Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con istanza inoltrata alle competenti autorità regionali del Lazio in data 22 dic.2007 la Soc. "A. srl ", con sede a Nettuno (Roma), titolare di un Centro regolarmente autorizzato per la cura delle patologie della vista di soggetti in età evolutiva e di pluriminorati, ha chiesto il rilascio dell’accreditamento istituzionale (del centro stesso) in conformità a quanto indicato dalle specifiche disposizioni di cui al Regolamento regionale 13 Novembre 2007 n.13.
Dopo un silenzio prottrattosi per oltre 12 mesi (oggetto anche di ricorso giurisdizionale) infine, con nota 7 aprile 2009 n.41198 la Reg. Lazio, Direz. Reg. della Programmazione Sanitaria ha respinto l’istanza di accreditamento in applicazione, tra l’altro, la D.G.R. Lazio 9 nov. 2007 n.885 che, in conformità a quanto imposto dalla legge statale n.296/2006, art.1, comma 796, lett.n, e dalla legge Reg. Lazio n.4/2003 (in materia di regime normativo delle strutture sanitarie), vietava il rilascio degli accreditamenti definitivi e di quelli nuovi prima dell’emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e di conseguente rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie ai sensi del D.lgs n.502/1992 art. 8 quater, comma 8.
1.1 Avverso tale diniego il Centro "Argo srl’ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo ed inerenti a profili di natura sia procedimentale sia sostanziale.
Profilo procedimentale
Violazione degli artt.2 e 10 bis della legge n.241/1990 con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento ed alla mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi al rilascio dell’accreditamento.
Profilo sostanziale
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.ne, dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e della legge Regione Lazio 22121993 n.57, art.4, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e sviamento di potere.
Il richiamo alla normativa di settore non avrebbe giustificato il diniego di nuovo accreditamento in controversia, poiché i richiamati adempimenti (compresa la c.d. ricognizione) si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2007, mentre illegittimamente la delibera della Giunta Reg. n. 885/2007 (posta a fondamento del diniego di accreditamento) vietava il rilascio di nuovi accreditamenti fino all’emanazione della c.d. ricognizione della situazione sanitaria senza imporre alcun termine per l’espletamento di tale adempimento programmatorio e ragionando, in tal guisa, un vero e proprio blocco degli accreditamenti a tempo indefinito in contrasto anche con i principi di eguaglianza e buon andamento dell’azione amministrativa, come già rilevato con riferimento ad alcune leggi della Regione Calabria recanti analoghe disposizioni dalla Corte Costituzionale con sentenza 3 novembre 2008 n.361.
Infine viene formulata anche domanda di risarcimento dei danni riservandosene la quantificazione in corso di causa.
1.2. In via subordinata, poi, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della Legge Reg. Lazio 332003 n.4 art 2 con riferimento ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all’art.3 Cost.ne e di buon andamento di cui all’art.97 Cost.ne nella parte in cui esso non impone alla Regione Lazio un termine certo per l’adozione dell’atto programmatico necessario ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, nonché della legge statale 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007) art.1. comma 796 lett.u, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 8 quater D.Lgs. n 502/1992, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, omettendo l’indicazione del termine finale entro il quale la Regione dovrebbe provvedere alla detta ricognizione.
Parte ricorrente, poi, nell’illustrare la fondatezza della propria eccezione ha richiamato, altresì, la pronuncia della Corte Costituzionale 3 nov.2008 n.361 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.15, comma 3, legge Regione Calabria 11.8.2004 n.18 (collegato alla manovra di assestamento bilancio anno 2004) per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.ne, nella parte in cui disponeva che, fino alla determinazione del fabbisogno delle prestazioni della specialistica ambulatoriale, di diagnostica e di laboratorio, non potevano essere rilasciati accreditamenti (fatto salvo l’ambito di applicazione della sanitaria di cui alla legge Regione Calabria n.8/2003).
1.3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che, dopo una ricognizione a livello normativo ed amministrativo della situazione di grave disavanzo finanziario che affligge la Sanità Regionale nel Lazio, ha poi contestato le avverse censure formulate nei confronti del provvedimento impugnato rilevando, altresì, che la ricorrente sarebbe, comunque, priva della nuova autorizzazione all’attività sanitaria per prestazioni riabilitative richiesta dalla legge Regione Lazio n. 4/2003; pertanto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sarebbe inammissibile perché non rilevante, oltre che manifestamente infondata.
