Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11557 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

gio che ha concluso per l’accoglimento.
Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza del 3/06/2010, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 6/6/2007 con la quale il Tribunale di Nicosia aveva ritenuto F.N.A. responsabile della ricettazione di otto assegni di provenienza delittuosa (furto ai danni di F.R. che ne aveva denunciato lo smarrimento). p. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1. Violazione dell’art. 649 c.p.p. per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente anche per la ricettazione degli assegni n. (OMISSIS), assegni per i quali era imputato, in concorso proprio con la parte offesa F.R., anche in un procedimento pendente presso il Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello;

2. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per avere entrambi i giudici di merito ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa, omettendo, però, di valutare le dichiarazioni dell’imputato e di verificare se fossero attendibili (motivo n. 2) tanto più che vi erano numerosi elementi che deponevano in tal senso e che, quindi, avrebbero dovuto indurre la Corte a prosciogliere l’imputato in presenza del ragionevole dubbio (motivo n. 3) in ordine alla sua colpevolezza anche sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo (motivo n. 4). In ogni caso, doveva ritenersi illegittima la motivazione con la quale la Corte aveva ritenuto di motivare la colpevolezza dell’imputato con i suoi precedenti penali (motivo n. 5);

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p. per avere la Corte respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione mediante l’assunzione di un confronto fra l’imputato e la parte offesa.
Motivi della decisione

p. 3. violazione dell’art. 649 c.p.p.: il primo motivo è infondato per la semplice ragione che non solo, come ha chiarito la Corte, l’imputato nell’altro procedimento risulta imputato per reati diversi (truffa) ma anche e soprattutto perchè non vi è prova di quale sia stato l’esito del procedimento pendente presso il Tribunale di Patti e cioè se il medesimo si sia concluso con una condanna (per ricettazione) passata in giudicato, ossia il presupposto giuridico per l’applicabilità dell’art. 649 c.p.p.. p. 4. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.: nell’articolata censura (sviluppata con i motivi sub 2-3-4-5), il ricorrente sostiene, in pratica, che entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la sua tesi difensiva secondo la quale era stata la stessa parte offesa, suo amico, che gli aveva consegnato gli assegni in quanto, essendo stato esso ricorrente dichiarato fallito, non ne poteva emettere. Con la pretesa parte offesa, esso ricorrente aveva poi pattuito "che ogni volta che avrebbe girato uno degli assegni in questione a terzi gli avrebbe rimborsato la relativa somma. Poichè successe che non potè mantenere fede a quest’ultimo impegno, il F.R., tenendo di dovere rimetterci il suo denaro con il rischio di non averlo più rimborsato e non potendo in alcun modo farsi materialmente restituire gli assegni perchè il F.N., nel frattempo, li aveva girati (con post datazione) a terzi, runica via per evitare che il denaro fuoriuscisse dalla sua disponibilità era quella di bloccare i pagamenti da parte della Banca (..)". La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. Nel processo di primo grado, dove l’imputato rimase contumace, fu svolta un’amplissima istruttoria con l’assunzione di numerosi testi nonchè della teste parte offesa la quale venne espressamente dichiarata attendibile in quanto le sue dichiarazioni "risultano peraltro riscontrate da quelle dei testi escussi in dibattimento nonchè da quelle rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni" (pag. 2 sentenza primo grado). Il primo giudice, quindi, sia sulla base delle suddette dichiarazioni nonchè del fatto che l’imputato "non ha offerto alcuna giustificazione del possesso dei titoli non fornendo alcuna indicazione allo scopo di accertare la provenienza degli assegni in questione" (pag. 5 sentenza di primo grado), era pervenuto a ritenere la responsabilità dell’imputato.

La tesi difensiva era stata proposta nel motivo di gravame ma la Corte di Appello, l’ha disattesa osservando che le dichiarazioni della parte offesa dovevano ritenersi attendibili avendo narrato "allegando circostanze credibili, le modalità attraverso le quale egli aveva perduto il possesso dei titoli". La Corte, poi, quanto alla tesi alternativa offerta dall’imputato, ha ribattuto che la medesima era rimasta "nel limbo di una semplice allegazione verbale che non ha trovato nel processo nessun riscontro testimoniale o documentale. Invero, non è stata provata l’asserita cessione dei titoli, i titoli stessi non presentano segni grafici riconducibili a F.R., gli assegni sono stati emessi nell’ambito di rapporti economici interessanti il solo imputato, non sono stati provati legami compartecipativi delle parti in attività economiche comuni, gli assegni sono stati messi in circolazione in date, lontane anche mesi, dal denunciato smarrimento.

In questa sede, il ricorrente, lungi dal denunciare vizi di illogicità o carenze motivazionali, si è limitato a ribadire la sua alternativa tesi. Senonchè si deve replicare che la motivazione della Corte non si presta ad alcuna censura di legittimità, essendo logica, coerente ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali ed avendo correttamente rilevato che la tesi alternativa non aveva trovato alcun riscontro probatorio.

Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. p. 5. Violazione dell’art. 606 c.p.p.: anche la suddetta censura è infondata, laddove si consideri che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 – Cass. 21687/2004 riv 228920. Di conseguenza, avendo la rinnovazione, ancorchè parziale, del dibattimento carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento:

ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 – Cass. 47095/2009 riv 245996.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto deve ritenersi che la Corte territoriale, sulla base dell’ampia motivazione addotta, ha ritenuto del tutto superflua il richiesto confronto proprio perchè aveva già effettuato una valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offese e della correlativa inattendibilità di quelle dell’imputato. p. 6. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA Il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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