T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 luglio 2010 e depositato il 22 successivo il signor C. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di diniego di adozione di un programma speciale di protezione richiesto dal ricorrente per sè e per la sua famiglia, in data 26 marzo 2010.

Riferisce di aver rivelato i rapporti intercorrenti tra criminalità organizzate e di aver indicato fatti, nomi e circostanze secondo quanto comprova l’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa nei confronti dei primi e di essere stato, unitamente alla sua famiglia, destinatario di comportamenti intimidatori.

Lamenta, l’illegittimità del provvedimento di diniego di ammissione al programma speciale di protezione adottato nei suoi confronti e deduce:

1) Eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, carenza di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9 e 13 quater della legge n. 82 del 1991. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, assoluta carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ancora carenza di motivazione. Violazione dell’articolo 111 della Costituzione.

3) Violazione degli articoli 2, 29 e 32 della Costituzione. Violazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge n. 848 del 4 agosto 1955, con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con Ordinanza n. 3928 del 1° settembre 2010 il Collegio ha concesso la richiesta tutela cautelare;

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che con sua relazione ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione della causa la parte ha prodotto un’ulteriore memoria nella quale ha, ancora una volta, sviluppato le iniziali argomentazioni.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Ammesso ad un programma provvisorio di protezione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 82 del 1991, e successivamente escluso da quello definitivo, chiesto per sè e per la sua famiglia, il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego pronunciato dall’Amministrazione intimata.

Denuncia, col primo motivo, l’eccesso di potere sotto molteplici profili e la violazione dell’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 8 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991.

L’Amministrazione resistente nell’assumere la contestata determinazione avrebbe ritenuto necessaria la presenza di tutti i presupposti previsti nella norma richiamata mentre la disposizione porterebbe a ritenere sufficiente la presenza soltanto di uno di essi.

In ogni caso, le dichiarazioni rese erano complete, importanti, nuove e attendibili secondo quanto si ricava nell’Ordinanza emessa il 16 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito dei processi penali contrassegnati dai numeri 936 del 2006 e 927 dello stesso anno.

A dimostrazione degli argomenti appena esposti il ricorrente si attarda, quindi, nell’indicazione puntuale dei passaggi contenuti nell’Ordinanza suddetta, atti a dimostrare, a suo avviso, il peso delle sue rivelazioni e dichiarazioni e reputa di scarso rilievo la circostanza che si sia pervenuti ad una sola ordinanza di custodia cautelare.

Rileva, ad ogni buon conto, che altri soggetti sono stati raggiunti da provvedimento di custodia cautelare in carcere sia pure in relazione ad altri capi di imputazione.

In buona sostanza, sostituisce alle valutazioni di merito svolte dalla Commissione di cui all’articolo 10 della legge n. 82 del 1991, le sue personali valutazioni.

La censura non merita accoglimento.

Preliminarmente, il Collegio richiama l’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 8 del 1981 convertito con modificazioni nella Legge n. 82 dello stesso anno, nel quale si precisa che; " Ai fini dell’applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoeversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni."

Rileva che la disposizione esposta non enumera dei requisiti puntuali, da considerare in modo disgiunto l’uno dall’altro, alla cui sussistenza subordinare l’ammissione al programma di protezione, ma delinea un quadro d’insieme, capace di dimostrare l’effettivo contributo alle attività investigative che il soggetto da ammettere al programma di protezione è in grado di offrire e rimette ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione resistente, censurabile solo nel caso di palese incongruenza, la determinazione conclusiva.

Nel caso in esame sembra al Collegio che l’Amministrazione procedente abbia correttamente esercitato il suo potere atteso che la Commissione ex articolo 10 della legge n. 82 del 1981 si è attenuta, dichiarando che non vi erano ragioni per discostarsi, alle articolate indicazioni fornite dalla Direzione Nazionale Antimafia e che queste sembrano frutto di una compiuta istruttoria.

