Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il P.g. presso la Corte d’appello di Campobasso impugna la sentenza il quale il Gup del Tribunale di Larino ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.U., F. R., M.A., Fe.Fr. e D.G. D. in relazione ai reati di abuso di ufficio, loro ascritti. La vicenda riguarda la concessione, che si assume illegittima, dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata in favore di Fe. e D.G..
2. Nell’impugnazione si eccepisce la violazione della legge penale ed erronea valutazione delle risultanze processuali rilevando che dalle indagini era emersa l’illegittimità del procedimento amministrativo che aveva condotto al rilascio dell’autorizzazione, sotto plurimi profili – mancata acquisizione del nulla osta, mancata valutazione di idoneità del furgone usato per lo svolgimento dell’attività dal punto di vista igienico sanitario, mancato accertamento di disponibilità, da parte dell’esercente, di un deposito merci – accertamenti che, ove svolti, avrebbero condotto ad escludere la presenza dei requisiti obbligatemi per ottenere un provvedimento amministrativo favorevole, valorizzando di conseguenza la presenza della doppia illegittimità – ingiustizia della condotta e del profitto ritratto dall’esercente – richiesta dalla legge per la sussistenza del reato.
3. Analoghe violazioni emergevano, sempre in favore della Fe., nel procedimento amministrativo dalla stessa successivamente seguito per ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per svolgere la medesima attività in maniera stabile. A tal proposito, malgrado il rigetto di precedenti istanze del maggio 2006, nel giugno, attraverso la richiesta di parere sulla viabilità ad organo incompetente, che aveva attestato l’assenza di condizioni ostative, era stata reiterata l’istanza, che aveva avuto accoglimento.
Richiamati i rapporti personali tra la beneficiaria e il capitano dei VVUU che aveva espresso il parere favorevole sulla viabilità, si concludeva per la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, sollecitando l’annullamento della sentenza, con le conseguenti statuizioni.
3. La difesa di F.R. ha depositato note d’udienza, contestando la sussistenza del reato, ed in particolare di violazione di legge, facendo a conforto di tale assunto, richiamo alle conformi statuizioni del Gip e del Tribunale del riesame che, nel respingere le richieste dell’accusa di provvedimenti cautelari, si erano espressi in tal senso. Quanto alla posizione specifica di F. richiama il suo ruolo di direttore generale del comune, in forza del quale, alla luce della normativa di settore, aveva ritenuto, al fine di provvedere sull’istanza della Fe., di sollecitare il parere del responsabile della circolazione e del traffico, l’ufficio viabilità ed in proposito si richiamano le disposizioni dettate in materia di concessione stagionale che, secondo il regolamento comunale possono essere rilasciate compatibilmente con le esigenze di viabilità e del traffico e di ogni altro interesse pubblico; la natura temporanea della concessione escluderebbe l’applicabilità della L.R., art. 28, rispetto alla quale è stata ipotizzata la violazione di legge, privando così la fattispecie in esame dell’elemento costitutivo.
La difesa rivendica la legittimità della procedura seguita ed in ogni caso sottolinea in fatto la minima partecipazione del suo assistito al procedimento amministrativo, culminato nel rilascio della concessione, costituita dalla richiesta del parere al responsabile della viabilità. In ogni caso non poteva sussistere l’intento di favore la Fe., con la quale egli non aveva rapporti e che non conosceva. Si sollecita pertanto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato. Richiamati in questa sede i limiti del giudizio dei Gup a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, che ha ad oggetto una valutazione prognostica sulla possibilità che in dibattimento possa giungersi all’affermazione di responsabilità, essendo preclusa in quella fase ogni valutazione più approfondita che deve riservarsi al dibattimento, si osserva che nel concreto il giudice, pur accertando l’illegittimità delle due procedure amministrative che hanno condotto all’emissione di provvedimenti favorevoli alla Fe., e non potendo escludere all’evidenza il vantaggio che la stessa ne ha ritratto, essendo questo inevitabilmente collegato all’accoglimento di tali richieste, ha invece escluso l’esistenza di prova sull’elemento psicologico, situazione di fatto che appare suscettibile di approfondimento dibattimentale con la deduzione di prove circa i rapporti tra le parti, atteso che tale particolare estremo di fatto è elettivamente riservato alla valutazione più ampia ed approfondita di quella fase.
Non può omettersi di segnare nello specifico che lo stesso giudicante da atto della presenza di elementi di prova circa rapporti personali tra la beneficiaria del provvedimento ed uno dei partecipanti al procedimento amministrativo, con ciò contraddicendo l’impossibilità di ulteriori approfondimenti a riguardo.
In tale prospettiva di accertamento mirato alla sostenibilità dell’accusa, la rivendicata limitata incidenza dell’attività dell’indagato F., in quanto responsabile di una parte del procedimento, in cui lo stesso Gup ha ravvisato elementi di illegittimità, non può condurre al rigetto del ricorso, con riferimento alla sua limitata posizione processuale, dovendo pertanto in relazione a tutti gli indagati annullarsi la pronuncia, con rinvio al Tribunale di Larino per nuova valutazione sulla inidoneità dell’approfondimento dibattimentale a sostenere l’accusa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova valutazione al Tribunale di Larino.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.