Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 16-03-2011, n. 10751 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del 5 novembre 2007 con cui il Tribunale di Melfi aveva ritenuto S.P. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 348 e 494 c.p., condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, nonchè all’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di odontotecnico per una durata pari alla pena inflitta, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo l’imputazione il S. avrebbe abusivamente esercitato la professione di odontoiatra, peraltro sostituendosi al dott. F. M.B., titolare di uno studio odontoiatrico presso cui l’imputato collaborava, inducendo in errore Sa.Fr., al quale applicava una protesi dentaria, peraltro non adeguata, e da cui riceva per la prestazione la somma di Euro 2.000,00.

Nella sentenza di secondo grado la responsabilità dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni accusatorie del F., titolare dello studio, della sua collaboratrice, T.A.M., nonchè dello stesso Sa..

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito nuovamente la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio dell’11.3.2005, per mancata indicazione della data di udienza.

Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con particolare riferimento alla valutazione che i giudici di merito hanno fatto delle dichiarazioni rese dal F. circa l’identificazione del S. quale autore della protesi impiantata al Sa.. Il ricorrente rileva la mancanza di una seria indagine circa l’attendibilità del teste, avendo i giudici omesso di considerare che lo stesso è stato anche indagato, assieme all’imputato, per il reato di cui all’art. 348 c.p. e che la tardiva denuncia presentata nei confronti del S. rappresenta il tentativo di scaricare sul collaboratore dello studio l’intera responsabilità dei fatti. Inoltre, le innumerevoli e oggettive contraddizioni contenute nella stessa denuncia avrebbero dovuto evidenziare l’inattendibilità del testimone. Ancora, i giudici di merito avrebbero trascurato che nello studio vi era un altro medico, mai identificato.

Sotto un altro profilo il ricorrente ha censurato la sentenza anche in relazione alle valutazioni delle dichiarazioni del Sa., evidenziando come questi non abbia mai fatto riferimento alla persona del S., tanto è vero che ha diretto le sue rimostranze nei confronti del F., al quale ha anche chiesto il risarcimento dei danni per l’impianto errato della protesi. Si tratta di circostanze che dimostrano, nella ricostruzione del ricorrente, che fu proprio il F. ovvero altro medico ad eseguire l’operazione al Sa..

Inoltre, lamenta il mancato esame di uno specifico motivo d’appello inerente alla omessa valutazione da parte dei giudici delle sommarie informazioni rese da L.R.G., in data 22.4.2004, il quale ha riferito che il Sa. ebbe a confidargli che ad operarlo sarebbe stato proprio il F..

Con un ulteriore motivo si deduce l’illogicità motivazionale con riferimento ai criteri logici utilizzati per l’individuazione dell’imputato come colui che impiantò la protesi: secondo il ricorrente si tratta di prove del tutto incerte, costituite dalla denuncia di un teste inattendibile ( F.) e da una valutazione della teste T. circa l’età della persona che avrebbe eseguito l’intervento sul Sa..

Infine, si rileva come agli atti manchi la prova del presupposto stesso del reato di esercizio abusivo della professione, cioè la mancanza del titolo abilitativo a svolgere la professione di odontoiatra.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha, in maniera condivisibile, respinto l’eccezione di nullità, ritenendo che il decreto di citazione a giudizio contenesse tutti i requisiti previsti dalla legge, a nulla rilevando che l’indicazione della data di udienza fosse contenuta nell’allegato decreto con cui il presidente del Tribunale aveva fissato l’udienza. E’ evidente che del decreto di citazione facesse parte integrante anche il foglio allegato, che completava l’atto di vocatio in iudicium. D’altra parte, non si rinviene nell’ordinamento alcuna disposizione che preveda in simili casi un’ipotesi di nullità ovvero di qualche forma di invalidità dell’atto.

I restanti motivi sono tutti inammissibili.

Occorre ribadire che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.

Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nella specie, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, omettendo di rilevare eventuali vizi di motivazione intrinseci alla sentenza, finendo con il contestare le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito come se la Cassazione dovesse pronunciarsi in terza istanza.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili sia il F., sia il Sa..

Anche le critiche relative al mancato esame del motivo inerente le dichiarazioni rese da L.R.G. il 22.4.2004 sono prive di fondamento, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato che il Sa., dopo avere compreso di non essere stato operato dal titolare dello studio cui si era rivolto, ha comunque deciso di richiedere i danni al dott. F., proprio in quanto titolare dello studio, sicchè il riferimento del L.R. al "lavoro odontoiatrico dal dott. F." sono state valutate come irrilevanti, dal momento che la perizia richiesta doveva essere funzionale a chiedere i danni allo stesso F..

Infine, del tutto specioso è l’ultimo motivo, in quanto il processo ha avuto origine dalla verifica della mancanza del titolo a svolgere la professione odontoiatrica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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