T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 459 Monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati in epigrafe indicati e depositato il 6.7.2006, I.C., premesso di essere proprietaria di un bar con sede in Agrigento, viale Cannatello n. 6, denominato "R. bar"; che in data 2.2.2005 aveva fatto istanza all’Ispettorato compartimentale Monopoli di stato per ottenere il rilascio di un patentino annuale per la vendita di generi di monopolio; che in data 8 novembre l’Ufficio regionale della Sicilia con raccomandata prot. 9347 aveva preannunziato il provvedimento negativo, assumendo che a mt. 280 circa era ubicata la rivendita n. 43 all’interno di altro bar avente orari di apertura e chiusura più prolungati del locale della ricorrente e che non sussistevano obiettive condizioni di sviluppo abitativo della zona; che essa aveva fatto pervenire all’Amministrazione resistente le proprie osservazioni al riguardo, osservazioni non tenute in considerazione nel provvedimento finale di rigetto; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato tale provvedimento lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90; 2) eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti.

All’udienza del 15.12.2009 si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 11/2010 del 20.1.2010 il Tribunale ha disposto l’acquisizione, a cura dell’Amministrazione resistente, degli atti istruttori del procedimento e di documentati chiarimenti in ordine alla precisa distanza tra l’esercizio che ha richiesto il patentino e le rivendite più vicine, oltre che alle condizioni di sviluppo urbano e commerciale dei luoghi ed agli orari di apertura e chiusura ed ai giorni di riposto dei detti esercizi.

Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 152/2010 il Tribunale ha disposto l’acquisizione, a cura del Comando Guardia di Finanza di Agrigento, di documentati chiarimenti in ordine agli orari di apertura e chiusura ed ai giorni di riposto dell’esercizio della ricorrente e delle rivendite più vicine.

All’udienza del 10.2.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e (sostanzialmente dedotti) profili dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il provvedimento di rigetto adottato dall’Amministrazione resistente si basa sui seguenti rilievi: 1) "a metri 280 è ubicata la rivendita n. 43 che effettua orari di apertura e chiusura più prolungati dell’esercizio della ricorrente"; 2) "non esistono obiettive condizioni di sviluppo abitativo che giustificano l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico".

E’ bene da subito chiarire che "l’installazione di punti sussidiari di vendita dei tabacchi serve a costituire una estensione della rete di vendita e non a realizzare una mera duplicazione delle tabaccherie esistenti. Il che vuol dire che i punti vendita autorizzati con patentini devono operare in luoghi e tempi (id est: orari) in cui il servizio non sia altrimenti garantito. Ne consegue che il patentino può essere rilasciato anche laddove non siano rispettati i limiti di distanza richiesti per l’istituzione di una tabaccheria" T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 settembre 2009, n. 8604.

La distanza da altre rivendite, in altri termini, non può essere valutata dall’Amministrazione quale elemento in sé ostativo, ma deve essere riguardata nell’ambito della più complessa valutazione inerente la opportunità di estensione della rete di vendita alla luce delle condizioni abitative e commerciali della zona ove insiste il locale proposto.

Su tale valutazione di opportunità il provvedimento impugnato appare contraddittorio, posto che da un lato si dice che non sussistono le condizioni di ampliamento di sviluppo abitativo che giustificano l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico, dall’altro si afferma che "si valuteranno l’esistenza o meno delle condizioni e la necessità del servizio per eventualmente indire apposita asta".

Siffatta contraddittorietà è resa ancora più evidente dalla circostanza risultante dall’istruttoria che, poco tempo dopo l’adozione del provvedimento di rigetto, l’Amministrazione ha in effetti provveduto ad indire un’asta per l’apertura di una nuova rivendita in loco; nonché dalle risultanze della nota del Comando di Agrigento, Settore di Polizia Municipale, trasmessa all’Amministrazione resistente in adempimento alla prima ordinanza istruttoria emessa da questo Collegio, ove il predetto Comando afferma che "le condizioni di sviluppo urbano e commerciale nella zona di Viale Cannatello sono in continua evoluzione, determinate dal proliferare di nuovi insediamenti edilizi ed attività commerciali".

Ancora appare erronea e/o lacunosa l’istruttoria effettuata dall’Amministrazione, laddove si afferma che la rivendita 43 effettua orari più prolungati dell’esercizio della ricorrente, mentre dall’istruttoria esperita in giudizio a mezzo del Comando di polizia municipale di Agrigento emergono orari identici, ed addirittura dalla nota della Guardia di Finanza acquisita nel corso del procedimento amministrativo risulta più prolungato l’orario di esercizio della ricorrente; nessuna valutazione, poi, viene effettuata sui giorni di chiusura dei vari locali, nonostante si tratti di altro elemento da porre a base della valutazione dell’opportunità di implementazione del servizio a mezzo patentino.

Ancora lacunosa appare l’istruttoria in ordine alla precisa distanza dell’esercizio della ricorrente dalla rivendita n. 43, posto che, a fronte di una nota endoprocedimentale della G.d.F. che afferma esserci una distanza di mt. 400 circa e di una nota endoprocedimentale della F.I.T., sindacato provinciale tabaccai di Agrigento, che parla di mt. 448, l’Amministrazione resistente indica la misura di mt. 280 senza spiegare come sia pervenuta a tale differente rilevazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato, ferme le successive determinazioni da parte dell’Amministrazione nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.

La domanda risarcitoria, prima che infondata per mancata prova dalla spettanza del bene della vita richiesto, è inammissibile perché spiegata in memoria depositata in corso di causa e non notificata all’Amministrazione resistente

Il residuare di ampi spazi di discrezionalità in capo all’Amministrazione resistente e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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