Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Ferrara che, in data 16.11.2005 ha affermato la penale responsabilità di B.E. per il reato di ricettazione e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 410,00 di multa, riconosciutegli le attenuanti generiche, ricorre la difesa di B.E. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:
-con il primo motivo il vizio di motivazione perchè la Corte avrebbe attribuito alla condotta tenuta dall’imputato una erronea rilevanza penale basandosi solo sulle dichiarazioni rese dalla L. (sic), che certamente costituiscono un indizio, ma non grave, come invece richiede l’art. 192 c.p.p., comma 2;
-dolendosi con un secondo motivo dell’ingiustificata reiezione della richiesta di qualificare i fatti come furto ed infine;
-lamentandosi della eccessività della pena.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Nessuno dei motivi di ricorso è sviluppato secondo la prescrizione dell’art. 591 c.p.p., comma 1 sicchè questa Corte non è posta nelle condizioni di valutare compiutamente quanto dedotto in ricorso.
A tal proposito è d’uopo ricordare che questa Corte, per formulare le proprie valutazioni, che comunque vanno circoscritte alla motivazione del provvedimento impugnato, non può autonomamente prendere visione degli atti del fascicolo e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, gli atti che il ricorrente vuole indicare a sostegno dei motivi di impugnazione, devono essere allegati all’atto di impugnazione ovvero in quest’ultimo integralmente trascritti.
2.2 Nel caso in esame il ricorso,invece, per un verso, e ci si riferisce al primo motivo, attraverso la pretestuosa deduzione di un asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi considerati dai giudici del secondo grado per l’applicazione in concreto della pena), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
2.3 Per altro verso , con riguardo agli altri due motivi, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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