Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il giudice di pace di Guardia Sanframondi, nel corso dell’udienza dibattimentale relativa al procedimento a carico di S.E., imputato del reato di cui all’art. 612 c.p., dichiarava l’incompetenza per materia, ravvisando l’ipotesi della gravità e trasmetteva gli atti al procuratore della repubblica per l’ulteriore corso. Ricorre l’organo in parola, lamentando l’abnormità del provvedimento, adottato con semplice ordinanza dettata a verbale, anzichè con sentenza pronunciata ex art. 23 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile.
L’ufficio ricorrente richiama, in termini, la pronuncia di questa Sezione del 6.10.05, n. 44287, P.M. in proc. Gentili, rv. 232632.
La decisione in esame non può essere condivisa.
Pacifico è, infatti, che la natura dell’atto va stabilita non già in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che esso è destinato a produrre (Cass. 3.4.92, Campitiello).
Ed è stato altresì statuito che è irrilevante che l’incompetenza sia stata dichiarata con ordinanza, dal momento che dal contenuto dell’atto risulta in maniera in equivoca che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza. Con la conseguenza che non può dirsi abnorme e non è impugnabile il provvedimento col quale il tribunale, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 64, si dichiari incompetente per materia, in favore del giudice di pace (Sez. 5^, cc. 16.12.05, n. 3102, P.M. in proc. Rizzo, rv.
233748).
Ne deriva che il provvedimento impugnato non è abnorme e pertanto non è ricorribile per cassazione come tale, nè altrimenti impugnabile, trattandosi di sentenza sulla competenza, suscettibile di dal luogo a conflitto di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p. ( art. 568 c.p.p., comma 2).
Il ricorso proposto è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto.
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