Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le imprese del raggruppamento "Graded" – classificato al terzo posto con punti 63,24 nella graduatoria conclusiva della procedura aperta bandita dal CIRA per l’affidamento triennale del servizio, diviso in tre lotti, di "Maintenance & Operation" dei propri impianti e strutture, aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla N., con punti 83,98, seguita dall’ATI "M." – contestano gli atti di gara in epigrafe, all’uopo deducendo che:
A) con riferimento alla posizione della N., aggiudicataria:
– mancherebbe il possesso di certificazione di qualità coerente con l’oggetto dell’appalto, comprendente la manutenzione di fabbricati e infrastrutture, requisito richiesto dal punto 2.3.h del disciplinare;
– il certificato esibito dalla N., rilasciato il 29/1/2003, mancherebbe di idoneo attestato di positiva verifica triennale;
– gli amministratori, procuratori, institori, direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando non avrebbero reso personalmente le dichiarazioni in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto la N. si sarebbe limitata ad indicare i nominativi senza allegare dichiarazioni personali o comunque espressamente riferite ai medesimi;
– mancherebbe la produzione delle dichiarazioni prescritte dalle lettere mter e mquater del citato art. 38;
– l’offerta della N., sottoposta a verifica di congruità dalla stazione appaltante, non sarebbe congrua in quanto la ditta aggiudicataria non avrebbe giustificato il ribasso sulle tariffe Assistal e DEI, come richiesto dalla medesima stazione appaltante; le ore lavorative da conteggiare per il calcolo del costo del personale si ragguaglierebbero a 2088, invece che 1760; il personale di supporto richiesto non potrebbe rivestire la qualifica di semplici operatori per cui anche il relativo costo sarebbe sottostimato; non sarebbero computati i costi dei monitoraggi ambientali richiesti dal capitolato speciale di appalto;
B) con riferimento alla posizione dell’ATI M., seconda classificata:
– non sarebbero specificamente indicate le parti di servizio demandate a ciascuna impressa associata, essendo genericamente dichiarata la mera incidenza percentuale;
– non sarebbe ammissibile la cessione della posizione di concorrente in gara, posto che la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica risulterebbe presentata dalla spa A. I., incorporata dalla M.;
– né l’A. né la M. avrebbero prodotto dichiarazioni di amministratori, procuratori o direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, né avrebbero reso dichiarazioni espressamente riferite a tali soggetti;
– neppure sarebbero state prodotte le dichiarazioni relative ad esponenti aziendali della P. e C. R.E. F.M. s.p.a. e della I.F., aziende incorporate dalla Altair nel 2007 e 2008, nonché della G.F. s.p.a. e della T. s.p.a. (secondo quanto precisato nei motivi aggiunti) fuse nella M. al pari della A.;
– la C., mandante del costituendo raggruppamento, mancherebbe del requisito prescritto di esperienza relativo allo svolgimento di "servizi analoghi" in quanto il servizio documentato di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda ospedaliera Cardarelli non comprenderebbe l’attività di conduzione e gestione di impianti rientrante nell’appalto da affidare;
– l’offerta presentata, ritenuta incogrua dalla stessa stazione appaltante, non sarebbe altresì congrua per ulteriori ragioni attinenti al costo del personale ed al costo dei monitoraggi ambientali;
Rilevato che con sentenza della sez. I n. 22692 del 4/11/2010, il Tribunale amministrativo ha già respinto l’impugnativa proposta dall’ATI M. (seconda classificata) contro l’aggiudicazione in favore della N., in contraddittorio anche con l’attuale ricorrente G., intervenuta in quel giudizio, all’uopo stabilendo che:
– la dichiarazione resa dalla N. s.p.a. ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, comprensiva dell’attestazione di insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui al primo comma, lettere b) e c), contiene i nominativi di S.D.B., R.M. e Alessandro Saliola, i primi due in qualità di amministratori, il secondo di procuratore speciale, tutti cessati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; nella medesima dichiarazione è anche indicato il nominativo di R.G., quale direttore tecnico anch’egli cessato nel triennio; riguardo alla figura di F.C., procuratore speciale della N. s.p.a., l’aggiudicataria aveva depositato una dichiarazione autografa dello stesso da cui emerge la qualità posseduta e l’assenza delle richiamate condizioni ostative di cui al’art. 38, primo comma, lettere b) e c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
– l’omessa dichiarazione da parte della N. s.p.a. di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, primo comma, lettera mquater) (secondo cui non possono partecipare i soggetti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale") non avrebbe potuto costituire ragione di esclusione, dal momento che tale ulteriore requisito risulta introdotto dall’art. 3, primo comma del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, norma entrata in vigore il 26 settembre 2009, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (come previsto espressamente dall’art.21) e quindi in epoca successiva alla pubblicazione del bando di gara, avvenuto con spedizione alla G.U. in data 24 settembre 2009;
