Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11619 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Nel 2002 D.M.M. convenne in giudizio l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in Euro 206.582,76, che affermò di aver subito per la sterilità e la precoce menopausa derivatele dall’intervento chirurgico cui era stata sottoposta il 30.11.1984, dal Dott. B., nell’ospedale civile di (OMISSIS).

Sostenne che la cisti all’ovaio sinistro per l’asportazione della quale fu sottoposta ad intervento era in realtà una cisti funzionale naturalmente regredibile (sicchè l’intervento non si sarebbe dovuto effettuare) e che le erano stati ingiustificatamente asportati l’ovaio e la tuba sinistri.

L’Azienda convenuta resistette.

Il tribunale di Trento rigettò la domanda con sentenza del 18.6.2005. 2.- L’appello della D. è stato respinto dalla corte d’appello di Trento con sentenza n. 213 del 5.7.2006, avverso la quale la stessa propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Azienda, che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Con l’unico motivo di ricorso è dedotta omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo, costituito dalla diagnosi a suo tempo effettuata e dal conseguente intervento chirurgico, per essere stata la causa decisa sulla base:

a) di una consulenza tecnica d’ufficio fondata su un documento (esame istologico del 6.12.1984) falsificato quanto alle dimensioni della cisti (che era quella di un mandarino e non di un’arancia);

b) della ritenuta, ma in alcun modo provata e sempre negata, preesistente cronica infiammazione pelvica della paziente.

2.1.- La censura è manifestamente infondata:

a) quanto al primo punto, poichè non rientra tra le funzioni della corte di legittimità quella di stabilire se sia falso o no un documento la cui falsità non sia stata accertata con gli strumenti che l’ordinamento appresta;

b) quanto al secondo, poichè la corte d’appello da atto che le conclusioni del c.t.u. circa la riconducibilità della patologia clinica della ricorrente ad una malattia infiammatoria pelvica già radicatasi, apparivano confermate "sul piano oggettivo dal fatto che, come da documentazione in atti, presso l’Ospedale di (OMISSIS) alla D. era stata riscontrata in data 1 gennaio 1980 una flogosi pelvica conseguente ad una intensa vaginite dolente, in data 22 aprile 1980 una dolenzia annessiale bilaterale con cervicite, ed in data giugno 1980 la stessa era stata operata per condilomi acuminati vulvari".

Da tali rilievi la ricorrente totalmente prescinde, benchè la corte d’appello abbia subito dopo rilevato che "l’acclarato, grave e permanente quadro infiammatorio dell’ apparato genitale alla stregua della letteratura medica ha comportato ab origine, sul piano probabilistico, una notevole riduzione della funzione riproduttiva e, quindi, una seria compromissione della naturale fertilità della D." (così la sentenza, a pagina 8), infine concludendo nel senso dell’esclusione della responsabilità dei medici dell’ospedale di (OMISSIS) "al di là della discrasia documentale in sede di descrizione macroscopica sul diametro dell’ovaio rimosso", dunque anch’essa considerata.

Per il resto le censure attengono all’apprezzamento del fatto, sorretto da motivazione adeguata.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *