Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ersona di Dr. Santi Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, del 13.07.2007, in relazione al reato di ricettazione di quattro autovetture, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, ricorrono le difese dei due imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

R.F.:

a) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione: lamenta il ricorrente che non sia stata motivata adeguatamente la sussistenza del dolo diretto, non essendo il dolo eventuale compatibile con il delitto di ricettazione.

Manca, invero, una motivazione convincente della sussistenza della conoscenza della provenienza illecita delle autovetture, avendo l’imputato, nell’immediatezza dei fatti fornito una giustificazione non pretestuosa della detenzione dell’autovettura Golf.

Anche la motivazione in ordine all’attenuante speciale della ricettazione non appare convincente perchè richiama esclusivamente il valore economico del bene e non gli altri elementi di valutazione previsti dall’art. 133 c.p.;

S.D.:

a) il vizio di motivazione in relazione all’asserita consapevolezza della provenienza delittuosa delle autovetture che il giudice dell’appello ha confermato senza rispondere puntualmente alle critiche sollevate dalla difesa con l’atto di appello, il che avvalora il vizio procedurale denunciato e l’erronea applicazione della legge penale. b) l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della minima partecipazione al fatto ( art. 114 c.p.) che la Corte ha negato facendo riferimento all’apporto causale dei tre concorrenti nel reato invece che limitarsi a valutare l’apporto individuale di ciascuno.
Motivi della decisione

2.1 Entrambi i ricorsi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

2.2 E’ ben noto, peraltro, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

2.2 In ordine al ricorso del R., inoltre, la Corte di merito ha individuato nelle dichiarazioni rese dal teste Sasso la conferma del suo attivo coinvolgimento nei fatti accertati perchè dal teste è stato indicato come la persona che si presentò presso l’agenzia di spedizioni, nel porto di Livorno, per espletare le pratiche di tutte e quattro le autovetture, insieme alla Legget.

2.3 Riguardo poi ad entrambi gli imputati la Corte ha osservato che era specifico onere probatorio degli imputati fornire la prova del rapporto causale sottostante all’acquisizione delle autovetture così da rendere credibile, in alternativa all’ipotesi accusatoria formulata a loro carico, che all’atto della ricezione, gli stessi prestandosi a curarne la loro definitiva uscita dal territorio nazionale , fossero ignari della loro illecita provenienza..

Il ragionamento della Corte di merito è perfettamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte in ordine al dolo: non solo perchè la consapevolezza dell’illecita provenienza può essere desunta dalla mancata indicazione della provenienza del bene, che è sintomo univoco della volontà di occultamento spiegabile con un acquisto in mala fede (rv 248718; rv 248265; rv 241458; rv 239761 tra le tante) ma soprattutto perchè per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonchè dagli altri elementi considerati dall’art. 712 in tema di incauto acquisto, purchè i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre. Rv. 235897. 2.4 E proprio tali circostanze puntualmente hanno formato oggetto della valutazione della Corte di merito (pag 9) e che le stesse siano indicative di una consapevolezza dei fatti di spessore affatto diversa da quella indicata nei ricorsi non è da dubitare, tanto più che nessun accenno allo specifico punto della motivazione si fa nelle due impugnazioni che pure lamentano entrambi lo stesso vizio ma limitandosi a invocare genericamente l’assenza di motivazione in ordine al dolo.

2.5 Ne consegue che i motivi di ricorso sono inammissibili anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), essendo 1 doglianze prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Anche le doglianze relative alla insufficiente motivazione relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 c.p. e dell’attenuante del capoverso dell’art. 648 cpv. c.p., non possono trovare accoglimento in ragione della loro aspecificità in relazione alla puntuale ed esaustiva motivazione della Corte di merito.

3. I ricorsi, per i su esposti motivi devono essere dichiarati inammissibili.

4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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