Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:
a) di essere assistente tecnico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della provincia di Ragusa nelle aree laboratorio AR02 e AR08;
b) di aver appreso che "numerosi" colleghi avevano ottenuto l’inserimento in graduatoria benché sforniti del necessario titolo d’accesso;
c) che alcuni dei colleghi prima indicati era stati "depennati" dalle relative graduatorie;
d) che non gli risultava che analoga attività di verifica fosse stata condotta dall’USP di Ragusa con riferimento alle graduatorie provinciali dallo stesso predisposte;
e) di aver assunto informazioni riguardo ad alcuni colleghi e di aver richiesto – "…al fine di avere un riscontro sui dubbi circa il possesso del necessario titolo d’accesso alle graduatorie…" – copia integrale dei fascicoli relativi ad alcuni assistenti tecnici nominativamente indicati nella richiesta (e di poi nel ricorso introduttivo);
f) che l’amministrazione aveva respinto l’istanza e che successivamente aveva negato l’accesso ai dati relativi alla residenza dei controinteressati onde provvedere alla notifica del ricorso.
Tutto ciò premesso impugnava gli atti in epigrafe indicati per: Erronea e pretestuosa motivazione. Violazione artt. 22 e seguenti l. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ( artt. 3 e 97 Cost.). Violazione del diritto di difesa ( art. 24 Cost., arrt. 24, comma 7 l. 241/1990).
Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione
L’art. 22 della L.7 agosto 1990, n. 241, definisce interessati all’accesso "… tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso…"; la stessa norma poi precisa che per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Per tale ragione tutti i documenti amministrativi sono accessibili fatto salvo quanto espressamene stabilito all’art. 24 legge cit.
Giova ricordare infine che l’accesso ai documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons. Stato, Ad. Plen., 28/04/1999, n. 6).
Ai fini della decisione della controversia, in primo luogo, va rilevato che l’art. 22, comma 4, l. 241/1990 prevede: "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono"; l’art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006 stabilisce inoltre che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006 il richiedente deve indicare inoltre gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Occorre infine specificare che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, l. 241/1990) perché "…siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull’accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive…omissis… Immaginare un "potere esplorativo" significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell’art.22; ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l’interesse dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principi costituzionali: su tutti quelli previsti agli artt.41 e 97 Cost…" (Cons. Stato, 555/2006). In altre parole, la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. Sezione V, n. 5636 del 25 settembre 2006; Cons. Stato, 11 maggio 2007 n. 2314).
Venendo al caso di specie, a parere del Tribunale, il ricorso deve essere rigettato.
In primo luogo va rilevato che, in modo generico, è stata chiesta "copia integrale dei fascicoli relativi…" (si veda istanza inoltrata all’amministrazione ed allegata al ricorso) e non specifici documenti concernenti gli iscritti nella graduatoria provinciale.
In secondo luogo occorre sottolineare che l’operato dell’amministrazione appare immune da vizi perché, per le ragioni prima indicate, è escluso che il diritto di accesso possa essere finalizzato all’esercizio di un controllo esplorativo dell’agire della p.a. allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. Nel caso di specie, infatti, l’istante ha chiesto di accedere ai fascicoli personali di altri soggetti per verificare la legittimità di una graduatoria alla quale egli non è iscritto; né, in senso contrario, può ritenersi idoneamente interessato in ragione della mera eventualità che, dopo avere depennato un certo (e non meglio preventivabile) numero di iscritti, si possa poi arrivare al suo nominativo che, come detto, risulta inserito in altra graduatoria. In altri termini non è chiaro quale tipo di illegittimità vizierebbe l’operato dell’amministrazione e, anche a supporre un’illegittima formazione della graduatoria, rimane del tutto eventuale il vantaggio (se non in termini di mera legittimità dell’operato dell’amministrazione) ricavabile dall’istante.
In conclusione per le motivazioni sino a qui esposte il ricorso deve essere rigettato; la peculiarità della controversia costituisce giusta ragione per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.