Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. D.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nel suo interesse dall’avv. Rita Dedola avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di peculato, in quanto presentato da soggetto non qualificato (terzo difensore nominato, senza revoca dei precedenti).
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att c.p.p. e la erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., sostenendo che se la Corte di merito non avesse proceduto ad una interpretazione assolutamente formalistica delle disposizioni suindicate, avrebbe potuto agevolmente dedurre il venir meno del rapporto fiduciario con i precedenti difensori, posto che l’avv. Porcella si era disinteressato della causa già nel giudizio di primo grado e che con la presentazione dell’appello e la sua ratifica personale da parte del D. (con nomina di due nuovi difensori per il processo di appello) per facta concludentia dovevano intendersi revocate le precedenti nomine.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 122 c.p.p. e art. 571 c.p.p., comma 1, sostenendo che nella condotta del D. e dell’avv. Dedola si doveva intravedere l’esercizio di una procura speciale ex art. 122 c.p.p. (ad impugnare), con la conseguenza che l’atto di appello doveva riferirsi direttamente al D., come se fosse stato da lui sottoscritto.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che D.U., nella nomina dell’avv. Rita Dedola quale difensore di fiducia, depositata nella cancelleria del Tribunale di Cagliari in data 29-11-2001, le ha espressamente conferito la facoltà di impugnare ogni provvedimento, anche in sua assenza o contumacia. Si tratta di un richiamo al conferimento di un potere assolutamente personale e processuale, che si pone chiaramente come aggiuntivo rispetto alla nomina a difensore e che, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere interpretato come procura speciale (sostanziale) ad impugnare, rendendo valido l’appello proposto. Nè vale osservare in proposito, come ha fatto la Corte di merito, che anche gli altri atti di nomina precedentemente redatti nei confronti di altri difensori recavano formule analoghe, in quanto in ogni caso l’atto in esame realizza una procura speciale ex art. 122 c.p.p. in favore dell’avv. Dedola, con la conseguenza che l’atto di appello va riferito personalmente e direttamente al D. per suo effetto nonchè in forza dell’art. 571 c.p.p..
3. Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per il giudizio di appello.
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