Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11338 archiviazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 2.7.2010 l’avv. difensore della parte offesa S.M. ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione n. 13064/2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Verona, in data 21 giugno 2010, deducendo la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., essendo illegittima la scelta del Giudice di archiviare senza contraddittorio, considerato che la parte offesa, opponendosi alla richiesta di archiviazione, aveva indicato pertinenti temi di indagini e il giudice si era limitato a dichiarare l’inmmissibilità dell’opposizione, senza fornire a riguardo una motivazione specifica.

L’art. 410 c.p.p., prevede che il giudice dispone l’archiviazione "de plano" con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che l’opposizione vada qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l’archiviazione "de plano" nonostante l’opposizione proposta dalla parte offesa, deve motivare specificatamente in ordine all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova, valutando la specificità e pertinenza delle richieste e quindi degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della loro rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.

In difetto di motivazione (o motivazione apparente), come sopra specificato, il provvedimento è ricorribile per cassazione, per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, che è, prima di rutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (cfr. Sez. 5, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Cass.Sez. 2, sent.n.47980/2004, Riv.230707).

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione non si è espresso in ordine alla pertinenzialità e specificità degli atti di indagine richiesti, ma ha invero rilevato l’inutilità delle investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, e ciò comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitagli "de plano", in costanza di opposizione, in quanto tendente infatti a vanificare la funzione e la "ratio" dell’udienza camerale prevista a seguito dell’opposizione, e solo successivamente alla quale il Gip ben potrà effettuare le proprie vantazioni sull’esito prognostico delle indagini richieste.

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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