Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Il presente ricorso, riassunto il 27 luglio 2007 a seguito di interruzione per decesso del difensore dichiarata da questo TAR con ordinanza n. 74/2007, è volto a contestare l’accordo, intervenuto tra l’Azienda intimata e alcune OO.SS. nelle date 26.5.1997 e 23.7.1997, in materia di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
Invero, i ricorrenti – premessa la legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali – deducono avverso il suddetto atto negoziale le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 51, comma 3 D. Lgs. n. 29/93, per non essere stato l’accordo sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Regione;
2) violazione di numerose disposizioni contrattuali e legislative ed eccesso di potere sotto vari profili, e precisamente:
A) illegittimità dell’art. 11 comma 3 lett. b) del contratto aziendale, nell’assunto che la determinazione in sede aziendale della componente variabile della retribuzione di posizione dirigenziale non sarebbe possibile sino al conferimento degli incarichi ai sensi dei successivi artt. 54 e 55 del CCNL 5.12.1996;
– illegittimità, per contrasto con la circolare ARAN 11.6.1997, dell’attribuzione a tutti i dirigenti di cospicui conguagli a titolo di "retribuzione di posizione per il periodo dall’1.1.1996 al 30.9.1997 in dipendenza dell’esistenza di posti d’organico vacanti anche temporaneamente";
– illegittimità della norma contrattuale che attribuisce ai soli biologi e chimici emolumenti aggiuntivi;
B) illegittima costituzione del fondo per la retribuzione di posizione;
C) illegittima costituzione e distribuzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, con riferimento alle somme effettivamente spese per compensare le ore di plus orario ai dirigenti interessati;
D) illegittima costituzione (quanto a decorrenza ed ammontare) del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
II. Resiste al ricorso l’intimata Azienda USSL n. 20.
III. In vista dell’odierna udienza di discussione, entrambe le parti hanno dimesso memorie conclusive. In particolare:
– parte ricorrente ha sostenuto che la materia della determinazione della misura del fondo per la retribuzione di risultato esuli dall’ambito della contrattazione decentrata e che, comunque, le parti trattanti in tale sede avrebbero disatteso il dettato dell’art. 61 CCNL 5.12.1996;
– parte resistente eccepisce l’incompletezza del contraddittorio e ne chiede l’integrazione nei confronti di tutti i dirigenti controinteressati e di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo aziendale; contesta, infine, la fondatezza nel merito delle pretese avversarie.
Dopodiché, il ricorso è passato in decisione.
IV. Ciò premesso, il Collegio si rende conto che il percorso del presente giudizio è già stato segnato da un incidente processuale (interruzione e conseguente riassunzione): tuttavia, stante anche una formale eccezione di parte resistente, non può esimersi dal disporre un secondo incombente interlocutorio, consistente nell’integrazione del contraddittorio nei confronti di quei dirigenti e di quelle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo aziendale contestato, sinora rimasti estranei alla causa, perché non espressamente e direttamente intimati da parte ricorrente.
Invero, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (secondo cui "nell’assetto contrattuale della sanità è la graduazione delle funzioni ex art. 51 c.c.n.l. a determinare la retribuzione di posizione") appare suscettibile di esito positivo la censura di cui al profilo 2A di ricorso: il che impone l’evocazione in giudizio di tutti i soggetti potenzialmente lesi da un eventuale pronuncia di accoglimento del gravame, quantomeno sul punto.
Restando riservata al definivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, va quindi disposto che la parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati come sopra individuati, a tal fine assegnando il termine di giorni sessanta (dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza) per la notifica del ricorso e l’ulteriore termine di giorni trenta per il deposito della copia notificata in Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia 2° Sez. – non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) ORDINA alla parte ricorrente di procedere all’ integrazione del contraddittorio ex art. 21 L. n. 1034/71, nei confronti degli altri soggetti controinteressati (così come indicati in motivazione), all’uopo assegnando il termine di giorni 60 (dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza) per la notifica del ricorso e l’ulteriore termine di giorni 30 per il deposito della copia notificata in Segreteria;
2) RINVIA, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 25.11.2010, ore di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
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