Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005 T.E. e T.V. convenivano in giudizio davanti al Giudice di pace di Mascalucia la E-Price s.r.l., chiedendo la condanna della stessa all’adempimento del contratto di vendita stipulato via internet per l’acquisto di due computer al prezzo di Euro 259,09 ciascuno, ovvero in subordine la condanna al risarcimento dei danni.
La società convenuta si costituiva, deducendo che il contratto non si era concluso e che comunque era incorsa in errore nella indicazione del prezzo.
Con sentenza in data 24 aprile 2007 il Giudice di pace accoglieva la domanda subordinata, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 800,00 per ciascuno degli attori.
La E-Price s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza in data 1 ottobre 2008, in base alla seguente motivazione:
Dalla documentazione in atti emerge con sufficiente chiarezza che tra T.E. e T.V. da una parte e la E Price srl dall’altra sono intervenuti due distinti contratti di vendita di due p.c. Toshiba.
Ed invero non vi è dubbio che a seguito della immissione dell’ordine via internet da parte degli appellati per l’acquisto di due p.c., la E Price srl provvide ad inoltrare conferma dell’ordine di acquisto (vedi email del 26.4.2005), specificando il prezzo complessivo (Euro 277,64 comprensivi delle spese di spedizione), le modalità di pagamento (alla consegna), le modalità di consegna (corriere espresso TNT), il luogo della consegna.
Non vi è subbio che nella specie vi sia stato l’incontro tra proposta ed accettazione, secondo lo schema tipico di cui all’art. 1326 c.c..
Quanto alla dedotta sussistenza di un errore ostativo alla conclusione del contratto, ovvero alla errata visualizzazione del prezzo di vendita dei p.c. (Euro 259,09), è evidente che detta censura non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero ai fini della rilevanza dell’errore quale vizio del consenso idoneo ad ottenere l’annullamento del contratto, deve sussistere, prima della riconoscibilità, il requisito della essenzialità ( artt. 1428 e 1429 c.c.). Ora, nella specie la non riconoscibilità dell’errore può facilmente desumersi dalla circostanza che il cliente normalmente si affida all’esperienza delle agenzie specializzate, restando cosi esonerato dall’acquisire informazioni dirette. E’ poi sufficiente richiamare l’antico e costante indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale l’errore sul prezzo della prestazione può dare luogo all’azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1428 c.c., qualunque sia l’entità della sproporzione e non è, quindi, causa di annullamento del contratto, salvo che ridondi in errore su una qualità essenziale della cosa determinante del consenso (Cass. Civ., Sez. 3^, 25/03/1996 n. 2635).
Ipotesi che, con ogni evidenza, non ricorre nella specie.
Quanto all’ammontare della liquidazione del danno – effettuata in via equitativa dal giudice di pace – deve – invero – rilevarsi la eccessività della stessa, ma pur tuttavia non è possibile in questa sede operare alcuna riduzione non essendo stata fatta alcuna specifica domanda in tal senso nell’atto di appello (ove si è solo eccepito l’eccessività, senza però farne oggetto di specifica domanda).
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la E-Price s.r.l., con tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso T.V..
Motivi della decisione
Il ricorso va dichiarato inammissibile per nullità della procura ad litem.
Il mandato, infatti, risulta conferito, secondo quanto indicato nella intestazione del ricorso, dal legale rappresentante pro tempore della soc. E-Price, di cui non vengono indicate le generalità, le quali non risultano neppure nel corpo della procura, in calce alla quale risulta apposta una firma illeggibile, senza indicazione della qualità del soggetto sottoscrivente.
Rimane, pertanto, indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante della società ricorrente, poichè la certificazione dell’autografia da parte del difensore non si può riferire anche alla legittimazione e non è possibile individuare la persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza, al fine di consentire il controllo in ordine alla effettiva esistenza di tale potere.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente alle spese, che liquida nella complessiva somma di Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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