Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 215 università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra Gu.Ca., iscritta fin dall’anno accademico 1994/1995 alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, nel marzo 2006, a seguito del disconoscimento da parte di taluni docenti della sottoscrizione relativa al superamento di alcuni esami dalla stessa asseritamente sostenuti, veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Palermo.

Nel maggio 2007, la sig.ra Gu., recatasi presso la segreteria della facoltà di Medicina per chiedere i moduli di pagamento ai fini dell’iscrizione agli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007, apprendeva dall’operatore di sportello di essere impossibilitata a procedere alla predetta iscrizione in quanto il suo profilo informatico risultava bloccato.

La sig.ra Gu., con nota inoltrata in data 21.5.2007, prot. n. 38496/07, rappresentava l’accaduto al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, specificando di non aver mai avuto alcuna notizia in ordine alla sussistenza di disposizioni ostative alla predetta iscrizione, richiedendo, contestualmente, copia degli eventuali provvedimenti emessi nei propri confronti.

In data 3 luglio 2007, con decreto n. 3338/07, la predetta Università, richiamando in premessa la nota n. 38496/07 sopra richiamata, comunicava la sospensione a tempo indeterminato della sig.ra Gu. da ogni attività universitaria, sino a successiva pronuncia dell’Autorità giudiziaria.

Avverso il suddetto decreto, l’odierna ricorrente proponeva ricorso al T.A.R.S. Palermo, il quale, con sentenza n. 2230/07, ritenendo fondate le assorbenti censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, annullava l’impugnato decreto.

Per effetto della sentenza suddetta, la sig.ra Gu. riprendeva nuovamente l’attività universitaria.

Tuttavia, in data 13.12.08, le veniva comunicato l’avvio del procedimento per la sospensione nei suoi confronti "da ogni attività universitaria sino all’esito del procedimento penale scaturito dal disconoscimento da parte di alcuni docenti della sottoscrizione relativa al superamento di alcuni esami universitari".

La sig.ra Gu., con nota prot. n. 97770 del 27.12.08, presentava le proprie controdeduzioni.

Tuttavia, con delibera del 3.3.09 del Senato Accademico, veniva disposta "… la sospensione cautelare da ogni attività universitaria alla studentessa Ca.Gu. (…) per un periodo di anni due, nelle more della definizione del procedimento giudiziario penale avviato a seguito di denuncia del Dirigente dell’Area Servizi Studenti del 14 giugno 2007 …".

Avverso la succitata delibera, la sig.ra Gu.Ca. proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R.S. Palermo, recante il n. R. G. 711/2009, tutt’oggi pendente, per chiederne l’annullamento, previa sospensiva.

Per l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 487/09 l’istanza cautelare veniva rigettata dal citato T.A.R.

Successivamente, con istanza notificata il 29 maggio 2009 e depositata il 5 giugno successivo, la ricorrente chiedeva l’annullamento della nota prot. 31742 del 5 maggio 2009, con la quale era stata respinta l’istanza di accesso dalla stessa formulata al fine di estrarre copia dei documenti da cui si evinca che dal marzo 2006 sino all’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 2230/2007 era stato bloccato il (proprio) profilo informatico, nonché dei documenti, dai quali si evinca che, successivamente alla sospensione cautelare dell’istante, adottata dal Senato Accademico in data 3.3.09, era stato nuovamente bloccato il profilo informatico.

Chiedeva, altresì, l’emanazione di un ordine di esibizione dei documenti in questione.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1437/09, rigettava il ricorso per infondatezza, in quanto, con nota prot. n. 31472 del 5 maggio 2009, l’Università degli Studi di Palermo aveva riscontrato negativamente l’istanza di accesso avanzata dall’appellante al fine di estrarre copia dei documenti di "blocco" del proprio profilo informatico, rappresentando che, a seguito di attenta e puntuale istruttoria, aveva riscontrato l’inesistenza del provvedimento richiesto.

Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Gu. deduceva che, da un lato, la P.A. si era limitata ad affermare labilmente l’inesistenza del citato blocco informatico, senza provare di avere proceduto ad un’attenta ricerca nei tabulati informatici e senza provare che, da tale ricerca, era emersa l’inesistenza di operazioni telematiche idonee a bloccarne il profilo informatico, e che, dall’altro, la stessa aveva fornito, nel giudizio di primo grado, una serie di elementi idonei a dimostrare che, in effetti, il proprio profilo informatico era stato bloccato ancor prima della formale sospensione decretata nel luglio 2007 con decreto n. 3338/07.

Pertanto, citando favorevole giurisprudenza, in particolare di questo C.G.A. (cfr. decisione n. 927/07), secondo cui la P.A. è tenuta ad esitare favorevolmente l’istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione relativa al blocco del profilo informatico di un soggetto; e ciò anche nel caso in cui non sia mai stato adottato un documento in forma scritta che autorizzi il funzionario o l’addetto informatico a tale operazione, l’odierna ricorrente – pur chiarendo di essere consapevole che non è mai stato adottato un provvedimento formale di blocco del proprio profilo informatico – tuttavia precisava che la propria istanza di accesso "… mira proprio ad acquisire i dati (il tabulato informatico contenente tutte le operazioni effettuate sul profilo informatico nonché le c.d. registrazioni di log, ossia i dati che identificano il soggetto che materialmente ha introdotto il blocco nel sistema elettronico) proprio al fine di conoscere quando, da quale operatore e per quali ragioni il blocco "abusivo" del proprio profilo informatico è stato adottato".

Concludeva, in accoglimento dell’appello, per l’annullamento e/o la riforma della sopra citata sentenza n. 1437/09 del T.A.R. Palermo.

L’appellata Università degli Studi di Palermo, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

Con decisione n. 780/2010, questo Consiglio, ritenendo che non sussistessero motivi per discostarsi dalla propria precedente decisione n. 927/07 emessa in analoga controversia, accoglieva l’appello.

Dichiarava, quindi, l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, 4° comma, della legge n. 241/90, in ordine all’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla sig.ra Gu.Ca. in data 9.4.09 e, conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte appellante, disponeva affinché l’Università degli Studi di Palermo provvedesse all’esibizione dei documenti, anche informatici, da cui si evinca che dal marzo 2006 (ossia dalla trasmissione alla Procura della Repubblica di Palermo degli atti relativi alle asserite irregolarità commesse dalla sig.ra Gu.) sino all’esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Palermo n. 2230/07, il profilo informatico dell’odierna istante è stato bloccato.

L’Amministrazione resistente, tuttavia, non ha provveduto ad eseguire detta decisione.

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Gu. ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla suddetta decisione n. 780/2010 di questo C.G.A ovvero, in caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta che provveda a tal fine.

Ha chiesto, altresì, che detta Amministrazione venga condannata, ai sensi dell’art. 114 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 104/2010, al risarcimento dei danni extra patrimoniali dalla stessa subiti per effetto della mancata esecuzione della decisione n. 780/2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Atteso che l’Amministrazione resistente non ha provveduto a dare esecuzione a quanto disposto da questo stesso C.G.A con la decisione in epigrafe richiamata, il ricorso non può che essere accolto.

Il Collegio ordina, pertanto, che l’Amministrazione appellata provveda a dare esecuzione, entro gg. 45 dalla notifica o dalla comunicazione della presente decisione, a quanto disposto con la decisione n. 780/2010 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, invocata dall’odierna ricorrente.

Per il caso di ulteriore inerzia, dispone, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo, o funzionario dallo stesso delegato, per l’esecuzione di detta decisione n. 780/2010, con l’ulteriore incombenza di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Riserva di decidere sull’istanza di risarcimento del danno, proposta dalla ricorrente, all’esito dell’adempimento del disposto incombente.

Le spese, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla decisione n. 780/2010 di questo C.G.A. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia della Amministrazione, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo, o funzionario dal medesimo delegato, con l’ulteriore incombenza di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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