Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 luglio 2008 (dep. in data 6/4/2010), la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela, in data 5 luglio 1999 (dep. In data 7/9/2007), confermava la condanna di G.G. per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio, aggravata, ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ma riduceva la pena inflitta, determinandola in anni cinque di reclusione. A G.G., Appuntato in servizio presso la compagnia di Gela dell’arma dei Carabinieri, era stato contestato di aver rivelato a I.G., soggetto di spicco dell’associazione mafiosa denominata "clan Ianni-Cavallo", tramite T.A., successivamente deceduto, e L.C.P. che era imminente l’esecuzione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti, consentendo così allo I. di sottrarsi alla cattura (reato di cui al capo a), nonchè di concorso esterno perchè, pur non essendo formalmente affiliato alla organizzazione di tipo mafioso denominata "stidda" instaurava con tale organizzazione uno stabile rapporto di collaborazione rivelando notizie apprese nell’esercizio delle sue funzioni di Agente di Polizia giudiziaria, tra le quali l’imminente esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli affiliati e l’utilizzo di microspie collocate nelle autovetture nella disponibilità di affiliati.

Il Tribunale di Gela riteneva adegutamente provata la colpevolezza dello stesso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia I.G., I.O., I.M. e D.B.C., così come riscontrate dalle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri nel corso del 1991 e 1992 e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze fisse e cellulari intestate ed in uso a T.A..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello sulla rilevanza probatoria delle indicate dichiarazioni etero ed autoaccusatorie, attraverso un approfondito esame della credibilità intrinseca dei dichiaranti, sulla attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni (sulla base dei criteri di disinteresse, spontaneità, costanza, coerenza e precisione) e sulla sussistenza dei necessari riscontri estrinseci. In particolare la Corte ripercorreva le dichiarazioni dei collaboratori I.G. e del figlio S., di I.O. e di D.B. C.. Escludeva che tali dichiarazioni potessero considerarsi "de relato" in quanto frutto di un patrimonio cognitivo comune di tutti gli associati e rilevava che le dichiarazioni dei collaboranti si riscontravano a vicenda. Osservava, inoltre che le narrazioni dei collaboranti trovavano plurimi riscontri oggettivi costituiti da alcune relazioni di servizio dei Carabinieri e dalle intercettazioni telefoniche indicanti l’esistenza di frequentazioni attive fra il G. ed il T.. Quanto alla circostanza, accertata in giudizio, che il T. fosse un informatore dei Carabinieri, la Corte territoriale rilevava che costui, sebbene fosse un informatore era, pur sempre, un "avvicinato" prima e poi un "affiliato" al clan "Ianni – Cavallo", svolgendo, pertanto, un duplice ruolo. Rilevava quindi la Corte territoriale che la condotta del G. riscontrava gli estremi del concorso esterno con l’associazione mafiosa denominata "stidda". Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo, articolato in più capi, deduce violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 195 c.p.p., commi 1, 2, e 3 e art. 125 c.p.p., comma 3 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su vari punti.

Al riguardo eccepisce che le dichiarazioni dei quattro collaboranti non possono essere considerate frutto di un patrimonio cognitivo comune degli associati, in quanto il fatto che nel blitz del 1992 soltanto I.G. si era sottratto alla cattura, mentre furono colpiti dai provvedimenti restrittivi decine di adepti della medesima consorteria, era indicativo che la notizia (il preavviso dell’operazione di P.G.) era privilegio di pochissimi appartenenti al clan. Pertanto tutte le dichiarazioni fornite dai collaboranti devono essere considerate dichiarazioni de relato, disciplinate dall’art. 195 c.p.p.. Al riguardo eccepisce che l’impossibilità di esperire la procedura di cui all’art. 195 c.p.p. (per la morte del T., fonte primaria delle notizie fornite dai collaboratori) rende le propalazioni meno affidabili, inidone, di per sè, a giustificare un’affermazione di colpevolezza.

Si duole di contraddittorietà della motivazione laddove l’impugnata sentenza sostiene che le informazioni sulle condotte illecite del G. non provengono da una unica fonte, rilevando – al contempo – che il principale referente era T.A. e laddove sostiene che quest’ultimo approfittava della frequentazione del G. per "carpirgli" informazioni sullo stato delle investigazioni in corso. Si duole, inoltre di travisamento del fatto, osservando che la sentenza è priva di motivazione sulla consapevolezza del G. della "vicinanza" del T. con la cosca. Eccepisce che la motivazione si palesa manifestamente illogica laddove non trae delle conclusioni coerenti dal fatto che il G. accreditò il confidente T. presso il Mar.

B. ed il Maggiore Tu., Comandante della Compagnia, esponendosi così al rischio di essere tradito dal T. se avesse avuto – effettivamente – rapporti di continuità con l’associazione mafiosa. Deduce un ulteriore travisamento del fatto non essendo vero che l’Appuntato G. fosse il solo cliente della macelleria del T. appartenente all’Arma.

