Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11330 Obbligo di presentazione alla P.G.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, che ha rigettato l’appello del ricorrente avverso il provvedimento del 04.11.2009, della Corte d’appello di Napoli, di rigetto dell’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., ricorre il difensore di G.R. deducendo che non è stato tenuto in considerazione il principio di proporzionalità che impone di parametrare la durata della misura cautelare al prevedibile esito finale del processo e che impone altresì al giudice di formulare una prognosi ragionevole sulla pena infliggenda ai fini di determinare il corretto limite temporale per le misure cautelari preventive.

Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 29.11.2010, G. R. ed il suo difensore di fiducia hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione.
Motivi della decisione

Attesa la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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