Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11033 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Lucca trasmetteva gli atti alla Suprema Corte a seguito di denuncia di conflitto presentato da M.M. imputato di una serie di reati commessi ai danni di M. A., che all’epoca dei fatti rivestiva l’incarico di Viceprocuratore onorario presso lo stesso tribunale. Nella denuncia di conflitto si rilevava che il GIP del Tribunale di Lucca si era già dichiarato una volta incompetente ed aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Genova, il quale a sua volta si era dichiarato incompetente perchè la persona offesa al momento della celebrazione del processo non svolgeva più quell’incarico. Tornati gli atti al GUP del Tribunale di Lucca, alcuni imputati chiedevano di sollevare conflitto davanti alla Corte di Cassazione la quale dichiarava l’insussistenza del conflitto perchè gli imputati che lo avevano sollevato erano stati assolti dal GUP e quindi non avevano più alcun interesse alla pronuncia. Oggi altri imputati avevano interesse a sollevare conflitto e facevano riferimento ad una decisione della Suprema Corte assunta in materia, riguardante la medesima persona offesa, con la quale si era ritenuto che per determinare o meno lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 11 c.p.p. doveva aversi riguardo alla pronuncia con la quale il CSM dichiarava decaduto dalla funzione il VPO e non al momento in cui effettivamente aveva cessato di svolgere le sue funzioni, trattandosi di una data aleatoria; poichè la pronuncia del CSM era intervenuta il 16/12/2003 e i fatti erano stati commessi fino a (OMISSIS) doveva operare l’art. 11 c.p.p e gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di Genova. Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 C.P.P. poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di giudizio, con stasi insuperabile del relativo processo (Sez. 1, 22 ottobre 2003 n. 45247, rv. 226819). La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in quanto ai fini della determinazione della competenza deve aversi riguardo al momento della formale revoca da parte del CSM dell’incarico di giudice onorario, momento certo a partire dal quale nulla può offuscare l’immagine di indipendenza e terzietà del giudice (Sez. 1, 23 settembre 2009 n. 40145, rv. 245050).
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.

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