Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15820 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto in data 26 settembre 2006 la C.A. di Roma condannava il Ministero della Giustizia a pagare in favore di N.N. la somma di Euro 1.200,00 oltre agli interessi a decorrere dal decreto, a titolo di equa riparazione, per il pregiudizio morale subito a causa dell’irragionevole durata di un procedimento instaurato in primo grado avanti al Tribunale del lavoro di Napoli, con ricorso del 06.06.2000 ed ancora pendente, in grado di appello, all’atto dell’inizio del presente giudizio.

Precisava il ricorrente che la Corte territoriale determinava la durata ragionevole del processo in anni due e mesi sei per il primo grado ed in anni due per secondo grado accertando quindi un ritardo di anni due e mesi otto e liquidando, come su precisato la somma di Euro 1.200/00.

Per la cassazione del decreto della C.A. proponeva ricorso, fondato su quindici motivi, N.N.; non spiegava attività difensiva il Ministero della Giusizia.

Il Consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale concludeva per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’impugnato decreto proponendo quindici motivi che, tenuto conto delle numerose ed inutili ripetizioni, possono sostanzialmente raggrupparsi nei seguenti argomenti: a) omesso rispetto dei parametri decisi dalla Corte EDU in ordine alla durata ragionevole del giudizio;

b) omessa liquidazione di somme pari a quelle previste dalla Corte di Strasburgo, ricomprese fra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 per anno di durata del giudizio;

c) omesso riconoscimento, tenuto conto della materia trattata, di un bonus di euro 2000 normalmente liquidato dalla CEDU;

d) insufficiente liquidazione delle spese di giudizio.

Il ricorso è fondato limitatamente alla censura sub b) riguardo alla quale si osserva che effettivamente la CEDU ha stabilito che possano essere liquidate a titolo di equo indennizzo somme ricomprese fra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 parametro non rispettato dalla Corte d’appello di Napoli che per un durata irragionevole di anni due e mesi otto ha liquidato solo un importo di Euro 1200,00 sensibilmente inferiore ai parametri CEDU. Pertanto l’impugnato decreto va cassato sul punto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto possono essere liquidate al ricorrente Euro 2820/00 oltre agli interessi dalla domanda; vanno invece respinte le censure relative al calcolo dell’equo indennizzo per l’intera durata del giudizio essendo tale richiesta in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2, cogente per il giudice italiano e rispondente ai principi previsti dall’art. 111 Cost., in relazione al giusto processo; alla liquidazione del bonus di Euro 2000,00 non potendo tale beneficio essere liquidato automaticamente, come ipotizzato dal ricorrente, ma solo a discrezione del giudice di merito qualora accerti la particolarietà della controversia, non desumibile dalla sola materia trattata.

Assorbite devono infine ritenersi le numerose e ripetitive censure proposte in relazione alle spese di giudizio posto che essendo stata accolta la censura relativa al quantum le spese di giudizio di merito vanno riliquidate d’ufficio, come da dispositivo, unitamente alle spese del giudizio di legittimità, da compensarsi nella misura di 1/2 a causa del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. liquida in favore di N.N. la somma di Euro 2670/00 oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna l’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida per il merito in complessive Euro 840/00 di cui Euro 310/00 per diritti, Euro 480/00 per onorario ed Euro 50/00 per esborsi e per il giudizio di legittimità in complessive Euro 450/00 di cui Euro 50/00 per esborsi già ridotte al 50% a seguito dell’operata compensazione di 1/2; dispone che entrambe le liquidazioni siano distratte in favore dell’avv. A.L. Marra dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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