Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Il Consorzio S. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE coop. sociale s.r.l. – ONLUS, con sede in Roma, assume d’esser stata finora affidataria del servizio di biglietteria, accoglienza ed informazione dei visitatori presso il BIOPARCO di Roma.
Detto Consorzio dichiara altresì d’aver ricevuto, in data 2 marzo 2010, la nota prot. n. 154 del 24 febbraio precedente, emanata dalla Fondazione BIOPARCO di Roma a’sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Con la nota de qua, la Fondazione ha comunicato a detto Consorzio di non invitarlo alle procedure di gara riguardanti il servizio di biglietteria, controllo biglietti di accesso, accoglienza ed informazioni visitatori, centralino/portineria della Fondazione stessa. Tanto nella considerazione "… delle reiterate inadempienze, dell’inadeguatezza e dell’inefficienza nell’espletamento delle attività nonché della scarsa qualità dei servizi…, facendo venir meno quel rapporto fiduciario esistente con la scrivente (fondazione)….". Detto Consorzio rende noto d’aver trasmesso, in data 4 marzo 2010, una lettera raccomandata AR alla Fondazione BIOPARCO contestando ogni appunto formulatogli, ma senza esito.
Sicché detto Consorzio adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la nota prot. n. 154/2010. Al riguardo, il Consorzio ricorrente deduce in punto di diritto: A) – la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e dell’art. 38 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 e l’eccesso di potere sotto vari profili; B) – la violazione degli artt. 28 e 29, c. 4 del Dlg 163/2006 ed illegittimità del frazionamento del servizio unitario in più gare, dell’assenza di pluralismo nella partecipazione a queste ultime e dell’assenza di indagini precise, da parte della Fondazione intimata, circa gli organismi da invitare. Si sono costituite nel presente giudizio il Comune di Roma e le altre parti intimate, che in varia guisa concludono per il rigetto della pretesa attorea.
All’udienza camerale del 9 giugno 2010, su conforme richiesta delle parti e sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 21, X c. ed all’art. 23bis, c. 3 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 26, IV c.
Motivi della decisione
Si controverte in questa sede del mancato invito, da parte della Fondazione BIOPARCO di Roma, del Consorzio odierno ricorrente, già affidatario dal 1998 del servizio di biglietteria, accoglienza ed informazione dei visitatori al Bioparco stesso, alle procedure di gara che detta Fondazione da ultimo ha indetto per affidare per un anno il servizio di biglietteria, i servizi di reception/portierato, sorveglianza non armata ed infopoint ed i servizi d’accoglienza, controllo biglietti e customersatisfaction.
Va anzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso in epigrafe, formulata dalla Fondazione resistente perché dell’impugnato mancato invito alle gare de quibus, emanato il 24 febbraio 2010 e trasmesso in pari data via fax al Consorzio ricorrente, quest’ultimo avrebbe avuto piena conoscenza almeno dal successivo giorno 26.
Consta per vero in atti che, aldilà della data di trasmissione della predetta nota via fax -la quale è appunto il 24 febbraio 2010, il Consorzio ricorrente, due giorni dopo, ha inviato al sig. Sindaco di Roma, e per conoscenza anche al Presidente pro tempore della Fondazione BIOPARCO di Roma, una missiva assai articolata, che prende le mosse proprio dal contenuto dell’atto impugnato. In particolare, con la missiva attorea il Presidente del Consorzio ricorrente rende noto d’aver ricevuto "…poche ore (prima), dopo aver lavorato per la Fondazione Bioparco di Roma dalla sua istituzione del 01.03.1998, a seguito di aggiudicazione di regolare gara,… una sbrigativa lettera di "benservito"…". In pratica, secondo il Presidente del Consorzio, la Fondazione "… adducendo pretestuosi riferimenti a gravi inadempienze di S. nello svolgimento dei servizi svolti in questi dodici anni… comunica di non averci invitato alla licitazione privata per il nuovo affidamento dei servizi…". Come si vede, già ad una prima e serena lettura della missiva attorea il Consorzio ricorrente, il 26 febbraio 2010, afferma non solo d’aver già ricevuto la nota impugnata in questa sede, ma soprattutto d’averne perfettamente inteso il senso e le implicazioni negative sulla propria sfera giuridica, concretantesi appunto nella preclusione alla partecipazione alle nuove gare. Né basta: proseguendo, la missiva de qua tenta una prima confutazione delle contestazioni che la nota impugnata aveva addotto a base del mancato invito, con ciò dimostrando d’esser pienamente consapevole pure della specifica lesività dei presupposti indicati dalla Fondazione intimata per non invitare il Consorzio alle gare stesse.
Ora, è ben noto che il dies a quo per l’impugnazione d’un provvedimento amministrativo decorre dal momento non già della conoscenza degli estremi dello stesso provvedimento da parte del suo destinatario, bensì della sua piena conoscenza, da cui soltanto possono desumersi eventuali vulnera alla sfera giuridica del soggetto (cfr. Cons. St., V, 23 febbraio 2010 n. 1064; id., 8 marzo 2010 n. 1339). Ebbene, è parimenti jus receptum che siffatta piena conoscenza dell’atto censurato si attua con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il destinatario dell’atto stesso consapevole dell’incidenza di questa nella di lui sfera giuridica (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 26 gennaio 2010 n. 292). La ragione è evidente: la conoscenza dei dati essenziali della statuizione, che s’assume lesiva, fornisce ex se all’interessato la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti. Se si calano tali dati nella vicenda in esame, non è chi non veda come il Consorzio ricorrente fin dal 26 febbraio 2010 abbia avuto perfetta cognizione dell’esistenza e dell’efficacia lesiva dell’impugnata nota della Fondazione e, perciò, quello e solo quello era da considerare il dies a quo del termine per adire questo Giudice. Né giova a superare tal dato, documentalmente irrefutabile e non revocato in dubbio dallo stesso Consorzio, né l’apposizione d’un protocollo in entrata in data 2 marzo 2010, né tampoco la missiva dell’avvocato di questo spedita due giorni dopo, trattandosi, a tutto concedere e a differenza di quella attorea del precedente 26 febbraio, di atti non promananti dal rappresentante legale del predetto Consorzio.
Sicché la tardività del ricorso in epigrafe è evidente, sol che si pensi come, a fronte del citato dies a quo (26 febbraio 2010), la notificazione dello stesso è avvenuto solo il successivo 3 maggio, ossia ben dopo la scadenza del termine ex art. 23bis, commi 1 e 2 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034. Tale disposizione rimane ancora applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in quanto la data di scadenza del termine colà stabilito (27 aprile 2010) e completamente esaurito è coincisa con quella dell’entrata in vigore dell’art. 15, c. 2 del Dlg 20 marzo 2010 n. 53, il quale ha abolito in parte qua il citato art. 23bis, c. 1. È appena da osservare, inoltre, che il ricorso in epigrafe è stato depositato solo il 18 maggio 2010, ossia quando già a sua volta era scaduto il termine di dieci giorni, di cui all’art. 245, c. 2quinquies, lett. b) del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 e decorrente dalla data dell’ultima notificazione, previsto per siffatto adempimento e nel frattempo entrato in vigore.
Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, dichiara inammissibile il ricorso n. 4387/2010 RG in epigrafe.
Condanna la Cooperativa ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010 con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
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