Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il proposto ricorso la T.B.S. s.r.l. chiede l’annullamento del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 13 agosto 1992 che approva l’elenco delle emittenti televisive aventi titolo al rilascio della concessione per l’esercizio in ambito nazionale ed il conseguente rigetto dell’istanza della ricorrente volta ad ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Deve preliminarmente ad ogni altra questione rilevare il Collegio che con nota del 29 aprile 2010, in atti del presente giudizio, la difesa della ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse della stessa alla coltivazione del ricorso, avendo medio tempore il Ministero autorizzato la ricorrente medesima alla prosecuzione delle trasmissioni. Peraltro, da ultimo, la stessa è stata abilitata alla trasmissione in tecnica digitale nei bacini di utenza assegnati.
In ragione di quanto rappresentato, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione dichiara il ricorso di cui in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Silvestro Maria Russo, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.