Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 1 dicembre 2006 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha assolto S.R. dal delitto di lesioni volontarie gravi, contestato ai sensi dell’art. 532 c.p. e art. 583 c.p., nn. 1 e 2, in danno di V.M., ritenendo che il fatto non costituisse reato per l’assoluta assenza nella condotta posta in essere dall’imputato del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
La Corte d’appello di Cagliari, a seguito degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Cagliari, con sentenza del 18 marzo 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli, ritenuto l’eccesso colposo nell’esercizio dell’attività sportiva, e l’ha condannato alla pena di Euro trecento di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte offesa, costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.
2. Il fatto oggetto del giudizio come descritto dai Giudici di merito si era verificato a Cagliari il 9 febbraio 2002 durante una partita di basket del campionato della serie C2 tra le squadre della società sportiva Russo, alla quale apparteneva la parte offesa, e della società sportiva Genneruxi, alla quale apparteneva l’imputato.
Questi, durante un’operazione di gioco, mentre era in possesso della palla, tallonato dal giocatore V., girandosi con il gomito alto aveva colpito quest’ultimo con violenza al volto, procurandogli fratture multiple all’osso molare e mascellare destro, con prognosi superiore a quaranta giorni e postumi invalidanti di natura permanente.
3. A seguito del ricorso dell’imputato, questa Corte, quinta sezione penale, con sentenza del 13 febbraio 2009 ha annullato la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.
Secondo detta sentenza, che rilevava che non vi era questione sulla complessiva ricostruzione del fatto nel suo sviluppo dinamico, a parte alcune imprecisioni descrittive, si era trattato di una violenta azione di gioco posta in essere da un atleta di pallacanestro in danno di un avversario, che aveva costituito certa violazione di norma regolamentare integrante illecito sportivo, sanzionato dagli arbitri che avevano decretato l’espulsione del giocatore. Lo stesso svolgimento dell’episodio sembrava alla Corte escludere che l’infrazione potesse essere stata inconsapevole e dimostrava una modalità della condotta oggetti va mente capace di pregiudicare l’altrui incolumità, estranea all’area della irresponsabilità.
Tuttavia, era mancata una indagine adeguata sull’elemento della volontarietà della violazione, necessaria per l’individuazione dell’elemento psicologico del reato e del corretto titolo di imputazione, integrandosi, secondo la schematizzazione dei principi di diritto fatta in sentenza, – l’illecito sportivo non penale nel caso di violazione involontaria delle regole di gioco, – l’illecito penale colposo nel caso di violazione volontaria delle regole del gioco, che si traduca in condotta violenta compatibile con il tipo di disciplina sportiva e il contesto agonistico di riferimento, l’illecito penale doloso nel caso di violazione volontaria delle regole del gioco con condotta violenta del tutto avulsa dalla dinamica agonistica.
4. Al Giudice di rinvio veniva, in particolare, chiesto di accettare, in piena libertà di convincimento, e sulla base dei detti principi di diritto, se la condotta dell’imputato integrasse infrazione volontaria, o meno, di regola sportiva; se, in caso di volontarietà, l’azione lesiva fosse compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata e il contesto agonistico di svolgimento, e se, in ipotesi negativa, la stessa condotta fosse stata connotata da volontà diretta a ledere l’incolumità dell’avversario o da preventiva accettazione del relativo rischio o integrasse fatto di reato meramente colposo.
5. La Corte d’appello di Cagliari, seconda sezione penale, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 18 dicembre 2009 ha riformato la sentenza di primo grado qualificando il fatto come lesioni volontarie gravi, come inizialmente contestato, ed ha condannato S.R. alla pena di Euro trecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte motivava la sua decisione, partendo dal rilievo che appariva indiscutibile la natura volontaria dell’infrazione delle regole del basket da parte dell’imputato, "affermata incidentalmente dalla stessa Corte di cassazione a pag. 9 della sentenza", e ritenendo che la ricostruzione del gesto violento dell’imputato, data dalle deposizioni della parte offesa, dell’arbitro M. e del commissario degli arbitri P., apparisse "sostanzialmente univoca nel descrivere una condotta intenzionale dell’imputato, perchè svincolata dalla semplice necessità di proteggere in modo passivo la palla, che aveva appena recuperato, e direttamente funzionale a impedire l’azione di disturbo da parte della persona offesa".
Secondo la Corte le deposizioni dei testi M. e P., sicuramente disinteressati e imparziali e chiamati, per il loro ruolo, a osservare attentamente quanto accadeva nel campo da gioco, avevano accreditato il racconto conforme della persona offesa e quello, sostanzialmente coincidente, dei compagni di squadra, C., S., B. e Sc., e avevano smentito il contenuto delle deposizioni dei testi D., Cu. e T., compagni di squadra dell’imputato, e dei testi M. (dirigente della squadra Genneruxi), C. (vice allenatore) e Ca. (sponsor della squadra), viziate dall’intento di proteggere l’imputato.