Con successiva memoria del gen.2010 la Regione Lazio ha insistito per il rigetto del ricorso segnalando, altresì, che nelle more del giudizio la legge finanziaria per il 2010. l’art.2 comma 100, della legge n.191/2009, aveva spostato al 1 gennaio 2011 il termine (già fissato il 1.1.2010) per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture sanitarie eroganti prestazioni nel S.S.N.
1.4 Si è costituito in giudizio con atto formale anche il Ministero Lavoro e Salute nel luglio 2009, che poi (divenuto ope legis Ministero Salute) con dettagliata memoria del gennaio 2010, dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce il diniego impugnato, ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione su tutti i provvedimenti regionali impugnati, o, quanto meno sul presupposto Accordo StatoRegione, atteso che non si tratterebbe di esercizio di potestà amministrativa; inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, considerata l’inesistenza del documento di ricognizione del fabbisogno di prestazioni che, invece, costituisce il presupposto per il rilascio dell’accreditamento alla ricorrente; nel merito il ricorso sarebbe infondato, considerato l’effetto vincolante del Piano di rientro imposto alla Regione Lazio dalla legge finanziaria n.296/2006, art1, comma 796, mentre la censura di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 796, lett n. legge n.296/2006 sarebbe manifestamente infondata, considerato che (secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale) anche le esigenze di contenimento della spesa sanitaria rivestono fondamentale rilievo costituzionale.
1.5 Con memoria difensiva del gennaio 2010 la ricorrente, dopo aver replicato alle eccezioni della Regione Lazio, nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quantificando il danno risarcendo in euro 1.871,38 giornalieri calcolato per il periodo dal 21 gennaio 2008 alla data di rilascio dell’eventuale provvedimento di accreditamento, cui andrebbe aggiunto il c.d. " danno da ritardo puro ", derivante dal ritardo di giorni 440 con il quale è stato, comunque, adottato il provvedimento negativo nei suoi confronti (perdite per mancato utile documentate dalla ricorrente, con riferimento alla propria autorizzazione n. 4037/2006 per 10 trattamenti semiresidenziali giornalieri e 60 trattamenti non residenziali giornalieri, mediante perizia redatta dal dott. Commercialista Stefania Averni di Roma e ritualmente depositata in giudizio) la ricorrente, peraltro, insiste per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa sia alla legge Regione Lazio n. 4/2003, art 2, sia alla legge finanziaria 296/2006 art.1 comma 796, lett. n (nelle parti sopra meglio indicate) anche in riferimento agli artt. 32 e 41 Costituzione in quanto il blocco negli accreditamenti violerebbe il diritto sia ad un’adeguata assistenza sanitaria sia all’iniziativa economica privata; inoltre estende l’eccezione di costituzionalità anche all’art.2 comma 100, della legge n.191/2006 (legge finanziaria 2010) nella parte in cui proroga al 1 gennaio 2011 il termine già fissato al 1 gennaio 2010 dalla legge finanziaria n.296/2006, sopra meglio indicata.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
2 Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della nota 7 aprile 2009 n. 41198 con cui la Regione Lazio, Dir. Reg. Programm. San, ha respinto l’istanza di accreditamento istituzionale presentata, in data 22 dic 2007, dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 6 del Regolam. Reg. n.13/2007 (con riferimento alla tipologia di prestazione sanitaria per cui è autorizzata: e cioè attività di educazione e riabilitazione visiva in soggetti in età evolutiva con grave deficit visivo, anche pluriminorati, nei limiti dei 10 trattamenti in regime semiresidenziale e 60 trattamenti in regime non residenziale, vedi determ. Dir.reg. tutela Salute 6 nov 2006 n.4037).
