.C., G.C. e M.M.L.V. delle somme liquidate nella sentenza impugnata, e, ferma ogni altra statuizione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.000, oltre euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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