Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- G.P., professore ordinario di Sociologia presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, ricorre avverso la sentenza con cui quella corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di diffamazione in danno del collega C.P., ordinario di Scienza dell’Informazione presso quello stesso Ateneo, da lui accusato, con lettere inviate al rettore di quella università ed al "Centro Interdipartimentale Ricerche Galileo", di cui entrambi erano soci, di parzialità e comportamento scorretto nell’esercizio della funzione di presidente della commissione di concorso per un posto di ricercatore in Sociologia Generale presso quella università, danneggiando una candidata in favore di altro concorrente asseritamente meno qualificato.
In particolare il G. aveva definito "inqualificabili" ed "ai limiti della decenza" il comportamento e la valutazioni del C..
La corte territoriale aveva ritenuto che la condotta ascritta all’imputato era chiaramente connotabile come costituente il reato di diffamazione, non scriminato dall’esercizio del diritto di critica, sia perchè quanto affermato nelle lettere non rispondeva a verità, sia perchè difettava in esse tanto il requisito della continenza che quello della pertinenza.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inadeguata valutazione delle circostanze di fatto, avendo a suo dire la corte territoriale trascurato di considerare come con le missive in ipotesi diffamatorie avesse inteso denunciare un fatto vero, e cioè che la commissione presieduta dal C. aveva agito contro legem, valutando in favore del candidato poi risultato vincitore titoli non specifici, al di là della libertà di valutazione e giudizio della commissione non suscettibile di sindacato di merito quanto al suo esercizio.
Deduce inoltre la prescrizione del reato.
2.- Quest’ultima deduzione è fondata, atteso che il reato, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione intervenute durante i giudizi di merito, si è prescritto il 6 novembre 2009, dopo la sentenza di secondo grado.
La prescrizione va dichiarata perchè i motivi di ricorso, ancorchè destituiti di fondamento, non sono tuttavia manifestamente infondati e perciò inammissibili.
La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
2.a – Agli effetti civili il ricorso è invece destituito di fondamento.
Riferisce la sentenza impugnata che nelle lettere il prof. G. aveva accusato il prof. C. di aver favorito il dott. B. ancorchè i suoi titoli fossero inferiori a quelli della prof. F., perchè il predetto era suo allievo.
Afferma la corte territoriale che invece il B. non era allievo del prof. C. ed il concorso non era solo per titoli, ma anche per esami, il cui risultato complessivo era stato sfavorevole alla prof. F.;
afferma perciò che le accuse mosse al C. non avevano fondamento di verità.
Sostiene il ricorrente che con le argomentazioni di cui s’è detto la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di illogicità, opinando che le accuse contenute nelle missive di cui s’è detto non fossero rispondenti al vero, mentre invece aveva denunciato come la commissione avesse violato la normativa vigente sulla ripartizione dei settori scientifico-disciplinari, valutando favorevolmente i titoli presentati dal B., sebbene trattassero argomenti propri di altra disciplina, diversa da quella la cui conoscenza era richiesta agli aspiranti al posto di ricercatore in concorso, e si trattava di cosa rispondente al vero.
Il motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha spiegato come la commissione avesse valutato motivatamente tanto i titoli presentati dal B. che quelli proposti dalla prof. F., rilevando come sia i primi che i secondi trattassero temi non strettamente pertinenti la Sociologia Generale, disciplina per la quale era in concorso il posto di ricercatore.
La pertinenza dei titoli, come osserva la corte territoriale, è valutazione che competeva solo alla commissione di esame, e non poteva sostenersi che un giudizio compiacente su quelli prodotti dal dott. B. fosse stato imposto ai componenti della commissione dal suo presidente prof. C., nè che la commissione fosse incorsa in palese disparità di trattamento nel valutare favorevolmente il dott. B. a discapito dell’altra concorrente, atteso che non è contestato come anche i titoli prodotti dalla F. non fossero strettamente pertinenti la Sociologia Generale. Insussistente è anche la contraddittorietà che il ricorrente ravvisa nella motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto non vero che il B. fosse allievo del C., osservando che, come era emerso in corso di giudizio, il predetto era stato indirizzato al prof. C. da altro docente, e con il C., che l’aveva designato come cultore della materia, aveva intrapreso un rapporto di collaborazione didattica e scientifica, di modo che doveva perciò stesso essere considerato allievo del suo unico predetto referente.
Sul punto la sentenza impugnata rileva che anche la prof. F. collaborava abitualmente con il prof. C. senza essere sua allievo, essendo invece allievo dell’attuale ricorrente, di modo che le considerazioni esposte in ricorso sulla questione non valevano a dimostrare la sussistenza di quel particolare rapporto che si instaura tra maestro e discepolo, che avrebbe fuorviato l’imparzialità di giudizio dell’intera commissione.
Quanto poi all’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2, la corte territoriale aveva rilevato esattamente come non potesse ritenersi che il G. avesse agito nello stato d’ira indotto dal fatto ingiusto costituito dal giudizio della commissione, atteso che la sequenza temporale che aveva scandito la sua condotta (la spedizione di due lettere a distanza di tempo l’una dall’altra, la prima al Rettore e l’altra al Centro Galileo) escludevano l’immediatezza della reazione; nè vale osservare, come fa il ricorrente, che la seconda lettera era stata spedita dopo la lettura dei verbali della commissione, che gli aveva procurato la prof. F., atteso che entrambe le missive avevano analogo tenore, e semmai la spedizione della seconda lettera assume più che altro significato di rivalsa, conseguibile proprio screditando il prestigio e la reputazione dell’antagonista all’interno del prestigioso club scientifico cui entrambi appartenevano.
Al rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in Euro 2.000 oltre accessori come per legge.
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