Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 6/11/2010, il Tribunale per il riesame di Lecce respingeva l’appello proposto nell’interesse di M.O., indagato per i reati di associazione per delinquere, usura ed estorsione, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Lecce in data 30.9.2010, osservando che non erano sopravvenuti elementi nuovi idonei a mutare il quadro di gravita indiziaria come ritenuto dal Gip nell’ordinanza genetica, non impugnata dall’interessato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce violazione dì legge e vizio della motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario, sia per quanto riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte:
"Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007) Rv. 235908).
Nel caso di specie le questioni dedotte dal ricorrente riguardano tanto la sussistenza della gravita del quadro indiziario, quanto la sussistenza delle esigenze cautelari, come ritenute dal Gip nell’ordinanza genetica che non è stata impugnata con istanza di riesame. Rispetto a tale ordinanza si è formato, pertanto, il cd. giudicato cautelare, con la conseguente efficacia preclusiva endoprocessuale. Pertanto, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, le stesse questioni non possono essere riproposte nè dinanzi al Gip, nè in sede di appello dinanzi al Tribunale per il riesame, come esattamente rilevato dal Tribunale di Lecce, la cui pronunzia è incensurabile in quanto coerente con il principio di diritto espresso da questa Corte:
"In tema di misure cautelari (nella specie: personali) l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall’interessato restano precluse" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17986 del 09/01/2009 Cc. (dep. 30/04/2009) Rv. 243974; Sez. 1, Ordinanza n. 19521 del 15/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247208).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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