L’Ufficio ora nominato, dopo aver premesso che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è stato predisposto il 10 marzo 2010, oltre il termine di centoottanta giorni previsto dall’articolo 16 quater della legge n. 82 del 1981 per l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto ammesso a programma di protezione, vale a dire a distanza di circa un anno dal primo interrogatorio avvenuto il 27 marzo 2009, ricostruisce la vicenda di interesse del ricorrente.

Precisa che lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato e che nell’immediatezza dell’arresto ha indicato cinque soggetti come coloro dai quali aveva ottenuto il carico di sostanze stupefacenti trasportate; che ha ripetuto le stesse dichiarazioni in un successivo interrogatorio intervenuto dopo qualche giorno e che, ascoltato a distanza di circa un anno, ha precisato di non aver partecipato ad altre attività delittuose oltre a quelle riferite.

Soggiunge che lo stesso ha operato un generico riferimento ad un altro episodio riguardante un altro soggetto estraneo ai cinque già indicati.

Osserva che le dichiarazioni del ricorrente hanno portato ad una sola ordinanza cautelare a carico di uno dei cinque indicati e conclude nel senso che l’apporto all’attività investigativa del ricorrente si è sostanziato nel contenuto di tre interrogatori in relazione ad un’unica vicenda.

Così riferiti i fatti sembra al collegio che quei caratteri prescritti per riconoscere al peso delle rivelazioni su un’attività criminale, l’incidenza necessaria per l’ammissione al previsto programma di protezione, in particolare quello della notevole importanza, richiesti dalla legge n. 82 del 1981, non siano effettivamente riscontrabili nella fattispecie in esame e che legittimamente sia stato denegata l’ammissione allo speciale programma di protezione.

Infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 9 e 13 quater della legge n. 82 del 1991 e l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, assoluta carenza di istruttoria e di motivazione oltre alla violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 111 della Costituzione.

Dall’inosservanza del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 16 quater della legge n. 82 del 1991 perchè la persona che ha manifestato la volontà di collaborare renda al procuratore della Repubblica tutte le notizie in suo possesso, utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, non deriverebbe, a suo giudizio, l’impossibilità di ammissione al programma speciale di protezione, non rivestendo tale termine il carattere perentorio che l’Amministrazione ha inteso riconoscergli.

La semplice lettura della nota del 9 aprile 2010 della Direzione Nazionale Antimafia, alla quale la Commissione ex art. 10 prima richiamata si è espressamente richiamata e l’istruttoria condotta da quest’ultima – che dà conto della ragione del diniego di ammissione al programma, – pronunciato, rende chiara l’inconferenza della ricostruzione operata dalla parte ricorrente.

Si legge in essa che la circostanza appena detta viene presa a riferimento come ulteriore e non decisiva (rivelatore è il "peraltro " utilizzato al riguardo) circostanza. Inoltre il riferimento al termine di 180 giorni contenuto nel provvedimento gravato è al solo scopo di stabilire che decorso ormai detto termine senza che sia intervenuto il provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, tale programma, vale a dire quello provvisorio è da ritenersi cessato. La lettura dei due atti mette in rilievo che il fondamento del diniego impugnato si basa, essenzialmente, sulle argomentazioni riferite in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso.

Da queste si evince anche, che il provvedimento gravato è sorretto da esauriente motivazione desumibile non soltanto dall’atto ma anche dai provvedimenti in esso espressamente richiamati, come la nota della Direzione Nazionale Antimafia i cui estremi sono stati appena sopra riportati.

Si deduce inoltre che essendo spirato, in ogni caso, il termine di 180 giorni previsto per la valutazione definitiva della posizione dell’interessato e non essendosi ravvisate sussistenti le condizioni per l’ammissione al programma speciale di protezione, ogni rapporto doveva intendersi concluso.

Né può essere condivisa l’impostazione della censura in esame nella parte in cui qualifica il diniego impugnato come atto di revoca.

