Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
In data 16.3.2002 il Dott. M.M. assumeva le funzioni di Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dichiarando – come prescritto dall’art.7, lett.f del D.Lgs 31.12.1992 n.545 – che avrebbe stabilito la sua residenza nella predetta Regione.
Ciò però non avveniva.
Oltre due anni dopo, con nota circolare prot. 11802/2004/CDP del 30.9.2004 il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria invitava tutti i Magistrati Tributari che non avessero sanato la propria posizione residenziale, a provvedere entro tre mesi.
Poiché a distanza di oltre tre anni dalla presa di possesso delle funzioni e non ostante il sollecito sopra richiamato, il Dott. M.M. non ottemperava all’obbligo di assumere la propria residenza nella Regione Lombardia, con delibera n.50 del 16.6.2005 il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avviava il procedimento volto alla pronuncia della sua decadenza dall’incarico.
Nel corso del procedimento il Dott. M.M. ha formulato le proprie difese, sia in forma scritta che mediante osservazioni orali.
Al termine del procedimento, con la delibera impugnata (n.63 del 21.3.2006), il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha pronunciato la decadenza del Dott. M.M. dalla carica di Giudice Tributario, e la sua immediata esclusione dai Collegi giudicanti.
Con il ricorso in esame l’interessato la ha impugnata e ne chiede l’annullamento, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e con vittoria di spese, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992 e dell’art.1 della L. n.241 del 1990, nonché incompetenza ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza n.7040 del 21.12.2006 la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente, è stata respinta.
In pendenza del giudizio, il Ministro dell’Economia ha adottato il definitivo provvedimento di decadenza.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente lo ha impugnato, riproponendo i medesimi motivi sui quali si basa la precedente impugnativa.
Nell’ulteriore corso del giudizio le parti hanno presentato ulteriori scritti difensivi.
Infine, all’udienza del 26.5.2010, uditi conclusivamente i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Con l’unico articolato mezzo di gravame del ricorso principale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992 e dell’art.1 della L. n.241 del 1990, nonché incompetenza ed eccesso di potere sotto svariati profili, deducendo:
che la normativa citata non obbliga il magistrato a trasferirsi, ma (lo obbliga) semplicemente a "dichiarare" la sua intenzione di farlo; e che, comunque, non prescrive alcun termine – e men che mai perentorio – per l’adempimento;
che, pertanto, "la risoluzione n.11 del 1997 e la successiva nota prot. 11802 del 30 settembre 2004, con le quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fissato in tre mesi prima e sei mesi dopo i termini per l’assunzione della residenza dei giudici tributari… (omissis)… si pongono in aperta violazione delle norme innanzi indicate";
che, in ogni caso, il predetto Organo non aveva il potere, né la competenza, di regolamentare l’assunzione della residenza dei Magistrati;
che i termini per l’assunzione della residenza (tre e sei mesi) sono incongrui ed ingiustificati;
che il ricorrente ha dimostrato di svolgere il suo lavoro senza ritardo pur non risiedendo nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio;
che erroneamente il Consiglio di Presidenza ha assunto che il ricorrente non fosse disponibile a spostare la sua residenza nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio;
che il provvedimento definitivo avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nessuno dei profili di doglianza merita condivisione.
1.1. Con il primo profilo di doglianza il ricorrente deduce che la normativa sopra citata non obbliga il magistrato a trasferirsi, ma (lo obbliga) semplicemente a "dichiarare" la sua intenzione di farlo; e che, comunque, non prescrive alcun termine – e men che mai perentorio – per l’adempimento.
L’argomentazione si appalesa inconsistente.
Nella fattispecie in esame è evidente che l’intenzione di conformarsi alla prescrizione deve poi trovare compiuta attuazione, non potendo restare a livello puramente congetturale e/o virtuale.
Diversamente opinando, dovrebbe giungersi alla conclusione – invero assurda – che il Magistrato sia facultato a restare, in buona sostanza, sciolto dal precetto normativo.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la norma in esame (l’art.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992) introdurrebbe non già una vera e propria prescrizione, ma una sorta di "consiglio a carattere deontologico" volto ad innescare un obbligo esclusivamente morale e giuridicamente incoercibile.
Senonchè, tale tesi è insostenibile.
