Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società odierna ricorrente è titolare della stazione di servizio sita in Comune di Fondi al km. 5+648 della via Flacca. La struttura è dotata di impianto selfservice ed è dunque abilitata alla distribuzione del carburante anche nelle ore notturne.
Con l’avversata ordinanza il Sindaco del Comune di Fondi ha sospeso il servizio notturno dal 16 luglio al 31 agosto 1994 e, a partire dal 1° settembre, tutti i sabati successivi.
A sostegno del disposto divieto il Sindaco richiama la nota del Comando stazione dei Carabinieri di Fondi in data 7 luglio 1994 nella quale si segnala che con l’esercizio del servizio notturno, specie nei giorni in cui risulta aperta la discoteca Giona Club si viene a creare nel complesso dell’area del distributore una situazione costante di pericolo alla incolumità e quiete pubblica in quanto "molti avventori sostano con le proprie autovetture in detta area e per lunghe ore della notte creando di continuo pericolo per la sicurezza pubblica e in dispregio delle norme antincendio e regolamenti vigenti, inconvenienti che si vengono a creare con i tubi di scappamento…..stazionano le autovetture in uso in detta area arrecando continui disturbi e molestie al riposo delle persone…".
Il Sindaco di Fondi, avendo quindi valutato che la situazione creatasi "costituisce pericolo per la pubblica incolumità", ha ritenuto di adottare quale provvedimento cautelare di sospensione temporanea dei servizi l’ordinanza in questa sede avversata.
A sostegno del proposto ricorso si deduce eccesso di potere per sviamento ed illogicità, rilevandosi da parte ricorrente che le circostanze e gli inconvenienti accertati non sono imputabili al gestore della stazione di servizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fondi affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Con ordinanza n. 2337 del 30 agosto 1994 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’avversata ordinanza.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, infatti, condiviso l’argomento di parte ricorrente con cui si deduce la ricorrenza del vizio di eccesso di potere per sviamento ed illogicità nella avversata ordinanza.
La non contestabilità in fatto degli inconvenienti accertati (e conducenti nell’argomentare dell’amministrazione all’adozione del provvedimento impugnato) non comporta la imputabilità degli stessi al gestore dell’impianto presso il quale gli stessi si sono verificati. In altri termini, il gestore dell’impianto è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele che contraddistinguono l’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante, in particolare quella che si effettua a mezzo di impianto selfservice nelle ore notturne. Nulla, al riguardo, è tuttavia imputato alla ricorrente. Piuttosto gli inconvenienti di cui è questione sono, di contro, la diretta conseguenza del comportamento di soggetti del tutto estranei alla ricorrente, che anzi invero neppure utilizzano il servizio erogato dalla stazione di servizio in questione. In questo si sostanzia il denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento, nell’aver cioè la resistente amministrazione esercitato (con la avversata sanzione amministrativa della parziale chiusura dell’impianto) un potere autoritativo, alla stessa attribuito dall’ordinamento per la cura di determinati interessi pubblici, per un fine sostanzialmente diverso, e dunque in definitiva estraneo all’ambito di interessi per i quali quella tipologia di intervento è legittimamente consentita.
In pratica, si registra, nel caso di specie, una divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica istituzionale (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 11 marzo 2010 n. 1418 e T.A.R. Napoli, VII Sezione, 16 settembre 2009 n. 4969). Il rilievo appena svolto risulta vieppiù avvalorato dalla circostanza per cui nella medesima avversata ordinanza si legge che, in caso di recidiva, si sarebbe proceduto alla revoca dell’autorizzazione all’espletamento del servizio. E’ agevole, in ultima analisi, rilevare l’assoluta estraneità logica di fatti e comportamenti imputabili a privati cittadini alla condotta di un operatore commerciale, tuttavia sanzionato sul piano della propria attività in ragione proprio di quei fatti e di quei comportamenti.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’avversata ordinanza del Sindaco del Comune di Fondi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.