Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Il ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", ha in particolare impugnato, per l’annullamento, le comunicazioni con cui AIMA (ora AGEA) ha notificato gli esiti della compensazione nazionale per la campagna lattiera 1995/96 e 1996/97, oltre a tutti gli atti connessi ed ai decreti applicativi.
Al riguardo, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte deducente ha proposto numerosi motivi di censura così sintetizzabili:
1) i QRI sono stati assegnati, in violazione della normativa e dei principi comunitari, in via retroattiva e senza far riferimento a dati certi di produzione e commercializzazione del latte;
2) le assegnazioni dei QRI ai produttori sono state effettuate dopo l’inizio della campagna lattiera di riferimento e, peraltro, in forma provvisoria;
3) gli organismi competenti hanno effettuato le compensazioni nazionali di cui al D.L. n. 43/1999 (convertito in legge n. 118/1999) senza essere a conoscenza dei dati della produzione nazionale, in violazione della normativa comunitaria;
4) le assegnazioni dei QRI sono state anch’esse effettuate senza essere in possesso di dati certi sulla produzione e le verifiche imposte dalla legge n. 118/99 e dal D.M. 17 febbraio 1999, prima, e dal D.M. n. 159/1999 poi, hanno limitato l’accertamento alle sole situazioni anomale segnalate dall’allora AIMA;
5) le assegnazioni dei QRI si basano poi sui dati storici delle quote assegnate per le annate 1995/96 e 1996/97 che, peraltro, sono state sospese, in via cautelare, dal giudice amministrativo;
6) con riferimento alla compensazione nazionale, a partire da quella effettuata dalla annata lattiera 1995/96, il legislatore ha previsto, con l’art. 1 comma 8 del DL n. 43/1999, che tale operazione vada prima svolta nei confronti delle categorie prioritarie ivi previste. Tale modalità di compensazione è in contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993 che, invece, prevedono che la compensazione deve essere effettuata tra tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria, residuando allo Stato membro la sola scelta tra effettuare o meno la compensazione;
7) AGEA ha richiesto il pagamento del prelievo supplementare comprensivo degli interessi a partire dal 1° settembre successivo al termine delle rispettive campagne lattiere quando la stessa Agenzia, per le annate dal 1995/96 al 1998/99, ne ha intimato la corresponsione a notevole distanza di tempo da quello previsto dalla normativa comunitaria (anche anni);
8) le comunicazioni impugnate contengono, poi, una serie di vizi formali (mancanza di sottoscrizione, difetto di comunicazione) che ne determinano l’illegittimità.
In estrema sintesi, la parte ricorrente, sulla base delle censure sopra sintetizzate, contesta la compatibilità comunitaria e costituzionale della normativa nazionale che ha introdotto e disciplinato l’intero sistema delle "quote latte" (in particolare, le leggi n. 5/98 e n. 118/99 e i DD.MM. 17 febbraio 1998 e 21 maggio 1999 n. 159).
Con ordinanza n. 199/2000 del 12.1.2000 è stata accolta la domanda di sospensiva.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2010, la causa, dopo la discussione del difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Considerato che, dall’esame del fascicolo di causa, non risulta sia stato allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio il provvedimento impugnato ossia la comunicazione AIMA prot. n. 277/Comm.Liq. a firma del Commissario liquidatore Dr. Domenico Oriani dell’8.9.1999, pervenuto ai ricorrenti in data 15.10.1999;
Considerato che si ritiene necessario al fine del decidere di acquisirne copia agli atti, con il conseguente ordine ad entrambe le parti del presente giudizio di provvedervi con le modalità di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, rinviata al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese del giudizio, ordina alle parti del giudizio il deposito dei documentati chiarimenti di cui in motivazione presso la segreteria della sezione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Rinvia per il proseguo della trattazione all’udienza dell’11 novembre 2010.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.