Il ricorrente eccepisce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione in relazione a comuni regole di esperienza e la violazione delle regole di giudizio che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p.. Al riguardo ripercorre gli specifici episodi rivelati dai collaboratori, osservando che dagli stessi non emergono indizi univoci ed osservando che non vi è convergenza dei collaboratori di giustizia su tutti gli episodi anzidetti, mentre i riscontri esterni, lungi dal provare che il G. avesse riferito quelle notizie al T., dimostrano solo che il T. ne avesse parlato con i mafiosi. Conclude che gli indizi apprezzati in sentenza non sono gravi, precisi e concordanti per poter assurgere al rango di prova ed obietta che non vi è prova che fosse il G. e non l’agente di Polizia, R., condannato con sentenza passata in giudicato, il propalatore delle notizie fornite alla cosca.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 326 c.p. ed al reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Al riguardo eccepisce che non vi è la prova che l’appuntato G. nel tenere i contatti con il suo confidente T. non avesse agito in buona fede, magari comportandosi con imprudenza e contesta la sussistenza degli estremi della condotta punibile per il reato di concorso esterno, eccependo che non vi è prova che l’imputato fosse consapevole di aver realizzato un apporto all’organizzazione criminale mafiosa.

Successivamente il difensore ha depositato memoria integrativa deducendo quattro nuovi motivi di gravame e precisando che laddove nel ricorso aveva eccepito il travisamento del fatto intendeva eccepire il travisamento della prova.

Con il primo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento ad una circostanza riferita dal collaborante I. O. circa la disponibilità ad acquistare armi in (OMISSIS).

Obietta che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni dello I. in quanto costui, nel verbale d’udienza in data 14/4/1997 dinanzi al Tribunale di Gela, aveva attribuito tale circostanza ad T.A. e non già all’Appuntato G..

Con il secondo motivo deduce la violazione delle regola che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p. eccependo che la sentenza impugnata è carente di motivazione circa la consapevolezza dell’Appuntato G. che quelle notizie riservate carpitegli dal T. fossero destinate ad essere trasmesse alla "stidda".

Con il terzo motivo deduce travisamento della prova e vizio della motivazione in ordine alla circostanza, ritenuta in sentenza, che il G. fosse sul libro paga della "stidda", osservando che le dichiarazioni del collaborante D.B.C. circa il progetto del T. di regalare al G. un’autovettura Fiat Punto contraddiceva la versione della dazione di carne gratis all’Appuntato dei Carabinieri.

Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermazione, ritenuta in sentenza, che il G. non avrebbe fornito nel periodo in contestazione alcuna notizia utile per effettuare operazioni di contrasto alle attività criminali della "stidda", ma solo notizie riguardanti la fazione gelese avversaria della prima. Tale affermazione sarebbe contraddetta dalla successiva osservazione che, nel periodo in cui sono stati registrati i ripetuti contatti telefonici fra il G. ed il T., siano stati eseguiti l’arresto dei latitanti C.S. e P. O..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al vizio di motivazione è opportuno precisare che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone).

Occorre, inoltre, considerare che in tema di motivi di ricorso per Cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv.

238215).

E tuttavia per integrare il vizio di travisamento della prova non è sufficiente la pretermissione o l’erronea lettura di un dato processuale, se tale dato non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007 Ud. (dep. 28/09/2007 Rv. 237652).

Nel caso di specie il travisamento della prova operato dalla Corte territoriale (pag.136) rispetto alle dichiarazioni rese da I. O. durante l’esame avvenuto all’udienza del 14/4/1997 il quale non ha attribuito al G., bensì al T. la disponibilità ad acquistare armi per l’organizzazione in Siracusa, non concerne fatti decisivi che, in relazione all’intero contesto probatorio avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, trattandosi di una circostanza secondaria che non svolge alcun ruolo nell’economia del giudizio.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Nel caso di specie la disponibilità ad acquistare armi per l’organizzazione non è stata neppure presa in considerazione fra le condotte illecite ascritte all’imputato che (come risulta dalla sentenza di 1 grado, fol. 28) è stato giudicato colpevole dei reati a lui ascritti in quanto considerato autore delle seguenti rivelazioni di notizie coperte da segreto d’ufficio:

1) l’imminenza della esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di I.G.;

2) installazione di microspie da parte dei Carabinieri nella autovetture di affiliati della "Stidda" in occasione di convocazioni in caserma;

3) i pedinamenti in corso nei confronti della moglie di I. G.;

4) la collaborazione con gli inquirenti di D.G.G..

Tanto premesso, occorre precisare che tutte le altre doglianze di travisamento della prova sollevate con più motivi di ricorso, si risolvono in eccezioni di travisamento del fatto in quanto propongono una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, come tali sono inammissibili in quanto postulano un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici di merito.

Deve escludersi, inoltre, che la lettura operata dai giudici del merito di specifici elementi probatori sia viziata da illogicità manifesta o da contraddittorietà.

