Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 febbraio 2009, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale A.M. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 336 c.p. e condannato alla pena di giustizia.

All’imputato era addebitato di aver, mediante la trasmissione di un fax da una cabina telefonica alla segreteria del magistrato C. O., sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, inviato il seguente messaggio intimidatorio: "se non fai in modo di farmi comunicare la data dell’udienza preliminare entro pochissimi giorni ti ritrovi dopo una mole di lavoro decisamente superiore. Se poi mi ritrovo questa comunicazione agli atti il lavoro cresce esponenzialmente, perchè interpreto come sfida. Non tirare troppo la corda. Max fine mese, non scherzo".

Ad avviso dei giudici di appello, il fax era da ricondurre all’imputato, in considerazione dell’abitudine di costui di assillare gli organi inquirenti con fax contenenti petulanti ed insolenti messaggi; dell’esplicito riferimento alla data dell’udienza preliminare che lo riguardava e la cui fissazione l’imputato sollecitava da mesi, sostando anche intere mattinate davanti all’Ufficio del P.M.; e dello stile aggressivo e minatorio e delle stesse espressioni usate, che caratterizzavano centinaia di messaggi persecutori inviati dall’imputato alle persone offese di reati per i quali stava procedendo il magistrato minacciato.

Quanto al contenuto intimidatorio del messaggio incriminato, la Corte di merito riteneva che la prospettiva di assediare il magistrato con una valanga di istanze o messaggi pretestuosi, stravaganti e molesti, con il deliberato obiettivo di turbare il regolare e sereno svolgimento del suo lavoro, costituisse, attesa la particolare personalità del mittente – il cui accanimento era ben noto al magistrato procedente – una "seria e concreta minaccia" di verificazione di un danno temibile.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi di ricorso con cui denuncia:

– il travisamento della prova e l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, la contraddittorietà e la mancanza di motivazione, la violazione di legge, in relazione alla riconducibilità all’imputato del fax indirizzato alla segreteria del magistrato e alla valenza minatoria del suo contenuto.

– l’erronea applicazione dell’art. 660 c.p., in quanto la condotta poteva al più essere ricondotta a quella di molestia e disturbo alle persone, peraltro neppure sussistente, perchè la condotta penalmente rilevante richiede una petulanza, non integrata dall’invio di un solo fax.

– la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto, alla stregua delle risultanze in atti, non è ravvisabile il delitto de quo.

Per integrare il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, di cui all’art. 336 c.p., è sufficiente l’uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purchè sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 95 del 10/11/1997, dep. 08/01/1998, Colonna, Rv. 211122).

L’idoneità si qualifica in funzione di una potenzialità intimidatoria della prospettazione, che deve essere verificata con un giudizio ex ante, in relazione alla singola fattispecie, non essendo il problema suscettibile di essere risolto in un modo generale ed astratto.

L’indagine in concreto deve necessariamente svolgersi nell’ambito delle seguenti coordinate: coefficiente di gravità del male prospettato, apparenza di serietà ed eseguibilità della forma, del tempo, del luogo e delle modalità dell’azione, personalità del soggetto attivo e suoi eventuali precedenti penali, condizioni psicologiche del soggetto passivo.

Orbene, nel caso in esame, la mera prospettazione al magistrato dell’invio di "messaggi pretestuosi, stravaganti e molesti" non può obiettivamente considerarsi di valenza intimiditadoria idonea a coartare la libertà di azione del magistrato stesso.

Nè la condotta, per come contestata, può essere diversamente qualificata come molestia o disturbo alle persone. Infatti, se è vero che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è per sua natura necessariamente abituale, e può quindi essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molesta, la modalità della condotta posta in essere dall’imputato (invio di un fax) esclude l’effetto pregiudizievole all’interesse tutelato (turbamento della pubblica tranquillità).

2. Pertanto, assorbite le restanti doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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