Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 8 settembre 2010, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di F. D., indagato per i reati di ricettazione di due autovetture e di un certificato di proprietà originale in bianco (capo A) e di tentato riciclaggio delle stesse autovetture (capo B), annullata l’ordinanza impugnata in relazione al capo B), confermava, relativamente al capo A), l’ordinanza del Gip di Tivoli, emessa in data 16/8/2010, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria, per i reati di cui al capo A, fondato sulle circostanze che avevano portato all’arresto del prevenuto in flagranza di reato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, per cui la custodia cautelare in carcere appariva l’unica misura adeguata.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame. Con il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 648 c.p., nonchè l’inefficacia della misura per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Al riguardo si duole che la misura cautelare sia stata confermata anche in relazione alla presunta ricettazione del certificato di proprietà in bianco, verosimilmente sottratto da un Ufficio della Motorizzazione civile, ed eccepisce che l’assenza agli atti del documento sequestrato doveva indurre il Tribunale per il riesame a dichiarare inefficace la misura per mancata trasmissione di tale atto.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale ed alle conclusioni assunte in punto di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo le censure sono manifestamente infondate. Il fatto che il documento sequestrato non sia stato trasmesso in originale al Tribunale per il riesame, non può essere causa di inefficacia della misura, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 10 trattandosi comunque della copia del documento trasmessa al Gip, unitamente alle richieste del P.M., ai sensi dell’art. 291 c.p.p. rientrando, pertanto, nel materiale probatorio utilizzato dal giudice della cautela per emettere il provvedimento restrittivo.
Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00). Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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