T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 11-03-2011, n. 101 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con domanda del 29 aprile 2005 la società ricorrente chiedeva al Comune di Ortisei e alla Provincia autonoma di Bolzano il rilascio dell’autorizzazione alla riconfigurazione dell’impianto esistente presso la centrale T. di via Pedetliva. L’intervento progettato consisteva nello smantellamento degli sbracci esistenti e nella messa in opera delle nuove antenne agganciate alla palina in sommità del traliccio, per implementare i sistemi esistenti con il sistema UMTS (doc. n. 1 della ricorrente).

Con nota del 18 dicembre 2009 il Presidente della Conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni comunicava alla ricorrente il parere positivo alla realizzazione del progetto (doc. n. 2 della ricorrente).

Con l’impugnato atto del 9 febbraio 2010 il Vice Sindaco di Ortisei ha comunicato alla ricorrente che la Giunta comunale, nella seduta dell’8 febbraio 2010, si era espressa in senso contrario al rilascio dell’autorizzazione, essendo l’Amministrazione comunale "dell’opinione che gli impianti in parola debbano essere spostati al di fuori del centro edificato" e che "tale spostamento e la contemporanea eliminazione dell’infrastruttura in parola sono previste dal piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, nonché dalle allegate deliberazioni del consiglio comunale di Ortisei n. 53 del 30.08.2002, n. 10 e del 18.2.2005" (doc. n. 3 della ricorrente).

A fondamento del gravame proposto la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione di legge: L.R. T.A.A. 31 luglio 1993, n. 13. Carenza assoluta di motivazione";

2. "Violazione di legge: L.P. 18 marzo 2002, n. 6; D.P.P. Bolzano n. 24 del 29 aprile 2009. Eccesso di potere: Carenza di potere. Travisamento. Illogicità manifesta";

3. "Violazione di legge: Legge 22 febbraio 2001, n. 36. D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Eccesso di potere. Carenza assoluta di potere. Travisamento. Illogicità manifesta".

Si è costituito in giudizio il Comune di Ortisei, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

All’udienza in Camera di consiglio del 27 aprile 2010, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare della società ricorrente è stata rinviata all’udienza di discussione del merito.

All’udienza pubblica del 27 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 28/11, depositata il 23 febbraio 2011, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare della ricorrente, per l’insussistenza dei motivi di urgenza richiesti per l’emanazione della misura cautelare, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso – che si prestano ad un esame congiunto – la società ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione, il travisamento e l’illogicità manifesta del provvedimento di diniego dell’autorizzazione richiesta.

In particolare, la ricorrente afferma che la circostanza che la richiesta riconfigurazione dell’impianto fosse ritenuta in contrasto con "l’opinione del Comune" non poteva, di per sé, legittimare il diniego dell’autorizzazione. Il provvedimento impugnato non troverebbe la propria legittima giustificazione neppure nelle richiamate deliberazioni del Consiglio comunale n. 53 del 30 agosto 2002 e n. 10 del 18 febbraio 2005, dato che in tali atti non è previsto lo spostamento dell’impianto di cui si tratta al di fuori del centro edificato.

Le censure sono fondate.

Il Vice Sindaco di Ortisei, nel provvedimento di diniego di autorizzazione, afferma, anzitutto, che l’Amministrazione comunale è " dell’opinione che gli impianti debbano essere spostati al di fuori del centro edificato". Precisa, poi, che "tale spostamento e la contemporanea eliminazione dell’infrastruttura in parola sono previste dal piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, nonché dalle allegate deliberazioni del consiglio comunale di Ortisei n. 53 del 30.8.2002 e n. 10 del 18.2.2005".

Osserva, anzitutto, il Collegio che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico – giuridico, attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni nelle opportune sedi; pertanto la motivazione può ritenersi sufficiente laddove da essa sia possibile comprendere sufficientemente le ragioni giustificatrici del provvedimento (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; id. TRGA Bolzano 31 marzo 2004, n. 185 e 21 luglio 2010, n. 218).