L’impugnato diniego (dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di interventi per il rientro del disavanzo di gestione nel settore sanità della Regione Lazio) fa specifico riferimento alla delibera di G. R. 9 nov. 2007 n.885 che (in attuazione dell’art.13 legge Reg. Lazio n. 4/2003 e ss.mm.) non consente il rilascio di accreditamenti nuovi o definitivi (tenuto conto del vincolo corrispondente inserito nella legge finanziaria per il 2007 n.296/2006 art.1, comma 796, lett. u) "prima della emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e conseguente rideterminazione di cui al comma 8 dell’art. 8 quater del D.LGS n.502/1992 e successive modificazioni". La suddetta delibera n.885, peraltro, non indica un termine massimo entro il quale la Regione Lazio deve adottare tale atto generale di ricognizione.
Peraltro la ricorrente, unitamente al diniego di accreditamento, ha impugnato anche i principali atti programmatori e generali presupposti, censurandoli per violazione dei principi Costituzionali di imparzialità e buon andamento e dello stesso " Piano di rientro" nonché per eccesso di potere sotto i profili della illogicità, contraddittorietà, errori nei presupposti, difetto di motivazione e sviamento di potere; infine ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti, a suo dire, dall’illegittimo diniego di accreditamento.
2 1 Preliminarmente si prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Min. Salute, poiché nel merito il ricorso appare infondato nei sensi di seguito illustrati.
Quanto ai profili di illegittimità procedimentale (violazione del termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento e dell’art 10 bis legge n.241/1990 per mancata comunicazione preventiva del diniego) dedotti con il primo articolato motivo le relative censure appaiono non condivisibili. Invero, come è noto, i termini fissati da ciascuna P.A. per la conclusione dei procedimenti amministrativi hanno natura non perentoria, ma sollecitatoria, per cui il loro mancato rispetto,se, in caso di tardiva adozione del provvedimento atteso dell’interessato, si risolve in una mera irregolarità (e non in una forma di invalidità), invece, in caso di inerzia della P.A., da luogo alla formazione del silenziorifiuto impugnabile con specifico ricorso ai sensi dell’art 21 bis legge n.1034/1971.
2.1.1. Né, ad avviso del collegio, in questa sede contenziosa assume rilevanza il puro e semplice ritardo nell’adozione del provvedimento negativo impugnato per la risarcibilità del "danno da puro ritardo" (vedi pag.7 ricorso), atteso che la corrispondente portata del danno non è stata né illimitata, né quantificata dalla ricorrente: infatti la perizia agli atti illustra gli asseriti danni da mancato rilascio del preteso accreditamento, ma non quelli da ritardo nell’esercizio della potestà decisionale in ordine all’esame dell’istanza oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (90 giorni, fermo restando che il direttore del competente dipartimento, comunque, ha precisato di aver ricevuto l’istanza della ricorrente solo in data 28 maggio 2008 e ciò all’evidente fine di chiarire la propria posizione in ordine all’osservanza dei propri doveri di servizio).
2.1.2. Né tanto meno il diniego di accreditamento è annullabile per mancato avviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 2007:infatti,per un verso, risulta applicabile al caso di specie la deroga di cui all’art.21 octies legge n.241/1990, trattandosi di un provvedimento di natura vincolata (visto che il presupposto atto di ricognizione dei fabbisogni all’epoca non era stato ancora perfezionato), mentre, per altro verso, non è irrilevante la circostanza che il provvedimento in questione è stato adottato, comunque, nell’imminenza della trattazione (in data 8 aprile 2009) innanzi a questa stessa Sezione del ricorso (R.G. 889/2009) proposto dalla stessa struttura sanitaria avverso il silenzio tenuto dalla Regione Lazio sull’istanza di accreditamento istituzionale del 22.12.2007 (ricorso contro il silenzio definitivo con la sentenza n.12811/2009 di improcedibilità per sopravvenuta carenza.
Pertanto il diniego impugnato non è annullabile per i dedotti vizi procedimentali.
2.2 Sotto il profilo sostanziale il diniego è censurato, in pratica, in quanto "fondato sull’impossibilità di rilasciare nuovi accreditamenti (anche provvisori) in assenza dell’emanazione di cui atto generale di ricognizione, atto di competenza dello stesso soggetto (Regione Lazio) senza che sia previsto un termine per l’emanazione di tale atto generale" (vedi per l’emanazione di tale atto generale " (vedi memoria ricorrente pag. 2), inoltre, secondo la ricorrente: " la tempistica per l’emanazione dell’atto di ricognizione non è fissata dalla legge (finanziaria per il 2007) in quanto i termini indicati dalla legge si riferiscono ad altri aspetti ".
