T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2304 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La odierna ricorrente impugna il decreto della Sovrintendenza di annullamento del parere favorevole espresso dal Comune di Velletri in ordine alla richiesta di sanatoria ex art. 39 L. n. 724/94 relativa ad un fabbricato ad uso residenziale ivi realizzato in via delle Corti n. 39.

A sostegno del ricorso la interessata deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed il terzo motivo, la ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione.

In particolare, sostiene la ricorrente che l’Amministrazione – lungi dal mantenere la propria valutazione nei canoni della legittimità – avrebbe operato un giudizio di merito volto a sovrapporti a quello posto in essere dall’ente locale e, comunque, non avrebbe sufficientemente motivato l’annullamento ponendosi in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata nel parere favorevole reso dal Comune.

Le censure sono infondate.

Rileva il Collegio, preliminarmente, come l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, esercita un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale.

Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente.

Ciò, tuttavia, non significa negare all’Amministrazione statale il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ove sia essa a non contenere la motivazione circa la compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale e ove non sussista neanche un rinvio per relazione a specifici atti istruttori.

Ciò perché, costituendo il provvedimento autorizzatorio regionale (o, come nel caso di specie, sub- Regionale) atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona; ne consegue la necessità di una congrua motivazione con l’indicazione della ricostruzione dell’itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il corollario della legittimità del provvedimento della Soprintendenza che annulli l’autorizzazione paesaggistica all’esito di una verifica della suddetta omissione, che si traduce nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, tipico vizio di legittimità dell’atto amministrativo, come tale pienamente verificabile in sede di controllo da parte dell’Autorità statale.

Non v’è dubbio, allora, che il provvedimento impugnato non possa essere censurato sotto i profili lamentati dalla ricorrente in considerazione della compiuta motivazione operata dalla Soprintendenza, che fonda l’annullamento del provvedimento del Comune di Velletri sulla duplice circostanza della violazione delle disposizioni di salvaguardia così come definite dall’art. 7, comma 4, delle norme tecniche del P.T.P.R. (fascia di rispetto dei corsi d’acque) e della violazione della normativa di P.R.G. che definisce la zona come E (agricola).

Con una seconda censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Osserva il Collegio che la doglianza è priva di fondamento dal momento che, alla stregua della disciplina di cui al testo novellato dell’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, l’invio della nota di trasmissione, relativa alla autorizzazione paesistica già rilasciata dal Comune alla Soprintendenza costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/90 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 08 gennaio 2010, n. 19).

Infatti, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 157/2006, pubblicato in G.U. 27 aprile 2006, all’originaria previsione dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004 – per cui "la comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241" – è stata aggiunta la previsione secondo cui "nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati", cosicché in relazione ad un procedimento instauratosi successivamente alla entrata in vigore della citata modifica normativa – come quello oggetto del presente ricorso – correttamente il Comune doveva limitarsi a darne contestuale comunicazione sia all’amministrazione statale che all’istante, tale partecipazione di conoscenza dovendosi considerare equipollente all’avviso all’interessato dell’avvio del procedimento (Cons. Stato, 22 febbraio 2010, n. 1013).

Con una quarta censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata indicazione, nel corpo del provvedimento impugnato, del disposto di cui all’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004.

L’assunto è infondato.

Osserva il Collegio come la Sovrintendenza abbia, nella fattispecie in esame, legittimamente esercitato il proprio potere in relazione ai presupposti ritenuti rilevanti dal legislatore ai fini della valutazione di conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio, a nulla rilevando la mancata espressa indicazione dell’articolo di legge attributivo del potere.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione costituita, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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