Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 17 luglio del 2008, confermava quella resa con il rito abbreviato il 25 novembre del 2003 dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Pescara, con cui R.C. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, del delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
Con istanza del 6 maggio del 2010, il condannato, assumendo di avere avuto conoscenza della condanna solo quattro giorni prima allorchè i carabinieri gli avevano notificato l’ordine di esecuzione, ha chiesto di essere rimesso nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass n. 24707 del 2010; n. 19127 del 2006; n. 11701 del 2007) la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna Pertanto non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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