In realtà la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ad avviso del collegio, porta a conclusioni differenti in quanto il termine ultimo di adozione dell’atto generale di ricognizione del fabbisogno è desumibile dalla tempistica fissata dalla legge finanziaria n.296/2006, art 1 comma 796, con il combinato disposto di cui alle lettere t ed u.
Invero, posto che secondo la lettera u, le regioni devono garantire che, dal 1 genn.2008, non possono essere concessi nuovi accreditamenti (ai sensi dell’art 8 quater d.lg.vo n.502/1992) in assenza della previa ricognizione, e che secondo la lett.t le stesse Regioni devono far cessare gli accreditamenti provvisori non confermati da quelli definitivi a partire dal 1 gennaio 2010, ne consegue che entro tale termine 1 gennaio 2010 (prorogato al 1 gen. 2011 dalla legge finanziaria per il 2010,n.191/2009, art.2 comma 100)le regioni devono essere in condizione di far cessare gli accreditamenti non confermati da quelli definitivi e che, quindi, devono aver perfezionato il presupposto procedimento di ricognizione, posto dal legislatore statale quale condizione ineludibile per l’esercizio del potere di concedere i nuovi accreditamenti, condizioni fatte proprie dalla normativa Regione Lazio con la legge 332003 n 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e di accreditamento istituzionale) art 2 (compiti della Regione) e art.3 (compiti dei Comuni) ed applicate dalla Giunta Regione Lazio che con Regolam.13nov 2007 n.13 (Disposiz. per la richiesta ed il rilascio dell’accredt.istit. in attuazione art 13 legge Reg.n.4/2003) ha fissato la procedura e con la delibera 9 nov. 2007 n. 885 ha stabilito i requisiti generali per la conclusione di tale procedimento, da un lato, condizionando l’accoglimento dell’istanza all’espressa dichiarazione di adesione (del soggetto interessato) agli ulteriori requisiti generali di qualità di cui alla G.R. n.636/2007 e, dall’altro, alla previa adozione del provvedimento di ricognizione dei fabbisogni e rideterminazione delle prestazioni erogabili.
2.3 Pertanto né il diniego di accreditamento né la D.G.R. n.885/2007 appaiono viziate dalla dedotta violazione della normativa di settore che (a dire della ricorrente) avrebbe disposto che "tutti gli adempimenti per la definizione di tutto il procedimento per il passaggio al nuovo sistema fossero conclusi entro la fine dell’anno 2007 " (vedi ricorso pag.12): invero, a prescindere dal rilievo che il richiamato Piano di rientro (approvato con DGR 632007 n.149) ha natura di documento programmatico (e non valore normativo) e stabilisce solo in via programmatica che l’obiettivo " ridefinizione del quadro complessivo di offerta di servizi sanitari "deve essere definito con delibera giuntale entro il 30 aprile 2007, va detto che tale Piano prevedeva. Comunque, l’eliminazione del forte disavanzo di gestione nel triennio febbraio 2007 gennaio 2010, mentre le scadenze (invocate) del luglio 2007, indicate dalla D.G.R.- 3 agosto 2007 n.636, a parte la loro natura programmatica e sollecitatoria, si riferiscono solo al compimento dell’iter per l’adozione del regolamento per l’accreditamento e della delibera relativa ai requisiti generali (e cioè il R.R. 13 nov. 2007 n.13 e la D.G.R. 9 nov. 2007 n.883 sopra già richiamata).
Né si può sottacere la circostanza sopravvenuta che, nonostante l’approvazione del suddetto Piano di rientro nel marzo 2007, la Regione Lazio non è riuscita nei tempi previsti a raggiungere almeno i primi risultati di riduzione del disavanzo di spesa, per cui (ai sensi della legge n.222/2007, art.4) con DPCM 1172008 per la attuazione del Piano è stato nominato un Commissario ad acta (previa sospensione dell’erogazione dell’originario maggior finanziamento statale).
