Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10977 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 novembre 2009 il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, provvedendo nei confronti di S. M., imputato del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, commesso il (OMISSIS), per avere violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Pescara, ha applicato allo stesso, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata fra le parti di mesi otto di reclusione, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato e considerata congrua la pena.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S., che ne chiede l’annullamento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata omessa la valutazione della reale sussistenza di elementi utili per il suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e per essere state ridotte a mere clausole di stile le ragioni dell’accoglimento della richiesta di applicazione della pena nella misura concordata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In tema di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., al giudice è demandato di esaminare, prima di verificare se siano osservati i limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento per il riscontro dell’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale attività preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti, e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e valutativo e di ulteriori acquisizioni (Sez. U. n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Imp. Messina, Rv. 212437).

3. La sentenza impugnata, conformemente a tali principi, ha richiamato gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e in particolare il verbale di arresto e ha operato, sulla scorta degli atti acquisiti, la valutazione preliminare in merito all’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e al riscontro della correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, prima di applicare nei suoi confronti la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Tale motivazione si sottrae alla censura mossa, che peraltro in modo generico è riferita al diverso, e non contestato, tentativo di furto.

4. Consegue la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di Euro millecinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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