Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il giorno 8 ottobre 2009 la Corte d’appello di Genova conferma la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato J.C. C. colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, accertato in (OMISSIS), e lo aveva condannato alla pena di tre mesi d’arresto ed Euro cento venti di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per una ragione diversa da quella prospettata nel ricorso, legata alla successione di leggi penali nel tempo. il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, lett. che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".
Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con una decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), la modificazione della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.
Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui alla D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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