Per averne conferma è sufficiente osservare che la prescrizione in questione è stata inserita fra quelle volte a stabilire i "requisiti" (e cioè gli elementi essenziali) per l’assunzione e per la conservazione della carica, il che è di per sé sufficiente ad escludere in radice che con essa il Legislatore abbia inteso introdurre una mera facoltà (o un obbligo derogabile per semplice decisione della parte onerata).
1.2. Dalla infondatezza del primo profilo di doglianza consegue automaticamente la infondatezza del secondo.
Posto, infatti, che con l’art.7 del D.Lgs. 31.12.1992 n.545 il Legislatore non si è limitato a dare un semplice "suggerimento etico" a contenuto deontologico, ma ha introdotto una vera e propria norma giuridica (come tale precettiva e sanzionabile), ne consegue che l’Organo di autogoverno e di disciplina dei Giudici Tributari aveva il potere di (e bene ha fatto ad) esercitare la vigilanza sull’adempimento, da parte dei singoli Magistrati, dell’obbligo da essa scaturente.
1.3. Il terzo profilo di doglianza, secondo cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non avrebbe il potere di regolamentare l’assunzione della residenza dei Magistrati Tributari non merita di essere condiviso.
Il potere regolamentare in questione è connaturato alla funzione istituzionale che l’Organo di autogoverno dei Giudici Tributari è chiamato a svolgere.
Appare evidente, inoltre, che nella fattispecie, il predetto Organo non ha fatto altro che attuare (o concorrere ad attuare, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza) una norma di legge, conformando ad essa – com’è corretto – la sua condotta.
1.4. Con il quarto profilo di doglianza il ricorrente deduce che i termini per l’assunzione della residenza (tre e sei mesi), stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sarebbero incongrui ed ingiustificati
Ma a ben guardare è la stessa doglianza a peccare di genericità, posto che il ricorrente non spiega la ragione dell’assunto.
Considerato che un termine andava pur fissato, non sembra affatto che quelli fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria siano eccessivamente rigorosi e talmente "stretti" da rendere impossibile l’adempimento dell’onere ad essi connesso.
D’altro canto il ricorrente ha avuto a disposizione un tempo ben più lungo (oltre due anni se si tiene conto del primo sollecito) che non gli è stato comunque sufficiente. Il che dimostra che qualsiasi termine può essere considerato incongruo (o eccessivamente rigido) da chi non abbia intenzione di utilizzare il tempo concesso (per adempiere alla prescrizione).
1.5. Con il quinto profilo di doglianza il ricorrente deduce di aver svolto il suo lavoro senza ritardo pur non risiedendo nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio.
L’osservazione è irrilevante.
La norma in questione è congegnata come prescrizione introduttiva di un c.d. "illecito di mera condotta" e cioè di un illecito che si perfeziona con la semplice violazione del precetto, a prescindere dal danno effettivamente prodotto (e dunque in considerazione del solo pericolo che esso possa verificarsi).
1.6. Con il sesto motivo di gravame il ricorrente deduce che il Consiglio di Presidenza avrebbe assunto erroneamente che egli non era disponibile a spostare la sua residenza.
La doglianza appare inconsistente.
Per oltre tre anni il ricorrente non ha spostato la sua residenza, non ostante la prescrizione della norma e l’invito ad adempiere.
E poiché, come già osservato, la mera disponibilità – predicata, ma non attuata – ad adempiere non poteva (e non può) essere equiparata ad adempimento, l’intera argomentazione si appalesa comunque irrilevante.
1.7. Con il settimo profilo di doglianza, il ricorrente deduce che il provvedimento definitivo avrebbe dovuto essere adottato dal competente Ministro.
Nella parte relativa a tale doglianza, la domanda giudiziale appare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ed infatti, pendente judicio è sopravvenuto il definitivo provvedimento di decadenza, adottato dal Ministro dell’Economa e delle Finanze, provvedimento che il ricorrente ha impugnato con il ricorso per motivi aggiunti del quale si passa a trattare.
2. Con motivi aggiunti ritualmente notificati il ricorrente ha impugnato anche il sopravvenuto provvedimento con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definitivamente confermato e decretato la sua decadenza dalle funzioni di Giudice Tributario.
Nel ricorso per motivi aggiunti il provvedimento ministeriale viene censurato per i medesimi motivi sui quali si fonda il ricorso principale.
Non resta pertanto che rinviare ai precedenti capi ed alle osservazioni in essi svolte.
3. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso in epigrafe va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura e secondo le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
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