Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza di questa Corte Suprema in data 2-9-2010 che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 24-9-2009,confermativa della sentenza di condanna del Tribunale di Palmi in data 24-4-2008 per il reato di appropriazione indebita aggravata commesso fino ad (OMISSIS) a carico di C.C., questo ultimo, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., deducendo l’errore materiale di omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al netto di eventuali sospensioni, con l’erronea decisione di rigetto del ricorso a suo tempo proposto, nonostante la cennata declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 c.p., dovesse essere pronunciata in difetto di declaratoria di inammissibilità di detto ricorso.

Il presente ricorso va dichiarato inammissibile art. 625 bis c.p.p., ex comma 4, posto che la richiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – che questa Corte non avrebbe erroneamente pronunciata – è manifestamente infondata.

Ed infatti, avuto riguardo al titolo ed all’epoca del reato ed applicando l’art. 157 c.p., come novellato, il termine ultimo di prescrizione, con il calcolo delle sospensioni ex art. 161 c.p., va rettamente individuato alla data del 19-9-2010,ossia in epoca successiva alla pronuncia impugnata (2-9-010). Al riguardo, vanno calcolati, oltre i 93 gg. indicati dal ricorrente anche mesi cinque e gg. 23 per la sospensione dovuta in 1^ grado alla udienza del 25-11- 04 per sciopero degli avvocati con rinvio fino al 18-5-05.

Di qui l’erroneo calcalo del ricorrente quale termine ultimo (4-8- 010) di scadenza per riatta causa estintiva.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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