Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1- Con ricorso notificato all’ATER di Roma il 12 maggio 2010 Tiziana Raspa e Danieli Giovanni, coniugi, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto 4 marzo 2010 n.15182 (notificato il 13 marzo) con cui il direttore generale dell’ATER del Comune di Roma ha disposto nei loro confronti il rilascio dell’alloggio popolare di proprietà dell’Azienda, sito a Roma via G.Porzio n. 56, scala G int.5 (già assegnato alla nonna della ricorrente M.M. Caramanico), in quanto occupato senza titolo, e ne ha intimato il rilascio entro giorni 30 dalla notifica del provvedimento.
Con unico articolato motivo parte ricorrente ha dedotto i vizi di errore di diritto e di fatto e la violazione della legge Reg. Lazio n.12/1999, art 15, asserendo di non aver mai ricevuto l’atto di diffida del 15 ott.2009, richiamato nelle premesse del decreto di rilascio.
Si è costituita in giudizio l’ATER di Roma che, preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché, comunque, si trattava di un’ipotesi di occupazione abusiva.
Alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti e avvisati della possibilità che la controversia fosse decisa immediatamente nel merito con sentenza semplificata, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto questo giudice, pur adito in sede cautelare, ritiene di poter decidere la controversia nel merito, poiché per giurisprudenza ormai consolidata (anche se relativamente recente), le controversie in materia di rilascio di alloggi di edilizia popolare (come nel caso all’esame) rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Infatti, (secondo l’orientamento tracciato di recente dalla suprema Corte Regolatrice) in tema di alloggi di edilizia economica e popolare il riparto della giurisdizione va ancorato alla tipologia della posizione soggettiva azionata in giudizio: quindi sono da attribuire alla giurisdizione va ancorato alla tipologia della posizione soggettiva azionata in giudizio quindi sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti di assegnazione che, sottendendo il perseguimento di interessi pubblici, corrispondono a posizioni di interesse legittimo in capo al privato, mentre vanno ricondotte nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti cause sopravvenute di estinzione e di risoluzione del rapporto che, in virtù della diretta rilevanza della disciplina fissata per i rapporti tra ente ed assegnatario, corrispondono a posizioni di diritto soggettivo perfetto configurabili in capo al privato (vedi ex multis Cass. Civ. SS. U.U. 14.06.2006 n.13687 e 24 giugno 2006 n.12215 e 26 maggio 2006 n.12546 e 12 giugno 2006 n.13527).
Inoltre, proprio in materia di rilascio di alloggi ATER, questa Sezione ha recepito l’orientamento della Corte Regolatrice con numerose pronunce in cui ha affermato che poiché l’ordine di rilascio dell’alloggio (così come la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione) non comportano l’esercizio di potestà amministrativa di natura autoritativa, ma rientrano nella categoria diversa dell’accertamento circa la sussistenza o meno in capo al beneficiario del diritto soggettivo a godere dell’immobile, le relative controversie sono devolute al giudice ordinario (vedi ex multis TAR Lazio, 3^ quater, n. 8649/2009 nonché n.3216/2010).
2.1. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice Amministrativo, rientrando la controversia all’esame nell’ambito della giurisdizione ordinario, fermo restando che (in conformità alla regola di diritto dettata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2007) vengono, comunque, conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi a questo TAR.
Parte ricorrente provvederà alla riassunzione della causa innanzi al giudice civile secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni dell’orientamento giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione nella materia in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regione Lazio, Sez 3a quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
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