L’articolo 13 della legge n. 82 del 1991, disciplinante le modalità di ammissione alle speciali misure di protezione, distingue tra le misure urgenti, riconosciute nel caso di eccezionali motivi; misure a carattere provvisorio, qual è il programma speciale di protezione, riconosciute in presenza di atti o fatti che sembrino giustificare la tutela; misure definitive, in particolare, il programma speciale di protezione, riconosciuta dopo che quei fatti ed atti inizialmente valutati hanno acquistato una loro solidità.

I procedimenti preordinati alla concessione del programma provvisorio o definitivo di protezione sono, evidentemente, diversi e rispondono a logiche diverse: provvisoria e quindi temporanea (180 giorni) la prima; definitiva e quindi stabile la seconda.

La circostanza che un soggetto ammesso ad un programma di protezione provvisorio conosca le determinazioni assunte a suo riguardo oltre i 180 giorni stabiliti e che le determinazioni stesse siano state assunte oltre tale termine, non serve a trasformare il provvedimento di ammissione ad un programma provvisorio di protezione, protratto oltre il termine massimo indicato, in provvedimento implicito di ammissione ad una programma definitivo occorrendo una determinazione espressa al riguardo, da assumersi sulla base degli atti accumulati nel tempo previsto (180 giorni) e messi a disposizione della Direzione Nazionale Antimafia prima, della Commissione ex articolo 10 già citata, poi.

Rimanendo il primo sempre e soltanto un programma provvisorio di protezione, anche se di fatto applicato per un periodo ulteriore rispetto a quello previsto, ne consegue che l’atto di mancata ammissione al programma speciale di protezione, non può essere reputato una revoca, ma semplicemente un atto di diniego.

La revoca interviene, infatti, a rimuovere un precedente atto dello stesso tenore, conclusivo di uno identico procedimento emanato, però, sulla base di diverse valutazioni di merito.

Inconferente si rivela anche il richiamo all’articolo 9, comma 6, della legge n. 82 del 1991.

La disposizione evocata si riferisce alla stima del pericolo da valutarsi in relazione alle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione alle quali le dichiarazioni sono rese, valutate con riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è in grado di avvalersi, sempre che sia ritenuto sussistente il fondamento della concessione del programma speciale di protezione.

Senonchè è facile osservare che se non vi sono quelle dichiarazioni nuove, e soprattutto di notevole importanza, in presenza delle quali deve essere concesso il programma speciale di protezione, non si verificano nemmeno quelle esigenze di tutela in relazione alla forza di intimidazione del gruppo criminale da valutarsi in relazione alla concessione del programma speciale di protezione.

Insomma, se non vi è un’incidenza nei riguardi di un gruppo criminale non appare configurabile a quella forma di intimidazione del gruppo criminale prevista e, quindi, non sono ravvisabili le relative esigenze di tutela.

Va osservato, peraltro, che le speciali situazioni di pericolo competono alle Autorità di pubblica sicurezza le quali possono (e debbono) nel ricorso di determinate circostanze approntare le ordinarie misure di sicurezza consistenti nella vigilanza fissa, radiocollegata alle abitazioni o alle proprietà, e/o il servizio di scorta.

Nel caso del ricorrente, secondo quanto riferisce l’Amministrazione intimata, le esigenze di sicurezza del ricorrente della sua famiglia risultano oggetto di segnalazione alle Autorità di pubblica sicurezza per la specifica e relativa valutazione. Risultano, pertanto, prese in considerazione.

Inammissibile per genericità risulta, infine, la terza censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 29 e 32 della Costituzione; degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 agosto 1955 n. 848 di ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

I diritti costituzionali contenuti nelle norme richiamate risulterebbero violati con riferimento alla famiglia del ricorrente così come i principi sanciti dall’ordinamento europeo.

Si tratta di affermazioni apodittiche rispetto alle quali il ricorrente non produce non solo nemmeno un principio di prova ma non sviluppa alcun argomento puntuale ritenendole, erroneamente, rilevabili automaticamente dalla semplice constatazione della mancata ammissione al programma speciale di protezione disposta dall’Amministrazione resistente.

Per tutte le argomentazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal signor C.F., meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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