Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Trieste, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da T.F.P., K. J. e T.D., assolveva queste ultime due dal delitto di appropriazione indebita aggravata loro ascritto in concorso con il primo per non aver commesso il fatto; dichiarava inammissibile l’appello di T.F.P.; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale quest’ultimo era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata continuata (artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 per essersi appropriato nella qualità di amministratore unico della s.p.a.
Triestina Calcio della complessiva somma di Euro 4.306.758,10 di proprietà della società e condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di un anno otto mesi di reclusione e settecento euro di multa.
La Corte territoriale, rammentate le vicende societarie e quanto accertato e riferito dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Trieste per effetto della revoca da amministratore unico di K.J. subentrata al marito dopo che questi era risultato interdetto dall’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per effetto della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta pronunciata dal Tribunale di Milano il 19.10.2001 e divenuta irrevocabile il 26.6.2005, riteneva fondati gli appelli proposti nell’interesse di K.J. e T. D.. Dichiarava inammissibile quello di T.F. P. perchè proposto tardivamente il 29 luglio 2007 contro sentenza depositata nel termine stabilito di trenta giorni dalla lettura del dispositivo all’udienza del 14.5.2008, avvenuta alla presenza dell’imputato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza della legge penale per la mancata applicazione del rimedio indicato dall’art. 175 c.p.p., perchè, non potendosi dubitare della specifica volontà dell’imputato a proporre appello, doveva essere assegnato particolare rilievo alla circostanza che l’atto risulta essere stato sottoscritto tempestivamente il 22 luglio sicchè la tardiva attività di deposito non può essere addebitata alla parte interessata ma a colpa dell’incaricato, sicchè il Giudice dell’appello avrebbe dovuto restituire in termini il soggetto interessato ricorrendo l’ipotesi del caso fortuito. La richiesta di restituzione nel termine deve ritenersi tempestiva perchè solo con il deposito della sentenza di appello è venuto a conoscenza del mancato rispetto dei termini di presentazione del gravame. Peraltro va rammentato il principio di applicazione dell’effetto estensivo a soggetti imputati del medesimo fatto-reato; – inosservanza della legge penale per difetto di interpretazione e mancata applicazione della disposizione regolata dall’art. 587 c.p.p. ricorrendo i presupposti per l’estensione degli effetti favorevoli della decisione al coimputato che aveva tardivamente impugnato in quanto egli versava nell’identica situazione e i motivi addotti dalle difese dei soggetti coimputati avevano natura ed effetto generale ed interessano la posizione dell’odierno ricorrente.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si propone istanza di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 1, è inammissibile per tardività perchè presentato oltre il termine di dieci giorni decorrente "da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore". Anche a voler aderire alla tesi difensiva, secondo la quale esso decorrerebbe dal momento in cui ha avuto conoscenza del "caso fortuito" costituito dalla imprevedibile tardiva presentazione dell’appello da parte del soggetto incaricato, deve osservarsi che la piena conoscenza della circostanza si è avuta con il deposito della motivazione e cioè il 26 maggio 2010 (novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo).
Il ricorso, contenente l’istanza di restituzione nel termine, è stato presentato il 15 giugno 2010. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè le coimputate sono state assolte per non aver commesso il fatto.
Il ricorrente evidenzia che gli appelli erano stati proposti anche per motivi non esclusivamente personali, sicchè di essi può giovarsi anche l’altro imputato.
Tuttavia l’effetto estensivo si risolve in un "rimedio straordinario condizionato al verificarsi dell’evento di accoglimento dei motivi non esclusivamente personali" (Cass. SS.UU. 24 marzo 1995, Cacciapuoti), sicchè nel caso in esame, essendo state le coimputate assolte per non aver commesso il fatto, con accoglimento cioè dei motivi esclusivamente personali, il ricorrente non può proporre impugnazione al fine di far valere i motivi diversi (estensibili) ma implicitamente rigettati.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
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