Il Collegio ritiene che, nella specie, l’obbligo di motivazione non sia stato puntualmente adempiuto.

Va sottolineato, in primo luogo, che le "opinioni" dell’Amministrazione comunale, ancorché espresse dalla Giunta comunale, non sono, di per sé, sufficienti a sorreggere un provvedimento amministrativo di diniego dell’autorizzazione alla riconfigurazione di una stazione radio – base, se non trovano il loro fondamento nell’ordinamento vigente che disciplina la materia delle infrastrutture delle comunicazioni.

Il provvedimento di diniego impugnato non può neppure considerarsi sufficientemente motivato per relationem, con il richiamo espresso al Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni e alle due deliberazioni del Consiglio comunale di Ortisei.

Per quanto concerne il Piano per le infrastrutture delle comunicazioni questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che nella parte concettuale del Piano di settore (approvato con deliberazione provinciale 27 dicembre 2003, n. 4787), in particolare, nell’art. 5 delle norme di attuazione ivi contenute, l’Amministrazione provinciale si limita ad invitare i Comuni a "prediligere" strutture pubbliche esistenti o da realizzare, rispetto a immobili di privati e a chiarire che "le zone produttive sono da privilegiare rispetto alle zone abitative", ma che detti "criteri preferenziali" non possono considerarsi in alcun modo divieti assoluti e generali per l’installazione degli impianti considerati nelle zone edificate; sicché il solo rinvio a tali criteri, in quanto privi di carattere precettivo, non può legittimamente giustificare il diniego di autorizzazione (cfr. TRGA Bolzano, 23 luglio 2007, n. 278 e 9 dicembre 2009, n. 399).

Se l’Amministrazione comunale, seguendo i criteri suddetti, avesse voluto negare l’autorizzazione alla ricorrente, lo avrebbe potuto fare, ma, in tal caso, era tenuta ad esplicitare adeguatamente le ragioni specifiche della propria scelta urbanistica, non potendosi, invece, limitare a richiamare, apoditticamente, criteri di scelta, di per sé non ostativi all’accoglimento della domanda, come ha fatto nel caso di specie.

Va aggiunto che anche il recente regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, concernente le infrastrutture delle comunicazioni, adottato con decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, non impone alcun divieto generalizzato all’installazione degli impianti nei centri abitati.

Analoghe considerazioni valgono per le richiamate deliberazioni del Consiglio comunale di Ortisei.

Con la deliberazione 30 agosto 2002, n. 53 la Giunta comunale si è limitata ad approvare una mozione proposta da due gruppi consiliari, i quali chiedevano alla Giunta comunale di impegnarsi a "trovare una soluzione" per trasferire dell’impianto di via Pedetliva al di fuori del centro abitato (cfr. doc. n. 4 della ricorrente).

Il provvedimento di diniego non può neppure essere giustificato con il richiamo alla deliberazione della Giunta comunale 18 febbraio 2005, n. 10, la quale ha per oggetto il parere a suo tempo chiesto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a tutte le Amministrazioni comunali, nell’ambito del complesso iter di approvazione del Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni. Nella parte deliberativa si legge che il Consiglio comunale è del parere che lo spostamento dei ripetitori nell’ambito del paese "è da appoggiare in linea di massima" (cfr. doc. n. 5 della ricorrente).

Si tratta di un mero suggerimento indirizzato alla Provincia, che, all’interno dell’Amministrazione comunale, può valere solo come indirizzo politico espresso dal Consiglio comunale, senza che possa essergli attribuito alcun valore vincolante. Pertanto, detto suggerimento non è idoneo a sorreggere il provvedimento di diniego di autorizzazione alla riconfigurazione dell’impianto in esame.

Per le esposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Vice Sindaco di Ortisei 9 febbraio 2010, prot. n. MW/mw/1203.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Vice Sindaco di Ortisei 9 febbraio 2010, prot. n. MW/mw/1203.

Condanna il Comune di Ortisei a rifondere alla società ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA, CAP, e altri accessori di legge.

Il contributo unificato va posto a carico del Comune di Ortisei.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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