Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11028 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, rigettava le richieste di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzati da S.R. rilevando che, pur essendo il detenuto affetto da HIV in fase conclamata, le sue condizioni di salute erano stazionarie, egli era in grado di condurre una vita normale ed il suo fisico rispondeva alle cure e quindi rientrava pienamente nel profilo delineato dalla giurisprudenza di legittimità che, anche in tale caso, consentiva al giudice di sindacare lo stato al quale era giunta la malattia. Inoltre si trattava di un soggetto molto pericoloso affiliato alla criminalità organizzata, gravato da gravi precedenti penali.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in relazione all’art. 146 c.p., n. 3, prima parte, in quanto il tribunale si era basato su un’unica pronuncia del 2004, mentre ve ne erano ben altre di segno opposto che nel caso specifico di AIDS conclamata imponevano al giudice di differire l’esecuzione della pena; il concetto di fase terminale riguardava le altre malattie contemplate dalla stessa norma e non era uno stato richiesto anche per l’AIDS ai fini di imporre la sospensione dell’esecuzione. Inoltre ritenere che in carcere fosse possibile per Stornaci ricevere le cure adeguate era del tutto irreale, così come ritenuto da molti magistrati di sorveglianza che dal 2000 ad oggi gli avevano sempre sospeso l’esecuzione della pena. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha assunto da tempo l’orientamento prospettato dall’ordinanza, rilevando che deve sempre essere il giudice a valutare la reale situazione del detenuto anche in caso di AIDS conclamata; per ottenere la sospensione dell’esecuzione o la detenzione domiciliare era necessaria l’ulteriore condizione che la malattia fosse giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (Sez. 1, 1 ottobre 2009 n. 41580, rv. 245054). Tale situazione obiettiva, confermata anche da perizia in atti, portava ad escludere che vi fosse una incompatibilità con il regime carcerario rilevante per la concessione delle altre misure, tenuto anche conto della assoluta pericolosità del detenuto che nel 2007, in piena malattia, era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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