Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 27 settembre del 2010, accogliendo l’impugnazione proposta dal pubblico ministero disponeva la misura cautelare carceraria nei confronti di H. I.C., quale indagato per i delitti di abuso sessuale, tentata rapina e sequestro di persona in danno di G.A..
Fatti commessi in (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnatola parte offesa, trovata dai carabinieri che stavano procedendo ad un controllo casuale, nuda dalla vita in giù nella vettura dell’indagato, anche lui intento a rivestirsi, scese in lacrime dall’autovettura e denunciò ai militari di essere stata costretta a plurimi rapporti sessuali dall’ H.. Precisò di avere concordato con quest’ultimo un rapporto sessuale a pagamento ma, una volta salita in macchina, era stata condotta in luogo isolato, diverso da quello da lei indicato,ed era stata trattenuta in auto contro la sua volontà; era stata poi invitata a scendere dall’indagato, il quale aveva rovistato nella sua borsetta cercando denaro e, non trovandone, l’aveva spogliata e fatta risalire in macchina abusando di lei ripetutamente. Le aveva persino strappato la parrucca che indossava per mascherare la calvizie, causata dalla chemioterapia alla quale era costretta a sottoporsi per la presenza di un tumore, ridicolizzandola.
In sede di convalida dell’arresto, l’ H. si era giustificato asserendo di aver concordato con la prostituta una prestazione sessuale a pagamento che era avvenuta molto velocemente; si era allora trattenuto con la donna a parlare e, in quel frangente, le aveva rivelato di essere rumeno. A quel punto, la G. si era infuriata, affermando di non voler avere niente a che fare con i rumeni, poichè proprio uno di loro l’aveva avviata alla prostituzione nonostante fosse malata di tumore All’arrivo dei carabinieri aveva gettato i preservativi che si trovavano per terra ed aveva affermato che la ragazza era la sua fidanzata per evitare il controllo.
Il giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l’arresto, aveva respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero di applicazione della custodia carceraria per le discordanti dichiarazioni rese dalle parti, entrambe, secondo il giudice per le indagini preliminari, verosimili.
Il tribunale,invece, ha ritenuto inverosimile la versione dell’indagato ed ha accreditato quella della parte lesa Per la spregiudicatezza dimostrata nell’esecuzione della condotta ha ritenuto inadeguata la misura della custodia domiciliare.
Ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione dell’art. 273 c.p.p. per la carenza di gravi indizi ed illogicità della motivazione poichè la versione dell’indagato era verosimile e lineare;che in ogni caso il pericolo di recidiva può essere adeguatamente contenuto con una custodia domiciliare.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass n. 22500 del 2007) in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
(CONF. S.U. n. 11 del 2000 RV. 215828) Per altro ai fini dell’adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l’indizio, nè occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (SENT. n. 17205 del 14/04/2010; n. 4235 del 1994; n. 2803 del 1995).
Nella motivazione il tribunale con argomentazioni che non presentano alcun profilo di manifesta inadeguatezza ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di recepire la tesi della parte offesa in luogo di quella dell’imputato.
Per quanto concerne le esigenze cautelari si osserva che le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui all’art. 274 c.p.p., lett. "c", in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell’agente.
Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano della gravità del fatto e su quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere. Nè, d’altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. "c", dai comportamenti o dagli atti concreti dell’agente, oltre che dai precedenti penali.
Nella fattispecie la pericolosità sociale è stata desunta dalla particolare spregiudicatezza dimostrata durante la commissione del crimine, il prevenuto non ha controllato il proprio istinto sessuale neppure dopo avere appreso che la parte lesa era affetta d tumore, anzi l’ha persino derisa paragonando la sua testa calva per la chemioterapia alla quale la parte offesa era costretta a sottoporsi a quella della figlia quando era piccola e senza capelli.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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