Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-03-2011, n. 11466 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lli Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Reggio Calabria costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., con ordinanza deliberata il 23 novembre 2009, ha confermato il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 21 ottobre 2009, che aveva disposto – ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies – il sequestro preventivo di un’automobile (BMW serie tre), in quanto bene ritenuto nella materiale disponibilità di B.R., indagato in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, e di valore sproporzionato rispetto al reddito dell’indagato e del suo nucleo familiare, rigettando la richiesta di riesame della misura cautelare avanzata da B.R. e dal padre G., dichiaratosi effettivo proprietario del veicolo ed originario cointestatario dello stesso, unitamente alla propria madre M.G., dal 2006 sino al 2008, allorquando la cedette a quest’ultima, solo "per motivi fiscali". 1.1. – Il Tribunale, argomentava il rigetto dell’istanza di riesame affermando che, nel caso in esame, sussistevano entrambe le condizioni legittimanti l’adozione del sequestro preventivo del bene, rilevando:

– quanto al "fumus commissi delicti" individuato nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, che nei confronti di B.R. era stata disposta la custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato di partecipazione ad una "articolata associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, operante in diversi ambiti territoriali tra la Calabria, la Campania ed il Lazio, i cui esponenti, in un arco di tempo tra il (OMISSIS), avevano posto in essere numerose transazioni di sostanze stupefacenti, anche sfruttando una rete di fornitori stranieri";

– quanto al "periculum in mora", integrato sia dalla sproporzione esistente tra valore del bene sequestrato e reddito dell’indagato, sia dalla mancata giustificazione della lecita provenienza dello stesso, che il valore dell’autovettura al momento del suo acquisto (2006) era pari ad Euro 30.770,00 e che tale importo corrispondeva all’ammontare del reddito percepito nell’anno in questione dall’intero nucleo familiare dei B. (composto, oltre che dall’indagato, dal padre G., dalla nonna quasi centenaria, dalla madre S.M.A. e dalla sorella Gi.), laddove, la circostanza che nel 1998 i B. risultavano aver percepito un indennizzo di L. 500 milioni a seguito della morte di un loro congiunto e che l’anziana nonna, negli anni, aveva riscosso svariate somme a titolo di conguagli pensionistici, dovevano ritenersi dati non sufficienti a superare la "presunzione di illecita accumulazione patrimoniale", tenuto conto, quanto all’indennizzo risarcitorio, che il suo incasso era risalente nel tempo rispetto alla data di acquisto del veicolo e quanto ai conguagli pensionistici, che si trattava di importi non particolarmente elevati, e che non risultava prodotta dalla difesa alcuna documentazione bancaria che consentisse di "tracciare" la provenienza della somma impiegata nell’acquisto della vettura.

2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il solo B.G., per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, avvocato Antonio Abet, chiedendone l’annullamento.

2.1 – Con i motivi d’impugnazione prospettati in ricorso la difesa di B. deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione: che l’operatività della presunzione di cui all’art. 12 sexies, lungi dal configurare una effettiva inversione dell’onere della prova, presuppone pur sempre, secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale, che il "titolare apparente" del bene sequestrato – che secondo la difesa s’identifica appunto nella persona del ricorrente, non abbia una "piena capacità economica", sicchè, nel caso in esame, difetterebbe la preliminare e pur necessaria prova dell’effettiva origine illecita dell’acquisto, risultando, In particolare, la motivazione dell’ordinanza impugnata:

– "meramente apparente", sia per quel che attiene la valutazione del patrimonio dell’intero nucleo familiare – specie alla luce della documentazione attestante l’entità dell’indennizzo percepito a titolo di risarcimento danni (L. 500 milioni); – sia in ordine alla pertinenzialità del bene rispetto al reato per il quale il B.R. è indagato, essendo il tribunale pervenuto all’errata conclusione che l’autovettura sequestrata doveva ritenersi nella effettiva disponibilità di B.R., in base ad un ragionamento del tutto apodittico, basato sul presupposto, rivelatosi non veritiero, che detto veicolo, al momento dell’acquisto, fosse "intestato" alla nonna, laddove dell’auto era in effetti cointestatario anche B.G.;

– del tutto incongrua ed insufficiente laddove, senza considerare che costituiva pur sempre onere del pubblico ministero provare l’origine illecita del patrimonio del destinatario della misura cautelare, e ciò specie allorquando, come nel caso in esame, i beni colpiti dal sequestro appartengono ad un terzo estraneo al reato, pretenderebbe dai formale intestatario del bene sequestrato "la minuziosa dimostrazione delle singole somme lecite impiegate per ciascun acquisto".
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta da B.G. è basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati, e ne va quindi dichiarata l’inammissibilità. 1.1. – In primo luogo va precisato che il rilievo difensivo secondo cui deve escludersi, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, che detta norma abbia introdotto nell’ordinamento un meccanismo di onere probatorio invertito, prevedendo essa, in realtà, a carico dei destinatari della misura cautelare soltanto un onere di allegazione, relativamente alla legittima provenienza dei beni, si rivela nel presente giudizio un’argomentazione del tutto inconferente, giacchè il tribunale del riesame, lungi dall’affermare l’esistenza di un’inversione dell’onere della prova, si è limitato ad evidenziare, per un verso, che l’autovettura sequestrata, anche perchè intestata a M.G., persona di età particolarmente avanzata (quasi centenaria), doveva ritenersi nella materiale disponibilità del nipote B.R., indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; sotto altro profilo, che Incontestato tale dato fattuale e quindi l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, gli elementi di prova documentale prodotti non erano sufficienti a vincere la presunzione che detto bene fosse stato formalmente acquistato da M. G. e dal figlio B.G. con i proventi derivati all’indagato B.R. dall’attività illecita allo stesso contestata.

1.2 – Per quanto attiene, infine, le ulteriori deduzioni difensive dirette a contestare tale specifico passaggio argomentativo della decisione impugnata, occorre considerare, in primo luogo, che le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma dell’art. 324 c.p.p., in base all’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per violazione di legge, nozione nella quale, per costante giurisprudenza, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, In quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876; Cass. Sez. 4, 21 gennaio 2004 n. 5302).

1.3 – Nel caso di specie, non si profila affatto un’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, in quanto il giudice della cautela ha dato conto adeguatamente del suo ragionamento, richiamando i dati investigativi da cui risulta un’assenza o insufficienza del reddito (del B.G. e dei suoi stretti familiari) nel periodo di riferimento, allorquando la vettura veniva acquistata e che sono tali da far ritenere non superata la presunzione di illecita accumulazione che sta alla base del provvedimento ablatorio.

Il denunziato deficit motivazionale sul punto non è dunque ravvisarle, anche perchè i rilievi difensivi, incentrati sulla sostanziale svalutazione del dato probatorio relativo all’esistenza di altre possidenze (indennizzo assicurativo) dimostrative della piena capacità economica del B.G., risultano manifestamente infondate, posto che il tribunale ha in realtà valutato anche tale specifica risultanza, motivatamente escludendone la idoneità a vincere la presunzione di illecita provenienza in base ad argomentazioni del tutto logiche e plausibili, evidenziando, per un verso, che si trattava di introiti percepiti "in epoca piuttosto risalente rispetto alla data di acquisto di veicolo" e che da parte dell’istante, altresì, non risultava allegata alcuna documentazione, anche bancaria, che consentisse di "tracciare la provenienza della somma impiegata nell’acquisto dell’autovettura nell’anno 2006". 2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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