Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
L’odierno ricorrente impugna il provvedimento 8. 5. 2008 con cui la Provincia di Bergamo gli ha inibito la possibilità di proseguire nell’attività di recupero rifiuti che gestiva attraverso la ditta di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.
Veniva fissata la discussione del merito del ricorso, ma in data 26. 2. 2010 parte ricorrente dichiarava che era intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la Provincia aveva revocato ed archiviato il procedimento aperto dal provvedimento impugnato (aderiva alle stesse conclusioni la difesa della Provincia).
Il ricorso veniva pertanto discusso nella pubblica udienza del 10. 3. 2010 (dove però interveniva astensione del difensore di una delle parti) e poi all’udienza del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Sul merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso in esame.
In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, infatti, parte ricorrente comunicava che il provvedimento censurato è stato revocato (ed in particolare dall’esame della narrativa effettuata dalla parte emerge che il 19. 3. 2009 il Servizio rifiuti ha comunicato l’archiviazione del procedimento in cui era intervenuto l’atto oggetto di censura).
Ne consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 27, co. 2, n. 2, l. 1034/71, perché la natura completamente satisfattiva del provvedimento successivamente emesso dall’amministrazione procedente consente di ritenere venuta meno la lesione affermata dalla parte, ed estinto, conseguentemente, il diritto di azione (cfr. Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165: La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, mediante un provvedimento che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del giudice).
Sulle spese, evoluzione della vicenda e comportamento delle parti giustificano la decisione di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.