Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 24 settembre – 9 ottobre 2007 la Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.B. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 3 luglio 2006 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con S.V., rigettava il gravame, condannando la P. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il S. ha resistito con controricorso.
All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, non appare corredato del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
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