Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11523 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.A., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 5.10.2009, confermativa della sentenza 12.12.2008 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato, in concorso con G.R., alla pena di Euro 300,00 di multa, per il reato di cui all’art. 633 c.p. (per avere invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, un immobile sito in Roma, di proprietà dell’istituto Autonomo Case Popolari di Roma).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, deducendo con un unico motivo:

la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza del reato, non aveva distinto tra la condotta di invasione e quella di occupazione, essendosi limitata a fondare la responsabilità dello I. sul fatto che lo stesso avesse eletto domicilio all’indirizzo ove era sito l’immobile in questione, nonostante fosse stato accertato l’accesso dell’imputato stesso in un momento successivo all’invasione, posta in essere dalla coimputata G..
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso attiene ad una valutazione in fatto, come tale inammissibile in sede di illegittimità.

La Corte territoriale ha dato conto che lo I. aveva abusivamente occupato, a fini abitativi, l’appartamento in questione (rimasto libero dopo la sua riconsegna all’Ente proprietario per decesso della assegnataria, ed occupato mediante forzatura della porta d’ingresso in data 20.1.03), essendo stato notato, nell’appartamento in questione, dal teste, S.A., custode dello stabile, assieme alla G., appena due giorni dopo dall’accertamento di detta forzatura della serratura ed avendo lo I. dichiarato, nel verbale di elezione di domicilio, da lui sottoscritto in data 17.7.2003, di eleggere domicilio "presso la propria abitazione",sita all’indirizzo corrispondente all’appartamento oggetto d’imputazione.

Sulla base di tale circostanze probatorie è stato logicamente escluso che l’imputato si fosse limitato ad occupare l’immobile senza averlo in precedenza invaso,in concorso con la G., al fine di adibirlo a propria abitazione, circostanza integrante il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 633 c.p.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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