Nè, secondo la Corte, l’azione lesiva era risultata compatibile con le regole tipiche del basket e con il contesto agonistico della partita in corso, avuto riguardo alle deposizioni dei testi P. e M. e alle risultanze del rapporto arbitrale stilato nell’immediatezza. Detta azione, sulla base delle risultanze istruttorie, era stata realizzata nella piena consapevolezza di colpire l’avversarlo al capo o quantomeno con la piena accettazione del rischio che ciò avvenisse, e, quindi, con dolo diretto o almeno eventuale.
Quanto alla dosimetria della pena, veniva confermata l’entità della pena di Euro trecento di multa, fissata nella sentenza annullata da questa Corte sotto altro profilo, in assenza di impugnazione da parte del Procuratore Generale e ostando il divieto della reformatio in peius all’adeguamento del trattamento punitivo a quello previsto per il reato di lesioni personali dolose.
6. Avverso detta sentenza S.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, per mezzo dell’avv. Gianuario Carta.
6.1. Con il primo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
In particolare, si deduce che:
– la Corte di merito è pervenuta alla riforma della sentenza di primo grado in conseguenza di una diversa ricostruzione del fatto storico, attraverso l’opposta valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dal Tribunale;
– i passaggi attraverso i quali la Corte ha erroneamente qualificato la condotta dell’imputato come dolosa sono viziati da "evidenti e determinanti difetti di motivazione", che hanno radicalmente inficiato il percorso logico della decisione:
– in via preliminare la Corte di merito è incorsa in un fraintendimento nell’interpretazione della sentenza di annullamento con rinvio, che non ha dato indicazioni circa la sussistenza della volontarietà dell’infrazione;
– inoltre, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la volontarietà della violazione del regolamento tecnico e dell’evento lesivo incorrendo in macroscopici errori valutativi, e quindi in evidenti difetti di motivazione risultanti dal testo della sentenza e dalle dichiarazioni testimoniali (allegate al ricorso);
– vi è stato, secondo il ricorrente, travisamento della prova con riguardo alla testimonianza del commissario arbitrale P., alla quale è stato dato un significato oggettivamente e incontestabilmente opposto rispetto a quello reale;
– nè la Corte ha dato conto, con riguardo agli altri testi dell’accusa, degli elementi di segno opposto contenuti nelle stesse dichiarazioni, che hanno portato il primo Giudice a negare la sussistenza della volontarietà della condotta;
– la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza è manifesta anche nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto inattendibili i testi della difesa solo perchè hanno rilasciato deposizioni favorevoli all’imputato e sono stati compagni di squadra o appartenenti alla stessa società sportiva, omettendo di considerare che l’asserita contraddizione tra le deposizioni dei testi è solo apparente e i testi della difesa sono persone particolarmente qualificate e in ottimi rapporti con la persona offesa e la sua famiglia;
– la motivazione è ancora illogica nella parte in cui la Corte ha valutato implicitamente come attendibile il teste Sc., valutato come inattendibile dal primo Giudice sulla base di circostanze di fatto incontrovertibili;
– la finalità offensiva è stata attribuita al movimento dell’imputato con affermazioni apodittiche e congetturali, contraddette dalla posizione della persona offesa alle spalle dell’imputato e dall’assenza in questi di percezione visiva, essendosi invece l’evento lesivo verificato in occasione della non voluta violazione delle regole tecniche da parte dell’imputato che, per eccesso di foga, ansia agonistica, stanchezza non è riuscito a garantire il massimo controllo del suo movimento e a interrompere tempestivamente la propria azione, e quindi in presenza della causa di giustificazione dell’esercizio di attività sportiva.
6.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione del giudicato penale, sul rilievo che la Corte, ritenendo sussistente la volontà dell’evento lesivo, ha modificato il fatto storico cristallizzato nei suoi elementi essenziali, compreso l’elemento soggettivo, nelle precedenti sentenze di merito non impugnate sul punto.
Motivi della decisione
1. La verifica preliminare che si impone, avuto riguardo al tempus commissi delicti indicato nel capo d’imputazione (9 febbraio 2002), attiene all’accertamento dell’intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della sentenza d’appello impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato, con riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen..
La verifica consente di rilevare che tale termine è maturato il 3 maggio 2010, tenendo anche conto del periodo di sospensione del corso del termine prescrizionale, che si rileva dagli atti del giudizio di appello, per il periodo dal 3 dicembre 2009 al 4 febbraio 2010. 2. Al rilievo dell’intervenuta estinzione del reato non ostano i motivi dedotti dall’imputato, nè il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen..
I motivi non presentano, infatti, profili d’inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basati su censure non deducibili in sede di legittimità, e non hanno, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
Quanto all’art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Non sono, invece, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, che, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244275).
Nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito e questa Corte non può compiere un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.
3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Restano salve le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.