In particolare la circostanza riferita dal D.B. circa l’intenzione di T. di regalare un’autovettura al G., non esclude che questi ricevesse altri tipi di regalie, infatti lo stesso D.B. ha precisato di aver visto più volte il G. all’interno della macelleria del T. e di aver notato che non pagava mai la carne. Ugualmente deve escludersi il vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza pone in evidenza che nel periodo in cui sono stati registrasti più intensi contatti telefonici fra il T. ed il G. siano stati eseguiti l’arresto del latitante C. S. ed, in epoca immediatamente successiva, l’arresto del latitante P.O.. Trattandosi di una doppia conforme, la motivazione va letta in modo inscindibile con quella di primo grado dove è stato rilevato che per l’arresto dei due latitanti il T. collaborò espressamente con il M.llo B. e con il maggiore Tu., mentre nessuna notizia pervenne agli inquirenti tramite il G., come sarebbe stato naturale se il rapporto fra i due fosse stato esclusivamente diretto all’acquisizione di informazioni confidenziali di polizia giudiziaria, come sostenuto dall’imputato (sentenza di 1 grado, fol. 27).

Quanto alla presunta incompatibilità fra i rapporti di contiguità dell’imputato con la Stidda e l’aver accreditato il T. quale confidente (presso i suoi superiori (motivo 1/E), si tratta di considerazioni di merito che non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. Ugualmente irrilevanti sono le considerazioni circa la frequentazione da parte di altri Carabinieri della macelleria del T. (motivo 1/G).

Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni di illogicità della motivazione (motivo 1/G), le questioni sollevate attengono tutte alla valutazione ed alla rilevanza dei risultati probatori acquisiti e postulano una differente lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Come tali sono inammissibili.

Per quanto riguarda le censure di violazione di legge e di vizio della motivazione (motivo 1/A, 1/B, 1/C, 1/D ed 1/H) in relazione alle regole che governano la formazione della prova, le stesse risultano infondate.

Ferma restando la premessa che, in caso di doppia conforme, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, occorre rilevare che la circostanza che nel blitz del 1992 solo I.G. si sarebbe sottratto alla cattura, mentre molti altri esponenti della cosca furono catturati, non confligge con la considerazione svolta nella sentenza appellata che le notizie fornite dai propalanti costituissero oggetto di un patrimonio conoscitivo comune ai membri della cosca, in quanto l’oggetto del patrimonio conoscitivo comune non era la singola notizia, bensì la circostanza che il G. fornisse informazioni al T., rivelando segreti d’ufficio utili alla cosca. D’altro canto i giudici di merito riconoscono e danno atto che la fonte diretta e mediata delle notizie fornite dai collaboratori di giustizia è T.A.. Poichè costui è deceduto, nessun dubbio può sorgere sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustizia.

I giudici di merito hanno compiutamente motivato circa l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti e circa la capacità di tali dichiarazioni di trovare riscontro reciproco in virtù del principio della "convergenza del molteplice". La sentenza impugnata è esente da censura in quanto coerente con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che:

"Un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell’ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purchè venga accertata l’intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonchè la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all’imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l’idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell’ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" (Sez. 1, Sentenza n. 31695 del 23/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248013).

Infine devono essere respinte, in quanto infondate, le ulteriori censure in punto di consapevolezza dell’imputato di fornire un apporto all’organizzazione criminale mafiosa. Questa Corte ha già affermato (Cass. S.F. 10/9/1996, Mastrorosa ed altri) che se per un solo episodio di rivelazione di notizie relative ad indagini può essere ritenuto il meno grave fatto di favoreggiamento, ove le informazioni siano sistematiche, deve essere riconosciuto il concorso nel reato associativo. Nella fattispecie nella descrizione del fatto e dei comportamenti dell’imputato compiuta dai giudici di merito sono implicitamente ma inequivocabilmente affermate le ragioni che escludono che le notizie fornite dal G. al T. possano essere frutto di mera imprudenza. La consapevolezza, pertanto, di fornire informazioni utili agli affiliati per eludere le indagini dei polizia giudiziaria e la ripetizione sistematica di tale comportamento, integra, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi della condotta di concorso esterno.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato con riferimento all’imputazione di concorso esterno di cui al capo C).

Deve essere invece annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di rivelazione di segreti d’ufficio ( art. 326 c.p.) di cui al capo A) essendo il reato estinto per prescrizione. Nel caso di specie, tenuto conto delle 12 sospensioni verificatesi (11 in primo grado ed una in appello), la prescrizione è maturata, sia in base alla (più favorevole) disciplina precedente alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005, sia in base alla nuova disiplina.

Di conseguenza deve essere eliminata la pena inflitta come continuazione per tale reato, pari a mesi sei.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Rigetta nel resto il ricorso e determina la pena per il residuo reato in anni quattro e mesi sei di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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