T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 01-07-2010, n. 2693 LAVORO – STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 4.02.2010 l’esponente – entrato in Italia usufruendo della procedura sui "Flussi 2006" – ha impugnato i decreti in epigrafe specificati, con cui, rispettivamente, la Prefettura di Milano gli ha annullato il nullaosta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato e il Questore di Milano gli ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il decreto di annullamento della Prefettura, atto presupposto rispetto al susseguente diniego del Questore, si fonda sulla circostanza che, a seguito della sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, è emerso a carico del ricorrente un decreto di espulsione datato 21.9.2007, emesso dal Prefetto di Milano, con divieto di reingresso per il periodo di anni 10.

L’esponente è insorto avverso entrambi i su citati provvedimenti, denunciandone la illegittimità sotto più profili (violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere sotto più profili, violazione dell’unità familiare).

Si sono costituiti il Ministero, la Prefettura e la Questura intimati, depositando documenti e controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di consiglio fissata per la decisione della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e, per il resto, infondato.

Risultano, in particolare, inammissibili, sia, le censure che si rivolgono avverso il decreto di espulsione, in quanto riconducibili alla giurisdizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria (A.G.O.), ai sensi dell’art. 13, comma VIII° d. lgs. n. 286/1998, sia quelle che fanno leva sulla violazione dell’unità familiare, attratte anch’esse nella giurisdizione dell’ A.G.O., ai sensi dell’art. 30, u.co., d.lgs. cit.

Deve essere, pertanto, individuata nell’A.G.O. il Giudice dotato di giurisdizione in relazione alla parte di impugnazione sopra riferita e dinanzi al quale deve essere riassunta la causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n.69/2009.

Quanto alla restante impugnazione, rivolta avverso i due citati decreti, il Collegio osserva quanto segue.

La motivazione del diniego questorile fa leva, unicamente, sull’esistenza di un provvedimento di espulsione adottato dal competente Prefetto di Milano, eseguito dal ricorrente, per cui il medesimo, onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di efficacia dell’espulsione, avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 13, co.XIII° d.lgs.n.286/1998.

Sulla riferibilità del decreto di espulsione all’odierno istante non possono adombrarsi dubbi, attesi i riscontri dattiloscopici eseguiti dalla Questura e riportati nel documento del Casellario Centrale d’Identità versato in atti dal patrocinio resistente in ottemperanza ad apposita istruttoria di questo TAR.

Allo stesso tempo, è indubbio che il predetto provvedimento di espulsione esista (cfr. documenti depositati dall’Avvocatura il 22.03.2010) e che lo stesso sia stato notificato al suo diretto destinatario, unitamente all’ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale, entrambi tradotti in lingua inglese.

Ebbene, in mancanza della revoca di un precedente decreto di espulsione, si deve rilevare, in termini generali, come il diniego di rilascio del permesso di soggiorno presenti carattere vincolato, poiché, gli artt. 4, comma VI° (secondo cui "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso") e 5, comma V° (nella parte in cui dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…"), vanno coordinati con l’art. 13, comma XIII°, del medesimo T. U. "98 cit. (il quale stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno) e con l’art. 19 del d. P. R. n. 394/99, secondo cui il divieto di rientro nel territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell’espulsione.

In relazione al caso che qui occupa, quindi, va ribadito come l’odierno diniego di rilascio del permesso di soggiorno, motivato in relazione all’accertamento di un decreto prefettizio di espulsione a carico dell’interessato, non revocato da parte del Questore, rivesta carattere vincolato, con tutte le conseguenze afferenti i predetti provvedimenti (cfr., di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, IV sez. n. 4714 del 23.09.2009; T.A.R. Lombardia IV^ sez. 26.03.2010 n. 814; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 3859; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 febbraio 2009, n. 43; Tar Veneto, III, n. 1941 del 2008; TAR Campania Napoli n.9820/2008 reg. sent.).

In particolare, dal carattere vincolato dell’atto qui gravato consegue anche la irrilevanza delle lamentate violazioni procedimentali (cfr. Consiglio di Stato n.1574/2009 reg. dec.).

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato deve essere, in parte, dichiarato inammissibile e, per il resto, respinto.

Sulle spese il Collegio, attesa la natura della controversia e la parziale definizione in rito del giudizio, ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, dichiara in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione e per il resto respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *