Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
V.S. ricorre ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 14658 del 2010 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte in data 18.02.2010 e depositata il 16.04.2010, deducendo che la stessa, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 16.05.2008, che aveva confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di rapina aggravata e ricettazione di cui ai capi d) e f) della rubrica, è incorsa nel duplice errore di fatto di ritenere, a giustificazione della reiezione di una istanza di rinvio della difesa, che l’imputato fosse assistito da due difensori, e di non estendere anche a lui la declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per decorso della prescrizione, pronunciata, in presenza di identici presupposti, nei confronti dei coimputati M.M. e S. A..
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto concerne, invero, l’errore inerente alla ritenuta assistenza dell’imputato da parte dei due difensori, lo stesso non sussiste, in quanto la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione processuale relativa al mancato rinvio dell’udienza per allegato impedimento del difensore sulla base della inesistenza del detto impedimento, motivata anche con l’omessa rappresentazione delle ragioni del mancato ricorso all’utilizzo di un sostituto, ed è solo in quest’ottica e come argomento rafforzativo della tesi reietti va che è stato fatto richiamo alla norma di cui all’art. 420 ter c.p.p., u.c., e non nel senso della assistenza in fatto dell’imputato, nel caso di specie, da parte dei due difensori.
In ordine, invece, alla mancata estensione al V. della declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per decorso della prescrizione, risulta che effettivamente essa è derivata dalla mancata rilevazione che egli, coimputato del reato insieme a M.M. e S.A., si trovava nella medesima situazione di costoro in ordine ai presupposti della detta causa estintiva.
Quanto alla natura dell’errore così denunciato dal ricorrente, non c’è dubbio che lo stesso integri un vero errore di fatto, soggetto al rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p.. Vero è che questa Corte (sent. 10789 del 2009) ha rilevato, in materia, che l’eventuale mancata pronuncia dell’intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale si è deliberata sentenza, a conclusione del giudizio di cassazione, di regola non costituisce errore di fatto percettivo, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., ma errore di carattere valutativo, in quanto tale carattere hanno di regola le attività di individuazione del momento di consumazione del reato e di verifica dell’esistenza o meno di cause di interruzione ovvero di sospensione della prescrizione. Nella specie però è evidente che, alla stregua di quanto ritenuto dalla stessa Corte per i coimputati M. e S., non si poneva alcun problema circa l’avvenuto decorso del termine prescrizionale anche nei confronti del V.. La mancata estensione della declaratoria di estinzione alla posizione del tutto identica, in parte qua, del V. è stata, quindi, un errore di omessa rilevazione percettiva di tale identità di posizione, del tutto esulante dalle operazioni valutative necessarie "di regola" per accertare la ricorrenza della causa estintiva in esame. Alla correzione dell’errore commesso può e deve procedersi direttamente in questa sede, mediante l’annullamento della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo f) e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d’appello di Genova del 16.05.2008 nei confronti del V. limitatamente a detto reato, perchè estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
P.Q.M.
Visto l’art. 625 bis c.p.p., annulla nei confronti di V. S. la sentenza n. 14658/10 della 2^ Sezione Penale di questa Corte in data 18.2.2010, limitatamente al reato di cui al capo f) della rubrica. Annulla senza rinvio nei confronti del medesimo la sentenza della Corte d’appello di Genova del 16.5.2008, limitatamente allo stesso reato, perchè estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
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