2.3.1 Dall’esame di tale quadro normativo e procedimentale di riferimento deriva, quindi, che per l’adozione del provvedimento di ricognizione è stabilito un termine massimo e cioè il 1 gen 2010 poi prorogato al 1 gen.2011, e che pertanto, non trattandosi di un blocco degli accreditamenti a tempo indefinito, il diniego (di accreditamento) impugnato (unitamente agli atti presupposti) non risulta in contrasto con i principi del buon andamento e di efficienza né viziati da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con le scansione temporale indicate nel Piano di rientro del febbraio 2007.
2.3.2 Né tanto meno sussiste la violazione del principio di eguaglianza dedotta (vedi pag.16 del ricorso) con riferimento alla censurata adozione da parte della Reg Lazio di provvedimenti "di proroga di accreditamenti già rilasciati": è infatti evidente che la fattispecie della proroga è diversa da quella del rilascio ex novo dell’accreditamento, fermo restando che, a norma dell’art 14 del R.R. n.13/2007 sopra cit, i soggetti provvisoriamente accreditati alla data di entrata in vigore del regolamento mantengono, comunque, il titolo acquisito fino al rilascio del nuovo accreditamento (salva l’applicazione dell’art21, comma 2, della legge Reg Lazio n.4/2003).
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il diniego di accreditamento impugnato, unitamente agli atti presupposti, risulta immune dai vizi dedotti.
3 La valutazione di infondatezza delle censure avverso i provvedimenti impugnati comporta l’esame anche della eccezione di illegittimità cost.le 2 di tutti gli atti di fonte normativa (statale, o, regionale) che hanno sancito il predetto regime di "blocco a tempo indeterminato "senza sancire un termine per l’emanazione del provvedimento di ricognizione", sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt.3 e 97 Cost.ne; parte ricorrente quindi, chiede il vaglio di costituzionabilità della legge Reg. Lazio n. 4/2003 art 2 e della legge finanziaria n.296/2008 art.1 comma 796, lett u. nella parte in cui dispone che le Regioni a partire dal 1 genn.2008 non possono concedere nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione.
Quanto alla legge finanziaria il collegio ritiene l’eccezione di manifesta infondatezza, atteso che (come si è sopra dettagliatamente illustrato) la lettura coordinata dell’art 1, comma 796, lett. u e lett. t della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) evidenzia come la fase della preliminare procedura regionale di ricognizione dei fabbisogni sanitari doveva, comunque, esaurirsi entro il termine del 1 gen 2010 (poi prorogato al 2011 in corso di causa) poichè a quella data medesima il legislatore statale poneva anche il termine ultimo entro il quale le regioni dovevano garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’art 8 quater, comma 1, del D.lgs. n.502/1992 e ss.mm.
Inoltre (come ha rilevato l’Avvocatura generale dello Stato) la disposizione, della cui legittimità cost.le la ricorrente dubita, trae la sua ragion d’essere dall’esigenza di porre un freno al rilascio di accreditamenti da parte delle regioni in maniera disfunzionale e irrazionale, con pesanti ripercussioni sulla spesa pubblica e, per le Regioni, sul Piano di rientro, per i cittadini che subiscono l’incremento delle aliquote tributarie regionali.
Alla luce delle esposte osservazioni, quindi, la suddetta disposizione della legge finanziaria per il 2007 non appare in contrasto né con gli artt. 3 e 97 Cost.ne, né con gli artt. 32 e 41 Cost.ne (fermo restando che per questi ultimi due parametri emergono anche profili di inammissibilità in quanto sollevata con memoria non notificata.
3.1 Appare manifestamente infondata, altresì, la questione di costituzionabilità, inoltre, della Legge Reg. Lazio n. 4/2003, art. 2, sollevata con riferimento anch’essa agli artt. 3 e 97 Cost.ne nella parte in cui non imporrebbe alla Regione Lazio un termine certo per l’adozione dell’"atto programmatorio necessario ai fini della concessione dell’accreditamento istituzionale" (vedi ricorso pag.18); infatti (ferme restando le considerazioni sopra illustrate in merito alle scansioni temporali fissate dal legislatore statale per l’attuazione delle misure finalizzate al ripiano del disavanzo di gestione del servizi sanitari regionali) l’impugnata disposizione, comunque, si limita a disciplinare (unitamente al successivo art. 3) la distribuzione dei compiti, tra Regione e Comune, in materia di procedure di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e del corrispondente accreditamento istituzionale e pertanto in quanto norma ordina mentale primaria a regime, non costituisce la sede idonea (secondo i canoni di corretta redazione legislativa) a introdurre disposizioni attinenti alla scansione temporale delle varie fasi applicative; disposizioni applicative che (per il loro carattere di dettaglio) trovano, invece, naturale collocazione in strumenti normativi di rango secondario (quali i regolamenti) nonché in atti amministrativi generali.
