Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 16-03-2011, n. 10943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, in data 14.12.2005, con la quale P.B. veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia aggravata commesso il (OMISSIS) presso gli uffici della Polizia di Frontiera in (OMISSIS) rivolgendo al Sovrintendente R. le espressioni "io non ho paura di morire, stai attento, ti faccio la pelle, io non ho paura di voi, ho denunciato cinquantasette poliziotti della Penitenziaria, posso denunciare anche tutto il Commissariato di Domodossola".

Il ricorrente lamenta:

1. nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 521 c.p.p. nella riqualificazione del fatto, originariamente contestato quale reato di cui all’art. 336 c.p.;

2. carenza di motivazione della sentenza impugnata sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado nella riqualificazione del fatto, è inammissibile.

Con la sentenza impugnata, premesso che l’eccepita nullità era ravvisata nell’appello sotto il profilo della mancata contestazione dell’aggravante del fatto commesso in danno del pubblico ufficiale e del conseguente difetto di querela, si osservava che l’imputato aveva avuto modo di difendersi dall’addebito, che nessun pregiudizio era stato allo stesso arrecato dalla derubricazione e che il reato di cui all’art. 612 c.p. era comunque aggravato consistendo la condotta in una minaccia di morte.

Il ricorrente rileva l’omessa contestazione delle ritenute aggravanti, sulle quali l’imputato non aveva avuto possibilità di difesa, e la conseguente ravvisabilità della condanna per un fatto diverso da quello originariamente addebitato, che non contemplava la gravità della minaccia.

E’ principio consolidato che la contestazione di una circostanza aggravante non richiede nè una formulazione testuale espressa, nè la precisazione della norma che la prevede, essendo sufficiente che attraverso l’imputazione siano stati resi noti all’imputato gli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n.38588 del 16.9.2008, imp. Fornaro, Rv.242027).

Nel caso di specie, l’originaria imputazione faceva esplicito riferimento alla qualifica di pubblici ufficiali delle persone offese; elemento, questo, integrante per l’intero la relativa fattispecie circostanziale. La testuale inclusione nell’imputazione delle espressioni profferite rendeva altresì noti all’imputato i termini che consentono di ritenere grave la condotta minacciosa;

l’immutazione della qualificazione giuridica non violava dunque all’evidenza i diritti della difesa.

Il motivo di ricorso è di conseguenza manifestamente infondato.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Con la sentenza impugnata, premesso che la prova a carico veniva desunta in primo grado dalle deposizioni degli agenti R. e D., attendibili in considerazione del consistere l’attività di servizio dei predetti nella mera convocazione del P. per la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e della rispondenza delle riferite minacce all’essere stato l’imputato effettivamente rinviato a giudiziosi analoghi in danno di agenti della polizia penitenziaria, e che l’appello era fondato sull’essere l’imputato tossicodipendente e vittima di violenze durante un periodo di detenzione e sulla conseguente convinzione dello stesso di essere soggetto a comportamenti arbitrari in quanto sistematicamente convocato per notifiche di atti giudiziari, si osservava che la responsabilità dell’imputato era pacifica e non esclusa da alcuna esimente, tale non potendo essere considerato lo stress indotto da esperienze restrittive o controlli di polizia a fronte di una mera attività di notifica, che non poteva essere intesa in alcun modo come vessatoria.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata si limitava a riportare le considerazioni del giudice di primo grado senza esaminare i rilievi dell’atto di appello.

Questi ultimi risultano tuttavia puntualmente coincidenti con gli argomenti riportati nella sentenza impugnata e ivi discussi nei termini sopra riferiti; incentrandosi sostanzialmente i motivi di appello sulla vicenda personale dell’imputato e negli effetti reattivi indotti In tale situazione dalla prassi della polizia giudiziaria di convocare ripetutamente il P. presso gli uffici della stessa per la notificazione di atti giudiziari.

Il ricorso sul punto è pertanto generico in quanto privo di reali spunti di critica alla motivazione della decisione di secondo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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