– relativamente alla mancata indicazione da parte della N. s.p.a. di assenza delle condizioni di cui all’art. 38, primo comma lettera mter) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (secondo cui non possono partecipare i soggetti "di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio") va rilevato che l’aggiudicataria, oltre alla dichiarazione redatta in conformità al modello proposto dalla stazione appaltante ha allegato un’ulteriore dichiarazione di generale insussistenza nei confronti dell’impresa e degli amministratori e rappresentanti di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 38, come tale necessariamente comprensiva anche delle ragioni ostative di cui alle lettere mter e mquater, norme già in vigore alla data della suddetta dichiarazione, ossia il 25 novembre 2009;
– la certificazione UNI EN ISO 19001:2000 della N. s.p.a., riguardante la "progettazione, erogazione e gestione di servizi integrati connessi agli impianti tecnologici e di servizi generali connessi agli edifici ed alle persone. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, elettrici, idricosanitari ed antincendio" rispetta il requisito della "coerenza" richiesta dall’art.2.3 lettera h) del disciplinare con l’oggetto del primo lotto, ossia "attività gestite in modo integrato e coordinato finalizzate alla migliore funzionalità e conservazione degli impianti, laboratori, fabbricati ed infrastrutture del C.I.R.A.";
– riguardo alla inefficacia della certificazione di qualità per omessa verifica triennale del requisiti, ciò che conta ai fini dell’utilizzabilità del documento è la data finale di scadenza, in assenza di dichiarate verifiche negative alla data di emissione corrente, nel caso di specie il 24 luglio 2009; secondo l’avviso espresso anche dall’Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 21 del 7 novembre 200, l’emissione di un nuovo certificato di qualità con indicazione della data di scadenza implica l’avvenuta verifica positiva di conservazione dei requisiti; nella stessa determinazione, è poi espressamente stabilito che "la scadenza del certificato è pertanto implicitamente stabilita a tre anni decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e ciò anche qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale"; per cui rispetto alla data di emissione corrente del 24 luglio 2009 pienamente efficace ed utilizzabile per la gara de qua è la certificazione di qualità della N. s.p.a. recante la scadenza del 28 gennaio 2012;
Ritenuto che il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle suesposte statuizioni, alle quali è solo da aggiungere, con riferimento alla censura relativa alla verifica di congruità, che:
– in sede di esame delle giustificazioni offerte dall’ impresa risultata aggiudicataria di una gara pubblica la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solo nel caso in cui esprima un giudizio negativo sulla congruità dell’ offerta da questa presentata, laddove nell’ipotesi di esito positivo è da intendere che il giudizio aderisca alle giustificazioni rese dall’impresa interessata (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2008, n. 3122);
– il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (cfr. Cons. St., sez. V, 22/6/2010, n. 3890);
– dagli atti acquisiti all’esito degli incombenti istruttori disposti, risulta che la stazione appaltante ha adeguatamente valutato le giustificazioni rese dall’aggiudicataria ed ha espresso il proprio giudizio favorevole, in maniera sufficiente, seppure sintetica, ed incensurabili nel merito;
– è plausibile che, secondo quanto rappresentato dal CIRA resistente, lo sconto di gara sulle tariffe Assistal e DEI (componenti dell’offerta economica) trovi giustificazione unitamente agli altri elementi dell’offerta ed al canone in particolare; il costo orario per il personale tiene già conto delle ore non lavorate in base alle tabelle ministeriali; le giustificazioni comprendono i costi relativi alla struttura di coordinamento e dei preposti di area; il costo dei monitoraggi sarebbe compreso nelle prestazioni di terzi;
Considerato che:
– una volta disattese le doglianze mosse dalla ricorrente contro la posizione dell’aggiudicataria (N.), le censure relative alla posizione della seconda classificata (ATI M.) si rivelano inammissibili per carenza di interesse, posto che l’eventuale esclusione di quest’ultima non porterebbe comunque ad alcun risultato utile o vantaggio nella sfera giuridica delle ricorrenti;
– la reiezione dell’impugnativa proposta comporta l’infondatezza della pretesa risarcitoria, posto che il danno lamentato dalle ricorrenti non si palesa giuridicamente ingiusto;
Ravvisata che le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna le società G. S.p.A., S. S.p.A. e S. s.r.l. in solido al pagamento in favore della CIRA s.c.p.a. e delle società N. S.p.A. e M. F.M. S.p.A., delle spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA per ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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