Nel caso di specie, infatti, la stessa legge Reg. Lazio all’art.13 contempla la successiva adozione sia del regolamento (che doveva definire le procedure per il rilascio dell’accreditamento), sia dell’atto generale (che doveva stabilire i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell’accreditamento).
La suddetta normativa regionale, pertanto, non appare in contrasto né con l’art.3, né con l’art.97 Cost.ne.
3.2 Né, a sostegno della prospettata illegittimità Cost.le delle suddette norme, giova alla ricorrente richiamare la pronuncia della Corte Cost.le 7 nov.2008 n.361 che ha dichiarato l’illegittimità cost.le della legge Regione Calabria 11 ag 2004 n.18, art.15, comma 3, nella misura in cui stabiliva che fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie non potevano essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalle leggi Regione Calabria nn.8 e 30 del 2003: infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione della Reg. Calabria è stata ritenuta contrastante con l’art 3, primo comma, Cost.ne non a motivo della " semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno (condizione necessaria per evitare sprechi), ma dell’effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità e della sospensione, a tempo indeterminato, di nuovi accreditamenti che ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio" (vedi sent.n.361/2008 Corte Cost,le citata).
Inoltre va dichiarata manifestamente infondata, per gli stessi argomenti sopraesposti, anche la eccezione di illegittimità costituzionale della legge finanziaria per il 2010, legge n.191/2009, art. 2, comma 100 sollevata con riferimento agli artt. 3 – 27 – 32 e 41 Cost.ne, anche se si volesse prescindere dalla circostanza che tale ulteriore eccezione è stata in realtà sollevata con memoria difensiva non notificata a nessuna delle controparti.
4 Infine l’insussistenza dei vizi dedotti avverso i provvedimenti regionali impugnati e la infondatezza delle censure di illegittimità cost.le prospettate nei confronti delle disposizioni Statali e regionali sopraindicate, consentono di ritenere infondata, per mancanza del requisito dell’antigiuridicità del danno rappresentato, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente sia sotto il profilo del pregiudizio derivante dal puro e semplice ritardo nella adozione del diniego di accreditamento impugnato sia sotto il profilo della perdita dei potenziali proventi fatturabili a seguito dell’accreditamento.
5 Riepilogando, quindi, preliminarmente respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Min. Salute, nel merito il ricorso va respinto; inoltre l’eccezione di illegittimità cost.le dell’art 1, comma 796, lett.u della legge 27122006 n.296 e dell’art 2 della legge Reg. Lazio 3 marzo 2006 n.4, va dichiarata manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 97, nonché agli artt. 32 e 41 Cost.ne, parimenti va dichiarata manifestamente infondata anche l’eccezione di illegittimità Cost.le dell’art. 2 comma 100, legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010) sollevata, con riferimento ai suddetti parametri costituzionali, dalla ricorrente nella memoria difensiva del gen.2010 (non notificata).
Le particolari caratteristiche della vicenda amm.va e degli specifici interventi normativi, volti a rimediare in via d’urgenza a situazioni di grave deficit di gestione dei servizi sanitari regionali, consentono di compensare integralmente gli oneri di lite tra le parti costituite, nulla è dovuto per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. 3a quater, respinge il ricorso in epigrafe, mentre dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità cost.le dell’art.1, comma 796, lett.n della legge n.296/2006 e dell’art 2 della legge Reg. Lazio n.4/2003 con riferimento agli artt. 3 e 97, nonché agli artt. 32 e 41 Cost.ne, nonché quella dell’art 2, comma 100, legge n.191/2009 con riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Oneri di lite compensati tra le parti costituite; nulla da statuire nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.